CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2022
Cassazione n. 16512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29198-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 129/C, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato nella cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la correzione dell’ordinanza n. 32098/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 31/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 32098/2022 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia depositata il 15.11.2021, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in € 2.200 oltre accessori. Con istanza per la correzione dell’errore materiale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Coop. lamentava la mancata distrazione delle dette spese in favore degli avvocati costituiti, espressamente dichiaratisi distrattari. Resiste a tale richiesta, con apposita memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la memoria in resistenza, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la carenza della procura in base alla quale le procuratrici di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. avevano agito. In particolare, la difesa del Mavelli evidenzia che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.10.2021, e dunque prima ancora della notificazione del controricorso in resistenza al ricorso proposto dal Mavelli, avvenuta in data 29.12.2021. allega, altresì, che comunque sin dal 13.1.2021 la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. era amministrata da un liquidatore, diverso dalla persona che materialmente aveva conferito il mandato agli avv.ti Albanese e Sforza. Lamenta, dunque, la carenza del potere rappresentativo in capo a queste ultime, avendo esse agito per conto di una società cancellata, in base a procura rilasciata in loro favore da soggetto che non ne era più amministratore da circa un anno. L’eccezione non può essere accolta, ostandovi il giudicato derivante dal deposito dell’ordinanza oggetto della richiesta di correzione. Essa, infatti, avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito del giudizio definito dal predetto provvedimento, e non può essere utilmente sollevata in questa sede, limitata alla mera richiesta di correzione dell’errore materiale allegato dalla difesa della parte istante Biplam. Detto errore, peraltro, sussiste, in quanto gli avv.ti Albanese e Sforza avevano effettivamente invocato la distrazione delle spese in loro favore. Il ricorso va di conseguenza accolto. Nulla per le spese, trattandosi di correzione di errore materiale. PQM la Corte accoglie il ricorso e corregge il dispositivo dell’ordinanza n. 32098/2022, aggiungendo dopo le parole “come per legge” le parole “; dispone la distrazione di dette spese, limitatamente a quelle liquidate in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA], in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi distrattari”. Così de