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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 40819/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dello STAIANO e la declaratoria di inammissibilità di quello del PAOLONI; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 30 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli dichiarava, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], di tentata rapina aggravata (lettera a della rubrica), rapina consumata aggravata (lettere b e c), tentato omicidio aggravato (capo d), detenzione illegale di una pistola marca Beretta con matricola abrasa (capo e) e, il solo Staiano, del reato di ricettazione dell'arma (lettera f della rubrica), condannando: - [OSCURATO:PERSONA], uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante sub d) e con la diminuente ex art.442 cod. proc. pen., alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione.

1.1. Secondo la non contestata ricostruzione dei fatti emersa dalla sentenza di primo grado, la tentata rapina aggravata e le due rapine aggravate erano state commesse dai tre imputati in un breve arco temporale (poco più di un'ora) la mattina dell'Il settembre 2019 in S. Cesareo ai danni di tre differenti esercizi commerciali.

Nel corso del terzo episodio, verificatosi presso la sala s/ot 'Belvedere' di S. Cesareo, lo Staiano aveva esploso due colpi con la pistola Beretta in suo possesso all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della citata sala slot), provocandogli lesioni consistite in ferita da arma da fuoco dello scroto con lesione del testicolo sinistro, ferita penetrante da arma da fuoco della coscia sinistra con corpo estraneo ritenuto (proiettile).

1.2. Secondo le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese, nell'immediatezza dei fatti, dal Contaldo ai Carabinieri di Palestrina, i tre imputati, dopo una notte passata a consumare alcool e, forse, anche sostanze stupefacenti, avevano deciso di commettere le rapine per procurarsi del denaro.

Per motivi indipendenti dalla loro volontà, la prima rapina (ai danni del [OSCURATO:PERSONA]) - materialmente commessa dallo Staiano armato della Beretta, mentre gli altri due complici lo attendevano nella macchina messa a disposizione dal Paoloni - non aveva avuto successo per la reazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale nonché per la difficoltà di accesso alla cassa.

In tale occasione, lo Staiano aveva anche esploso un colpo di pistola verso terra, mentre nel corso della rapina consumata ai danni della sala s/ot il medesimo imputato aveva sparato due colpi in direzione del Wagne procurandogli le lesioni sopra indicate.

2. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, ridotta la pena a beneficio del solo _Contaldo, confermava, nel resto, la decisione impugnata, respingendo i motivi di gravame proposti dal PAOLONI e dallo STAIANO.

2.1. Quanto alla richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.116 cod. pen., avanzata dal PAOLONI, la Corte territoriale riteneva che la prospettazione difensiva di non aver avuto conoscenza del possesso dell'arma da parte dello Staiano dovesse essere disattesa, in quanto contrastante con la circostanza del colpo sparato dal predetto complice nel corso della tentata rapina in danno del bar Stardust.

2.2. Veniva, parimenti, giudicato infondato il motivo sulla richiesta riqualificazione del fatto di cui al capo d) nel meno grave reato di lesioni, poiché, ad avviso della Corte di merito, sussistevano, nel caso di specie, tutti gli indici rivelatori del c.d. `animus necandi' come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Infine, la Corte distrettuale escludeva che lo Staiano fosse incapace di intendere e di volere, non ravvisando alcun elemento a sostegno di tale tesi difensiva.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3.1. Con il primo, lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento del c.d. concorso anomalo previsto dall'art.116 cod. pen. con riferimento alle rapine consumate ed a quella tentata, nonché rispetto alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto (o, quanto meno, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito) per il tentato omicidio ed il porto della pistola.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena da lui ritenuta eccessiva rispetto alla concreta gravità dei fatti commessi.

4. Avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale ex art.102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], basandolo su due motivi.

4.1. Con il primo, lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata ammissione di perizia per accertare l'imputabilità del ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto di cui alla lettera d) della rubrica; in particolare, si contesta la possibilità di configurare, nella fattispecie, il delitto di tentato omicidio, trattandosi, invece, di lesioni personali.

4.3. Il difensore del Paoloni ha, in seguito, depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso ed ha contestato le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie per [OSCURATO:PERSONA], da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez.

U., Sentenza n. 40517 del 28/4/2016, Rv. 267627, Taysir).

1.1. Inoltre, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).

2. Ciò posto, la Corte osserva che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

3. Anzitutto, con riferimento al primo motivo dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], si rileva che con esso si vorrebbe giungere ad una differente valutazione del merito; infatti, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata per escludere la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art.116 cod. pen. e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24.11.1999 Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763).

In sostanza si pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa per lo più esplorativa e congetturale.

3.1. La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha fatto corretta applicazione, nel caso in esame, del consolidato principio di diritto per il quale "la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio (o il tentato omicidio) commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato" (Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, P.G. in proc.

Rubino, Rv. 246914), dovendosi ritenere prevedibile detto evento lesivo, quale ordinario possibile sviluppo della condotta criminosa qualificata dall'uso delle armi (Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, P.G. in proc.

Moscato, Rv. 244808).

I giudici territoriali, in particolare, hanno logicamente evidenziato, quali indici sintomatici della .consapevolezza, da parte del Paoloni, del possesso di una pistola in capo allo Staiano: da un lato, che il primo sapeva che il coimputato aveva utilizzato l'arma in occasione del primo episodio delittuoso programmato (la tentata rapina al bar Stardust); dall'altro, che lo stesso Paoloni aveva dichiarato di essere stato minacciato più volte con la pistola dal complice per eseguire i suoi ordini.

3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo; anzitutto deve rilevarsi che le circostanze generiche - al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione - sono state riconosciute in favore del Paoloni e ritenute equivalenti rispetto all'aggravante di cui al capo d) della rubrica; pertanto, la relativa censura risulta del tutto inconferente.

Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, si osserva che. esso è stato motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, da entrambi i giudici di merito, sulla base della gravità dei fatti commessi e del ruolo cruciale svolto dall'imputato mediante la messa a disposizione dell'autovettura utilizzata nell'occorso.Si rammenta, poi, che nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

La sentenza impugnata, come detto, ha richiamato elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., adempiendo in tal modo il relativo obbligo di motivazione.

4. Venendo, quindi, all'esame dell'impugnazione dello Staiano, si rileva, anzitutto, che il primo motivo risulta del tutto generico perché non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del lamentato vizio di mente, alla luce della mancanza di qualsiasi accenno ad esso nelle relazioni sanitarie inviate dal carcere e della mancata produzione di documentazione o di specifiche allegazioni sul punto da parte della difesa.

Appare, quindi, corretta ed incensurabile in questa sede la decisione della Corte di appello di non disporre una perizia psichiatria, in quanto essa avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

4.1. Manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la richiesta di riqualificazione del reato sub d) in quello di lesioni personali poiché con esso si vorrebbe giungere ad una diversa valutazione degli elementi di fatto, adeguatamente e logicamente scrutinati dalla Corte territoriale, operazione che non è consentita in questa sede.

4.2. Deve comunque rilevarsi che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente.

In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.

Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv.252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma (pistola Beretta), il numero e la distanza ravvicinata dei colpi, la loro direzione verso l'area inguinale in prossimità tra l'altro dell'arteria femorale, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario.

Analogamente, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trOvata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dello STAIANO e la declaratoria di inammissibilità di quello del PAOLONI; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 30 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli dichiarava, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], di tentata rapina aggravata (lettera a della rubrica), rapina consumata aggravata (lettere b e c), tentato omicidio aggravato (capo d), detenzione illegale di una pistola marca Beretta con matricola abrasa (capo e) e, il solo Staiano, del reato di ricettazione dell'arma (lettera f della rubrica), condannando: - [OSCURATO:PERSONA], uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante sub d) e con la diminuente ex art.442 cod. proc. pen., alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione. 1.1. Secondo la non contestata ricostruzione dei fatti emersa dalla sentenza di primo grado, la tentata rapina aggravata e le due rapine aggravate erano state commesse dai tre imputati in un breve arco temporale (poco più di un'ora) la mattina dell'Il settembre 2019 in S. Cesareo ai danni di tre differenti esercizi commerciali. Nel corso del terzo episodio, verificatosi presso la sala s/ot 'Belvedere' di S. Cesareo, lo Staiano aveva esploso due colpi con la pistola Beretta in suo possesso all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della citata sala slot), provocandogli lesioni consistite in ferita da arma da fuoco dello scroto con lesione del testicolo sinistro, ferita penetrante da arma da fuoco della coscia sinistra con corpo estraneo ritenuto (proiettile). 1.2. Secondo le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese, nell'immediatezza dei fatti, dal Contaldo ai Carabinieri di Palestrina, i tre imputati, dopo una notte passata a consumare alcool e, forse, anche sostanze stupefacenti, avevano deciso di commettere le rapine per procurarsi del denaro. Per motivi indipendenti dalla loro volontà, la prima rapina (ai danni del [OSCURATO:PERSONA]) - materialmente commessa dallo Staiano armato della Beretta, mentre gli altri due complici lo attendevano nella macchina messa a disposizione dal Paoloni - non aveva avuto successo per la reazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale nonché per la difficoltà di accesso alla cassa. In tale occasione, lo Staiano aveva anche esploso un colpo di pistola verso terra, mentre nel corso della rapina consumata ai danni della sala s/ot il medesimo imputato aveva sparato due colpi in direzione del Wagne procurandogli le lesioni sopra indicate. 2. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, ridotta la pena a beneficio del solo _Contaldo, confermava, nel resto, la decisione impugnata, respingendo i motivi di gravame proposti dal PAOLONI e dallo STAIANO. 2.1. Quanto alla richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.116 cod. pen., avanzata dal PAOLONI, la Corte territoriale riteneva che la prospettazione difensiva di non aver avuto conoscenza del possesso dell'arma da parte dello Staiano dovesse essere disattesa, in quanto contrastante con la circostanza del colpo sparato dal predetto complice nel corso della tentata rapina in danno del bar Stardust. 2.2. Veniva, parimenti, giudicato infondato il motivo sulla richiesta riqualificazione del fatto di cui al capo d) nel meno grave reato di lesioni, poiché, ad avviso della Corte di merito, sussistevano, nel caso di specie, tutti gli indici rivelatori del c.d. `animus necandi' come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Infine, la Corte distrettuale escludeva che lo Staiano fosse incapace di intendere e di volere, non ravvisando alcun elemento a sostegno di tale tesi difensiva. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.1. Con il primo, lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento del c.d. concorso anomalo previsto dall'art.116 cod. pen. con riferimento alle rapine consumate ed a quella tentata, nonché rispetto alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto (o, quanto meno, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito) per il tentato omicidio ed il porto della pistola. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena da lui ritenuta eccessiva rispetto alla concreta gravità dei fatti commessi. 4. Avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale ex art.102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], basandolo su due motivi. 4.1. Con il primo, lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata ammissione di perizia per accertare l'imputabilità del ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto di cui alla lettera d) della rubrica; in particolare, si contesta la possibilità di configurare, nella fattispecie, il delitto di tentato omicidio, trattandosi, invece, di lesioni personali. 4.3. Il difensore del Paoloni ha, in seguito, depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso ed ha contestato le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie per [OSCURATO:PERSONA], da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n. 40517 del 28/4/2016, Rv. 267627, Taysir). 1.1. Inoltre, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2. Ciò posto, la Corte osserva che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. 3. Anzitutto, con riferimento al primo motivo dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], si rileva che con esso si vorrebbe giungere ad una differente valutazione del merito; infatti, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata per escludere la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art.116 cod. pen. e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763). In sostanza si pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa per lo più esplorativa e congetturale. 3.1. La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha fatto corretta applicazione, nel caso in esame, del consolidato principio di diritto per il quale "la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio (o il tentato omicidio) commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato" (Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, P.G. in proc. Rubino, Rv. 246914), dovendosi ritenere prevedibile detto evento lesivo, quale ordinario possibile sviluppo della condotta criminosa qualificata dall'uso delle armi (Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, P.G. in proc. Moscato, Rv. 244808). I giudici territoriali, in particolare, hanno logicamente evidenziato, quali indici sintomatici della .consapevolezza, da parte del Paoloni, del possesso di una pistola in capo allo Staiano: da un lato, che il primo sapeva che il coimputato aveva utilizzato l'arma in occasione del primo episodio delittuoso programmato (la tentata rapina al bar Stardust); dall'altro, che lo stesso Paoloni aveva dichiarato di essere stato minacciato più volte con la pistola dal complice per eseguire i suoi ordini. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo; anzitutto deve rilevarsi che le circostanze generiche - al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione - sono state riconosciute in favore del Paoloni e ritenute equivalenti rispetto all'aggravante di cui al capo d) della rubrica; pertanto, la relativa censura risulta del tutto inconferente. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, si osserva che. esso è stato motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, da entrambi i giudici di merito, sulla base della gravità dei fatti commessi e del ruolo cruciale svolto dall'imputato mediante la messa a disposizione dell'autovettura utilizzata nell'occorso.Si rammenta, poi, che nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, come detto, ha richiamato elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., adempiendo in tal modo il relativo obbligo di motivazione. 4. Venendo, quindi, all'esame dell'impugnazione dello Staiano, si rileva, anzitutto, che il primo motivo risulta del tutto generico perché non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del lamentato vizio di mente, alla luce della mancanza di qualsiasi accenno ad esso nelle relazioni sanitarie inviate dal carcere e della mancata produzione di documentazione o di specifiche allegazioni sul punto da parte della difesa. Appare, quindi, corretta ed incensurabile in questa sede la decisione della Corte di appello di non disporre una perizia psichiatria, in quanto essa avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. 4.1. Manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la richiesta di riqualificazione del reato sub d) in quello di lesioni personali poiché con esso si vorrebbe giungere ad una diversa valutazione degli elementi di fatto, adeguatamente e logicamente scrutinati dalla Corte territoriale, operazione che non è consentita in questa sede. 4.2. Deve comunque rilevarsi che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv.252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma (pistola Beretta), il numero e la distanza ravvicinata dei colpi, la loro direzione verso l'area inguinale in prossimità tra l'altro dell'arteria femorale, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. Analogamente, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trOvata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila eur
Sentenza Cassazione n. 40819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris