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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01909/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2657/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6619/2017 depositata il18/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Tribunale di Roma il pagamento dell’importo di € 40.000, relativo a lavori di ristrutturazione presso un appartamento dell’ingiunto.

L’opponente negava che i lavori fossero stati conclusi nei termini pattuiti e domandava il risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione delle opere.

Ritualmente costituitosi il Ferretti, costui sollecitava ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale faceva sostanzialmente proprie le istanze dell’assicurato.

Con sentenza n. 5732/2009 il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo e, eseguita la compensazione del caso nei rapporti di dare ed avere, condannava il Reali al pagamento dell’importo di € 27.552,25.

Su gravame del Reali, con sentenza n. 6619, depositata il 18 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello incidentale del Ferretti ed, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva la somma dovuta dal Reali stesso ad € 20.539,01.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava (in ordine al primo motivo dell’appello principale) che le spese processuali della garante erano state correttamente poste dal Tribunale a carico dell’opponente Reali, sulla base del criterio di causalità, secondo cui in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere avrebbe dovuto essere posto a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principiodi causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non avesse formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica doglianza, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la compagnia assicuratrice era stata evocata arbitrariamente e senza ragione nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio.

Inoltre, il Reali non avrebbe potuto essere definito soccombente, diversamente dal Ferretti al quale era stata quasi dimezzata l’originaria pretesa e che era risultato totalmente soccombente in appello.

Il motivo è fondato.

Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Sez. 2, n. 23948 del 25 settembre 2019; Sez. 3, n. 31889 del 6 dicembre 2019; Sez. 6-3, n. 18710 del 1° luglio 2021).

Nella specie, la chiamata in garanzia era stata originata dall’opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la quale il Reali (come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata) aveva eccepito che i lavori non si erano conclusi nei tempi stabiliti e che erano successivamente emersi gravi vizi.

In esito all’istruzione probatoria le ragioni dell’odierno ricorrente erano state parzialmente accolte, tanto che la somma a suo tempo ingiunta era stata ridotta del 35%.

Non può pertanto affermarsi che l’opposizione fosse pretestuosa, né che la chiamata in causa (anche a prescindere dai rapporti interni fra assicurazione ed assicurato) fosse immotivata.

E lo stesso discorso può riproporsi per il grado d’appello, ove l’odierno ricorrente ha ottenuto un’ulteriore riduzione del dovuto.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze del giudizio di primo grado, non è possibile reputare totalmente soccombente il Reali, con la conseguenza che l’attribuzione a suo carico delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata non può essere motivata col richiamo al mero criterio di causalità.

Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce del principio di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2657/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6619/2017 depositata il18/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Tribunale di Roma il pagamento dell’importo di € 40.000, relativo a lavori di ristrutturazione presso un appartamento dell’ingiunto. L’opponente negava che i lavori fossero stati conclusi nei termini pattuiti e domandava il risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione delle opere. Ritualmente costituitosi il Ferretti, costui sollecitava ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale faceva sostanzialmente proprie le istanze dell’assicurato. Con sentenza n. 5732/2009 il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo e, eseguita la compensazione del caso nei rapporti di dare ed avere, condannava il Reali al pagamento dell’importo di € 27.552,25. Su gravame del Reali, con sentenza n. 6619, depositata il 18 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello incidentale del Ferretti ed, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva la somma dovuta dal Reali stesso ad € 20.539,01. Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava (in ordine al primo motivo dell’appello principale) che le spese processuali della garante erano state correttamente poste dal Tribunale a carico dell’opponente Reali, sulla base del criterio di causalità, secondo cui in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere avrebbe dovuto essere posto a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principiodi causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non avesse formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica doglianza, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la compagnia assicuratrice era stata evocata arbitrariamente e senza ragione nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio. Inoltre, il Reali non avrebbe potuto essere definito soccombente, diversamente dal Ferretti al quale era stata quasi dimezzata l’originaria pretesa e che era risultato totalmente soccombente in appello. Il motivo è fondato. Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Sez. 2, n. 23948 del 25 settembre 2019; Sez. 3, n. 31889 del 6 dicembre 2019; Sez. 6-3, n. 18710 del 1° luglio 2021). Nella specie, la chiamata in garanzia era stata originata dall’opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la quale il Reali (come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata) aveva eccepito che i lavori non si erano conclusi nei tempi stabiliti e che erano successivamente emersi gravi vizi. In esito all’istruzione probatoria le ragioni dell’odierno ricorrente erano state parzialmente accolte, tanto che la somma a suo tempo ingiunta era stata ridotta del 35%. Non può pertanto affermarsi che l’opposizione fosse pretestuosa, né che la chiamata in causa (anche a prescindere dai rapporti interni fra assicurazione ed assicurato) fosse immotivata. E lo stesso discorso può riproporsi per il grado d’appello, ove l’odierno ricorrente ha ottenuto un’ulteriore riduzione del dovuto. Pertanto, tenuto conto delle risultanze del giudizio di primo grado, non è possibile reputare totalmente soccombente il Reali, con la conseguenza che l’attribuzione a suo carico delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata non può essere motivata col richiamo al mero criterio di causalità. Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce del principio di cui sopra. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu
Decreto Cassazione n. 01909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris