CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 ottobre 1967 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Rovigo il 6 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di Rovigo ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 marzo 2021, avente ad oggetto la documentazione di supporti informatici rinvenuti nell'abitazione del predetto, quale indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere e truffa aggravata. Si contesta al Vallese di essere il promotore e organizzatore di un'associazione dedita alla commissione di una pluralità di reati di truffa contrattuale aventi ad oggetto la vendita di autovetture di grossa cilindrata tramite l'autosalone [OSCURATO:PERSONA] SRL. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla relazione di pertinenzialità esistente fra le cose sequestrate e i reati contestati all'indagato e nullità del decreto di sequestro probatorio per mancanza di motivazione. Il ricorrente lamenta che all'esito della perquisizione sono stati sottoposti a sequestro diversi documenti e dispositivi che non erano in alcun modo connessi ai reati oggetto delle indagini e neppure formalmente riconducibili all'indagato, ma alla moglie o a soggetti terzi, nonché supporti informatici la cui pertinenzialità non è stata neppure ictu oculi evidenziata, sicché l'apposizione del vincolo risulta del tutto immotivata e ingiustificata. 2.2 violazione di legge per omessa e apparente motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al provvedimento ablativo, poiché il Tribunale di Rovigo nulla ha osservato in punto di esigenze probatorie, limitandosi a ritenerle apoditticamente esistenti in ragione della tipologia dei reati contestati all'indagato. Deduce il ricorrente che l'art. 253 cod. proc.pen. sancisce in capo all'autorità giudiziaria un onere motivazionale effettivo, specifico ed ancorato alla fattispecie concreta, sia in relazione al nesso di pertinenzialità delle cose sequestrate, sia in ordine alle esigenze probatorie. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alle esigenze investigative e al rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione di strumenti informatici e le esigenze investigative. Lamenta il ricorrente che il tribunale ha ritenuto infondato l'istanza di riesame, utilizzando una motivazione apodittica, tautologica e illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in parte perché generico e, in parte, perché formulato per motivi non consentiti. Va ricordato che in tema di misure cautelari reali il ricorso dinanzi a questa Corte è consentito soltanto per violazione di legge. Nel caso in esame, pur deducendo formalmente violazioni di legge, il ricorrente solleva censure, peraltro generiche, sulla motivazione adottata dal tribunale e non si confronta con la stessa che non risulta affatto inesistente, né si pone in contrasto con norme di diritto. Ed infatti il tribunale ha osservato che la doglianza avanzata dal Vallese in sede di riesame non risultava specifica, poiché non indicava il materiale di cui si lamentava il sequestro, e ha precisato che l'indagato non è legittimato a dolersi del sequestro di beni che afferma essere di proprietà della moglie, non essendo autorizzato ad ottenerne la restituzione. Il ricorrente neppure si confronta con questa motivazione e, in tal modo, incorre nel vizio di genericità, poiché reitera le medesime censure già dedotte con il ricorso in maniera generica, senza tener conto delle osservazioni formulate sul punto dal tribunale. Il tribunale ha, comunque, reso adeguata motivazione nel merito, osservando che l'ipotesi investigativa si fonda sul dirottamento degli incassi delle vendite dei veicoli compravenduti in conti correnti esteri intestati a terzi soggetti, mediante bonifici bancari, e sulla falsificazione delle pratiche relative alla immatricolazione o radiazione delle autovetture poste in vendita. Le modalità di perpetrazione dei reati di truffa, che comportano l'uso di strumenti informatici ad opera dell'indagato, e l'articolazione del sodalizio criminoso sul territorio italiano palesano la possibilità di un rapporto di pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro e in particolare del materiale informatico e della documentazione contabile rinvenuta nel domicilio dell'indagato, rispetto alla condotta criminosa contestata. E' vero che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame. (Sez. 2 - Sentenza n. 39187 del 17/09/2021 Cc. (dep. 29/10/2021 ) Rv. 282200 - 01) Ma diversi arresti di questa Corte di cassazione, richiamati nel provvedimento, affermano essere sufficiente la semplice possibilità della configurabilità di un rapporto pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato. 1.2 Ricorre adeguata motivazione anche in ordine alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, in quanto il tribunale ha osservato che la commisurazione della stretta pertinenzialità tra il contenuto informatico ai fatti di reato è verificabile solo a posteriori, a seguito della visione del materiale acquisito. Ed invero è stato affermato che in tema di sequestro probatorio„ è consentita l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro.( Sez. 6 - , Sentenza n. 34265 del 22/09/2020 Cc. (dep. 02/12/2020 ) Rv. 279949 - 02) 2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 13 gennaio 2022 il consigliere es