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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 40856/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8085-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 982/2016 della CORTE D'APPELLO2021 di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2340 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione al decreto con il quale era stato ingiunto all'ing. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di £ 20.803.867 in favore dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], costituente corrispettivo per la progettazione, il calcolo delle strutture e la direzione dei lavori d'un fabbricato, condannò l'opponente al pagamento della minor somma di C 8371,69, oltre accessori; - la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolta per quanto di ragione l'impugnazione del Babbo, ridusse a C 5.511,94 (dalla quale somma andava sottratto l'importo di C 1.291,14, già versato), oltre accessori, l'ammontare del compenso dovuto; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi e la controparte è rimasta intimata; osserva

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.1460 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] assume che nulla era dovuto al Cerritelli, essendo rimasto costui inadempiente, stante che gli elaborati dal medesimo predisposti erano privi di qualunque utilità e la consulente del giudice, nel valutare l'attività dell'arch.

Cerritelli, era andata oltre il mandato che le era stato conferito, affermando che il committente non avesse fatto osservazioni in ordine al lavoro prestato.

Per contro, emergeva dalla stessa relazione della ctu che il progetto predisposto era errato e, quindi, irrealizzabile e il Giudice avrebbe dovuto reputare operante l'eccezione d'inadempimento.

La censura non supera lo scrutinio d'ammissibilità.

A voler reputare che il ricorrente abbia formalmente proposto l'eccezione d'inadempimento (la circostanza, invero, non risulta essere stata allegata puntualmente), la doglianza è diretta a sollecitare un improprio riesame di merito delle risultanze della ctu e degli insindacabili apprezzamenti effettuati dal Giudice del merito.

Con il secondo motivo il Babbo lamenta la violazione della

I. n. 143/1949, regolante la professione di ingegnere e architetto.

La sentenza impugnata aveva assegnato agli elaborati predisposti dal Cerritelli il valore di «progetti di massima (...) dotati di parziale esecutività».

Una tale affermazione si poneva in contrasto con il principio enunciato in sede di legittimità, secondo il quale non è ipotizzabile un terzo "genus", intermedio tra il progetto di massima e quello esecutivo.

La doglianza è fondata.

Questa Corte ha condivisamente chiarito che la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti prevista dalle norme della legge 2 marzo 1949, n. 143, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e il progetto di massima, sicché il giudice non può, ai fini della determinazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo; a tal fine, invece, egli deve procedere ad una valutazione comparativa globale del progetto, qualificandolo di massima se esso esprime solo le direttive fondamentali dell'opera al momento dell'ideazione, ed esecutivo se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima (Sez. 2, n. 4790, 25/02/2008, Rv. 601824).

Di conseguenza la Corte locale si è posta in immotivato contrasto con l'enunciato principio.

Il terzo e il quarto motivo, con i quali, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 della

I. n. 143/1949 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., sostenendo che non erano dovuti rimborsi per spese, avendo sul punto reso la sentenza motivazione apparente, non supera lo scrutinio d'ammissibilità, trattandosi di doglianza nuova (l'asserito vizio motivazionale qui non ha portata autonoma, ma ancillare rispetto a un motivo d'appello che non risulta essere stato posto).

Dalla sentenza d'appello non consta, invero, che un simile motivo fosse stato proposto, né il ricorrente contesta la completezza dell'esposizione di essa sentenza, né, tantomeno, riporta con puntualità il contenuto dell'atto d'impugnazione.

In ragione di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione al secondo motivo, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8085-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 982/2016 della CORTE D'APPELLO2021 di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2340 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione al decreto con il quale era stato ingiunto all'ing. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di £ 20.803.867 in favore dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], costituente corrispettivo per la progettazione, il calcolo delle strutture e la direzione dei lavori d'un fabbricato, condannò l'opponente al pagamento della minor somma di C 8371,69, oltre accessori; - la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolta per quanto di ragione l'impugnazione del Babbo, ridusse a C 5.511,94 (dalla quale somma andava sottratto l'importo di C 1.291,14, già versato), oltre accessori, l'ammontare del compenso dovuto; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi e la controparte è rimasta intimata; osserva 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.1460 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] assume che nulla era dovuto al Cerritelli, essendo rimasto costui inadempiente, stante che gli elaborati dal medesimo predisposti erano privi di qualunque utilità e la consulente del giudice, nel valutare l'attività dell'arch. Cerritelli, era andata oltre il mandato che le era stato conferito, affermando che il committente non avesse fatto osservazioni in ordine al lavoro prestato. Per contro, emergeva dalla stessa relazione della ctu che il progetto predisposto era errato e, quindi, irrealizzabile e il Giudice avrebbe dovuto reputare operante l'eccezione d'inadempimento. La censura non supera lo scrutinio d'ammissibilità. A voler reputare che il ricorrente abbia formalmente proposto l'eccezione d'inadempimento (la circostanza, invero, non risulta essere stata allegata puntualmente), la doglianza è diretta a sollecitare un improprio riesame di merito delle risultanze della ctu e degli insindacabili apprezzamenti effettuati dal Giudice del merito. Con il secondo motivo il Babbo lamenta la violazione della I. n. 143/1949, regolante la professione di ingegnere e architetto. La sentenza impugnata aveva assegnato agli elaborati predisposti dal Cerritelli il valore di «progetti di massima (...) dotati di parziale esecutività». Una tale affermazione si poneva in contrasto con il principio enunciato in sede di legittimità, secondo il quale non è ipotizzabile un terzo "genus", intermedio tra il progetto di massima e quello esecutivo. La doglianza è fondata. Questa Corte ha condivisamente chiarito che la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti prevista dalle norme della legge 2 marzo 1949, n. 143, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e il progetto di massima, sicché il giudice non può, ai fini della determinazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo; a tal fine, invece, egli deve procedere ad una valutazione comparativa globale del progetto, qualificandolo di massima se esso esprime solo le direttive fondamentali dell'opera al momento dell'ideazione, ed esecutivo se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima (Sez. 2, n. 4790, 25/02/2008, Rv. 601824). Di conseguenza la Corte locale si è posta in immotivato contrasto con l'enunciato principio. Il terzo e il quarto motivo, con i quali, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 della I. n. 143/1949 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., sostenendo che non erano dovuti rimborsi per spese, avendo sul punto reso la sentenza motivazione apparente, non supera lo scrutinio d'ammissibilità, trattandosi di doglianza nuova (l'asserito vizio motivazionale qui non ha portata autonoma, ma ancillare rispetto a un motivo d'appello che non risulta essere stato posto). Dalla sentenza d'appello non consta, invero, che un simile motivo fosse stato proposto, né il ricorrente contesta la completezza dell'esposizione di essa sentenza, né, tantomeno, riporta con puntualità il contenuto dell'atto d'impugnazione. In ragione di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione al secondo motivo, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Co
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