CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 416-bis, cod. pen., sostituendo, però, la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare ex art. 545 bis cod. proc. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile: - nella parte in cui contesta il mancato riconoscimenl:o delle attenuanti generiche, perché sono state riconosciute; - nella parte in cui lamenta il mancato giudizio di prevalenza di dette attenuanti sulle aggravanti, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - nella parte in cui chiede l'esclusione della recidiva, poiché la richiesta, enunciata nel motivo, non viene poi ripresa nel successivo sviluppo e rimane pertanto priva di ragioni a sostegno; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (cfr. pag. 4 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C