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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 21559/2024

Testo disponibile della fonte

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legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (della [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati s.p.a.) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 94; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; -resistente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - R.G.N. 23892/2021 C.C. 21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 5019/2021, pubblicata il 23 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Rieti, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Rieti al fine di sentir dichiarare l’annullamento di una cartella esattoriale, sul presupposto che non le fosse mai stato notificato il verbale presupposto e che, in ogni caso, il credito dalla stessa portato si era prescritto.

Nella costituzione del Prefetto di Rieti e nella contumacia della citata società di riscossione, con ordinanza del 16 marzo 2018 l’adito Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza territorio, ritenendo che la competenza spettasse al Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale il giudizio veniva poi riassunto dall’attrice (cui resisteva il solo menzionato Prefetto). [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 36456/2018 (pubblicata il 31 ottobre 2018) accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata cartella esattoriale e disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti.

2. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la citata sentenza con atto di citazione notificato alle parti appellate il 19 aprile 2019 ma depositato il 2 maggio 2019 (allorquando la causa e ra stat a iscritt a a ruolo).

Il Tribunale di Roma, investito dell’impugnazione e rilevando che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è soggetto al rito del lavoro, rilevava l’inammissibilità dell’appello per sua tardività, poiché – dovendosi seguire la disciplina processuale di quest’ultimo rito - sarebbe stato necessario che l’atto di citazione in appello venisse depositato (dopo la sua avvenuta notificazione) nel termine massimo previso dal citato art.327 c.p.c.(ovvero, per l’appunto, entro il 30 aprile 2019, coincidente con un martedì, stante la sua decorrenza dal 31 ottobre 2018, data della pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata), applicabile in quanto la pronuncia impugnata non era stata notificata.

Riteneva, inoltre, il giudice di appello che non avrebbe potuto trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, giacché tale norma era esclusivamente riferita al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello.

3. Contro la sopra indicata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] dell’Interno (Prefettura di Rieti) ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

L’altra parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo formulato la società ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’”erroneità dichiarazione di inammissibilità della domanda per tardività nel deposito dell’appello (violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012)”, deducendo che, in effetti, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, l’invio in forma telematica del deposito dell’atto di appello, l’accettazione dello stesso da parte del server del Tribunale ed il controllo automatico del deposito erano avvenuti in data 19 aprile 2019 (ovvero lo stesso giorno in cui l’atto era stato notificato alle controparti), nel mentre la sola accettazione del deposito da parte della cancelleria si era venuta a verificare il 2 maggio 2019, data considerata erroneamente dal Tribunale di Roma come data di effettivo deposito ai fini della valutazione sulla tempestività o meno dell’appello.

2. Il motivo è infondato.

La rappresentazione del perfezionamento della notificazione telematica come con lo stesso prospettata non è da porsi in discussione con riferimento ai destinatari della stessa.

Senonché, bisogna chiarire che – vertendosi in una ipotesi di controversia in cui si sarebbe dovuto osservare il rito del lavoro (a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011) e, quindi, era necessario che l’atto di appello venisse proposto nella forma del ricorso – nel caso in questione esso è stato formulato con citazione, ragion per cui, ai fini della valutazione della sua tempestività in relazione al rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., sarebbe stato, comunque, indispensabile che il relativo atto fosse depositato entro la scadenza di quest’ultimo termine (cfr., ad es., Cass. n. 25061/2015 e Cass. n. 21153/2021).

Pertanto, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 31 ottobre 2018, il termine semestrale previsto dal citato art. 327 c.p.c. sarebbe venuto a scadenza il 30 aprile 2019 (come correttamente computato dal Tribunale), coincidente con un martedì, nel mentre l’atto di citazione in appello è risultato depositato il 2 maggio 2019, come attestato dallo stesso giudice di secondo grado con riferimento alla data di iscrizione a ruolo dell’affare giudiziario (per quanto documentalmente riscontrato direttamente anche da questa Corte, trattandosi di esaminare una questione processuale), e, quindi, tardivamente.

Altrettanto giustamente il giudice di appello ha rilevato che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione, al fine di superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, riferendosi tale norma al solo mutamento del rito disposto in primo grado, senza possibilità di estenderne l’applicazione al giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n. 19298/2017 e Cass. n. 17666/2018).

3. In definitiva, deve ritenersi che il Tribunale di Roma, quale giudice di secondo grado, ha legittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, conseguendo, perciò, il rigetto del ricorso per cassazione.

Non avendo nessuna delle parti intimate svolto attività difensiva in questa sede (non potendosi ritenere tale nemmeno il mero deposito dell’atto del 25 ottobre 2021 per il Ministero dell’Interno, siccome funzionale solo alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione, ma non qualificabile come controricorso, poiché non era stato possibile – come dallo stesso attestato - provvedere tempestivamente alla costituzione) non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (della [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati s.p.a.) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 94; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; -resistente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - R.G.N. 23892/2021 C.C. 21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 5019/2021, pubblicata il 23 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Rieti, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Rieti al fine di sentir dichiarare l’annullamento di una cartella esattoriale, sul presupposto che non le fosse mai stato notificato il verbale presupposto e che, in ogni caso, il credito dalla stessa portato si era prescritto. Nella costituzione del Prefetto di Rieti e nella contumacia della citata società di riscossione, con ordinanza del 16 marzo 2018 l’adito Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza territorio, ritenendo che la competenza spettasse al Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale il giudizio veniva poi riassunto dall’attrice (cui resisteva il solo menzionato Prefetto). [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 36456/2018 (pubblicata il 31 ottobre 2018) accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata cartella esattoriale e disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la citata sentenza con atto di citazione notificato alle parti appellate il 19 aprile 2019 ma depositato il 2 maggio 2019 (allorquando la causa e ra stat a iscritt a a ruolo). Il Tribunale di Roma, investito dell’impugnazione e rilevando che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è soggetto al rito del lavoro, rilevava l’inammissibilità dell’appello per sua tardività, poiché – dovendosi seguire la disciplina processuale di quest’ultimo rito - sarebbe stato necessario che l’atto di citazione in appello venisse depositato (dopo la sua avvenuta notificazione) nel termine massimo previso dal citato art.327 c.p.c.(ovvero, per l’appunto, entro il 30 aprile 2019, coincidente con un martedì, stante la sua decorrenza dal 31 ottobre 2018, data della pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata), applicabile in quanto la pronuncia impugnata non era stata notificata. Riteneva, inoltre, il giudice di appello che non avrebbe potuto trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, giacché tale norma era esclusivamente riferita al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello. 3. Contro la sopra indicata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] dell’Interno (Prefettura di Rieti) ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. L’altra parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato la società ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’”erroneità dichiarazione di inammissibilità della domanda per tardività nel deposito dell’appello (violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012)”, deducendo che, in effetti, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, l’invio in forma telematica del deposito dell’atto di appello, l’accettazione dello stesso da parte del server del Tribunale ed il controllo automatico del deposito erano avvenuti in data 19 aprile 2019 (ovvero lo stesso giorno in cui l’atto era stato notificato alle controparti), nel mentre la sola accettazione del deposito da parte della cancelleria si era venuta a verificare il 2 maggio 2019, data considerata erroneamente dal Tribunale di Roma come data di effettivo deposito ai fini della valutazione sulla tempestività o meno dell’appello. 2. Il motivo è infondato. La rappresentazione del perfezionamento della notificazione telematica come con lo stesso prospettata non è da porsi in discussione con riferimento ai destinatari della stessa. Senonché, bisogna chiarire che – vertendosi in una ipotesi di controversia in cui si sarebbe dovuto osservare il rito del lavoro (a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011) e, quindi, era necessario che l’atto di appello venisse proposto nella forma del ricorso – nel caso in questione esso è stato formulato con citazione, ragion per cui, ai fini della valutazione della sua tempestività in relazione al rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., sarebbe stato, comunque, indispensabile che il relativo atto fosse depositato entro la scadenza di quest’ultimo termine (cfr., ad es., Cass. n. 25061/2015 e Cass. n. 21153/2021). Pertanto, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 31 ottobre 2018, il termine semestrale previsto dal citato art. 327 c.p.c. sarebbe venuto a scadenza il 30 aprile 2019 (come correttamente computato dal Tribunale), coincidente con un martedì, nel mentre l’atto di citazione in appello è risultato depositato il 2 maggio 2019, come attestato dallo stesso giudice di secondo grado con riferimento alla data di iscrizione a ruolo dell’affare giudiziario (per quanto documentalmente riscontrato direttamente anche da questa Corte, trattandosi di esaminare una questione processuale), e, quindi, tardivamente. Altrettanto giustamente il giudice di appello ha rilevato che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione, al fine di superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, riferendosi tale norma al solo mutamento del rito disposto in primo grado, senza possibilità di estenderne l’applicazione al giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n. 19298/2017 e Cass. n. 17666/2018). 3. In definitiva, deve ritenersi che il Tribunale di Roma, quale giudice di secondo grado, ha legittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, conseguendo, perciò, il rigetto del ricorso per cassazione. Non avendo nessuna delle parti intimate svolto attività difensiva in questa sede (non potendosi ritenere tale nemmeno il mero deposito dell’atto del 25 ottobre 2021 per il Ministero dell’Interno, siccome funzionale solo alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione, ma non qualificabile come controricorso, poiché non era stato possibile – come dallo stesso attestato - provvedere tempestivamente alla costituzione) non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazi
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