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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 12207/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha pronunciatosentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando almedesimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa.2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, che lamenta violazione di legge e vizidella motivazione in ordine alla mancata ed adeguata valutazione dei presupposti per ilproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché in ordine alla disposta condanna alpagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, in contrasto con la ratiodell’istituto e tale da travalicare i limiti dell’accordo ex art. 444 c.p.p. raggiunto tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopol'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta aldi fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque permanifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorsosulla responsabilità è inammissibile.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.Quanto al motivo inerente alla disposta condanna dell’imputato al pagamento dellespese processuali e di mantenimento in carcere, va ricordato che, in tema di patteggiamentodi una pena detentiva superiore ai due anni, all'imputato devono essere necessariamenteapplicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresìcondannato alle spese processuali e a quelle eventuali di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723del 06/02/2013, P.g. in proc.

Crudele, Rv. 254689 – 01), a nulla rilevando che non se nefaccia menzione nell'accordo tra le parti.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha pronunciatosentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando almedesimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa.2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, che lamenta violazione di legge e vizidella motivazione in ordine alla mancata ed adeguata valutazione dei presupposti per ilproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché in ordine alla disposta condanna alpagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, in contrasto con la ratiodell’istituto e tale da travalicare i limiti dell’accordo ex art. 444 c.p.p. raggiunto tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopol'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta aldi fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque permanifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorsosulla responsabilità è inammissibile.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.Quanto al motivo inerente alla disposta condanna dell’imputato al pagamento dellespese processuali e di mantenimento in carcere, va ricordato che, in tema di patteggiamentodi una pena detentiva superiore ai due anni, all'imputato devono essere necessariamenteapplicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresìcondannato alle spese processuali e a quelle eventuali di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723del 06/02/2013, P.g. in proc. Crudele, Rv. 254689 – 01), a nulla rilevando che non se nefaccia menzione nell'accordo tra le parti.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris