CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29093-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrenti - Consiglio Elettra, elettivamente domiciliata in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza n.1354/2021 della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 23/08/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Elettra Consiglio, sulla premessa di aver stipulato in data 04.07.2009 un contratto preliminare di compravendita di immobile sito in Pantelleria e, a seguito di mancata stipula del contratto defini- tivo nei termini stabiliti, di aver sottoscritto in data 01.08.2014, una scrittura privata con la quale i promittenti venditori si erano impegnati a procedere al un corretto inserimento in catasto della pla- nimetria corrispondente alla reale consistenza del fabbricato, con- venne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare la legit- timità del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita e, pertanto, il suo diritto a percepire il doppio della caparra consegnata; - Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, per quel che an- cora rileva in questa sede, il rigetto della domanda; Con sentenza n. 1238/2018 del 29.12.2018, il Tribunale di Marsala, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 04.07.2009 e l'accordo di cui alla successiva scrittura privata del 01.08.2014 per mutuo dissenso; - avverso la sentenza di primo grado proposero appello principale Elettra Consiglio e appello incidentale Randazzo e Siragusa dinanzi al- la Corte di appello di Palermo, la quale, in accoglimento dell'appello principale, dichiarò legittimo il recesso esercitato dalla promissaria acquirente dal contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, condannò Randazzo e Siragusa al pagamento di € 100.000,00 in fa- vore di Consiglio Elettra; -2- - ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. resiste con controricorso Elettra Consiglio. Il relatore ha formulato proposta, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1457 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'appello qualificato come essenziale il termine di sessanta giorni concordato nella scrittura privata del 01.08.2014, avente ad oggetto la regolarizzazione catastale del fabbricato, in assenza di qualsiasi espressa qualificazione dei termini contrattualmente previsti come essenziali; ancora, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la regolarizzazione catastale non dipendeva dalla esclusiva volontà dei ricorrenti, ponendosi come necessario l'intervento del Comune per la stipula dell'atto pubblico; - Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi; - la Corte d'appello non ha dichiarato la legittimità del recesso per 573*- v i olazione del termine essenziale stabilito dalle parti ma per inadempi- mento imputabile ai promittenti venditori Siragusa-Randazzo, non avendo gli stessi provveduto alli obbligo di regolarizzazione del bene immobile, così come stabilito in contratto; - in particolare, la Corte d'appello di Palermo, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che, in forza del rapporto contrat- tuale intercorrente tra le parti, così come stabilito con contratto pre- liminare di compravendita del 04.07.2014, integrato dall'accordo suc- cessivo sottoscritto con scrittura privata del 01.08.2012, incombeva -3- sulla promittente venditrice l'obbligo di compiere la regolarizzazione catastale dell'immobile promesso in vendita, con conseguente in- adempimento dell'obbligazione assunta, non avendo provveduto in tal senso né entro il 1.10.2014, né successivamente; - la Corte di merito ha fondato la decisione sulla violazione, da parte della promittente venditrice, del principio di autoresponsabilità con- trattuale e di buona fede, per non aver accertato, prima di sot- toscrivere la scrittura integrativa, la possibilità di regolarizzare l'immobile dal punto di vista urbanistico, il tempo e gli oneri pecuniari necessari per gli incombenti burocratici e tecnici. - del resto, come affermato da questa Corte, l'esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 1385 cod. civ., per il caso di versamento della caparra, non è subordinato né all'esistenza di un termine essen- ziale, né all'intimazione di una diffida ad adempiere" (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 2019 del 21.06.1972; Cass. n. 4274 del 1954); - a ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche l'eventuale mancanza di un termine essenziale, non vale ad escludere che i ritardi nella stipula del definitivo possano costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza, ove concretamente i ritardi nell'adempimento su- perino ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezi- onalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto del contratto e alla natura del medesimo" (Cass., 11.2.2014, n. 3089). - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il difetto assoluto di motivazione o incongruità violazione dell'art. 1457 c.c., per aver erroneamente la Corte d'appello ritenuto essenziale l'inadempimento dei promittenti venditori, senza valorizzare il contegno di entrambe le parti al fine di valutare l'effettiva essenzialità del termine indicato nell'accordo e in particolare per avere il promissario acquirente rinunciato a far valere -4- l'essenzialità del termine, avendo accettato la sottoscrizione di un ac- cordo integrativo, pur nella consapevolezza che la regolarizzazione catastale non dipendesse unicamente dalla volontà del promittente venditore; - Il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio di difetto assoluto di motivazione non più prevista nella formulazione dell'art. 360, pri- mo comma, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, se non nei limiti dell'assenza o apparenza della motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella specie insussistente in quanto la motivazione consente di cogliere in modo compiuto l'iter della deci- sione ed il ricorso, contestando la valutazione della prova, contrap- pone alla ricostruzione svolta dal giudice di merito la propria valuta- zione degli elementi istruttori, insindacabile in sede di legittimità. (Cass., S.U., n. 8053/2014). il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deí ricorrentt di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in fa- vore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legit- timità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese for- fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. -5- Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del. ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Co