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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 24069/2026

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no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Trapanivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani e le parti civili ArmandoVilardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenzacon cui il Tribunale di Trapani, in data 29 ottobre 2025, ha assolto AntoninaBenenati dal delitto di cui all’articolo 341-bis cod. pen. per particolare tenuità delfatto.2.

Tutti i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, rilevando che, ai sensidell’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen., la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di oltraggio.3.

Le parti civili, tramite il loro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],hanno dedotto un ulteriore motivo, denunciando vizio di motivazione in relazioneal riconoscimento della particolare tenuità dell’offesa.

Diversamente da quantoaffermato dal Tribunale, l’imputata non avrebbe assunto un ruolo marginale,avendo partecipato attivamente alla discussione con gli ispettori della poliziamunicipale, quale intestataria del veicolo sanzionato e, dunque, direttamentecoinvolta; l’offesa non potrebbe ritenersi tenue, considerata la modestia delmovente, l’elevata affluenza di persone sul luogo e il rifiuto opposto dall’imputatadi fornire i propri documenti di identità agli operanti.4.

Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione.

IlProcuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.

Le parti civili hannodepositato memoria di replica, con allegata documentazione, insistendonell’accoglimento dell’impugnazione; il difensore dell’imputata, AvvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

La decisione è statadifferita dal 23 aprile al 28 maggio 2026, ex art. 615, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

L’art. 131-bis cod. pen. detta la disciplina della non punibilità perparticolare tenuità del fatto prevedendo, accanto alla regola generale, uncatalogo di ipotesi ostative, tipizzate al terzo comma della medesimadisposizione.

Per quanto qui rileva, l’originaria preclusione riferita al delitto dioltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delleproprie funzioni, introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019,n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è statasuccessivamente circoscritta, dall’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, al solo caso in cui «ilfatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o diun ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni».Ne deriva che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, non èsufficiente che il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. sia commesso in danno diun pubblico ufficiale, occorrendo invece verificare che il soggetto passivo rivesta,al momento del fatto, una delle qualifiche espressamente previste dalla norma eche agisca nell’esercizio delle funzioni ivi indicate.Nel caso di specie, le persone offese erano ispettori della polizia municipaleintenti, al momento del fatto, ad accertare la violazione del codice della stradaper la sosta dei veicoli in area vietata.Con riguardo ai soggetti appartenenti alla polizia municipale, le qualifiche diagenti di pubblica sicurezza o di pol izia giudiziaria non derivanoautomaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, mapresuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore.Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, la legge 7 marzo 1986,n. 65, «Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale» prevede, da unlato, che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell’ambito delleproprie attribuzioni, con le Forze di polizia di Stato, previa disposizione delsindaco, quando ne viene fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dallecompetenti autorità (art. 3); dall’altro, che il prefetto conferisce al suddettopersonale, previa comunicazione del sindaco e previo accertamento dei requisitiprescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza (art. 5, comma 2).Le funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale di polizia municipaledall’art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65 sono, invece, delimitatedall’art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che le circoscrive all’ambitoterritoriale dell’ente di appartenenza e al tempo in cui gli stessi sonoeffettivamente in servizio.

Esse rilevano, inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 3,cod. proc. pen., nei limiti del servizio al quale tali soggetti sono destinati esecondo le rispettive attribuzioni.Tale ricostruzione trova piena conferma nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la qualifica di agente di polizia giudiziaria attribuita alleguardie comunali dall’art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è limitata neltempo, essendo riferita al periodo in cui essi sono in servizio, e nello spazio, inquanto circoscritta all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, a differenzadi quanto previsto per gli appartenenti ad altri corpi, quali la Polizia di Stato, iCarabinieri e la Guardia di finanza, che operano sull’intero territorio nazionale esono considerati sempre in servizio (Sez. 2, n. 35099 del 10/06/2015, Mancini,Rv. 264531-01; Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, Uccella, Rv. 202121-01).Lagiurisprudenza ha altresì chiarito che, nei limiti sopra indicati, le attribuzioni delleguardie municipali possono riguardare l’accertamento di reati di qualsiasi genere,anche non lesivi di interessi comunali, purché verificatisi in loro presenza ocomunque richiedenti un pronto intervento ai fini dell’acquisizione probatoria(Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022, Munaò, Rv. 283482-01).Quanto alla diversa qualifica di agente di pubblica sicurezza degliappartenenti alla polizia municipale, si è evidenziato che essa presuppone unformale provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 7marzo 1986, n. 65 (Sez. 6, n. 31231 del 25/09/2020, Loconte, Rv. 279886-01).In linea con quanto sopra esposto, con specifico riferimento all’ambitoapplicativo della clausola ostativa di cui all’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod.pen. in relazione al delitto di oltraggio commesso in danno di appartenenti allapolizia municipale, questa Corte ha recentemente affermato che «il divieto diapplicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fattoprevisto dall’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen., opera, con riguardo aldelitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenentealla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, almomento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o diagente di pubblica sicurezza» (Sez. 6, n. 14741 del 17/03/2026, Villaricca, Rv.289850-01).Applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che gli agenti dipolizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare ilrispetto delle norme del codice della strada, rivestissero, per ciò solo, la qualificadi agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.Né potrebbe rilevare l’ipotetica assunzione successiva delle funzioni di poliziagiudiziaria in relazione proprio all’accertamento del delitto di oltraggio commessoin loro danno, considerato che la qualifica del soggetto passivo, dalla qualedipende l’operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento dellacommissione del fatto e non può essere desunta da attività svoltesuccessivamente proprio in conseguenza del reato oggetto di contestazione (intal senso, anche Sez. 6, Villaricca, cit.).Nondimeno, l’eventuale sussistenza del decreto prefettizio di conferimentodella qualifica di agente di pubblica sicurezza, non accertata nel giudizio dimerito, non può essere provata per la prima volta in questa sede.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, laparticolare tenuità del fatto configura una causa di non punibilità, chepresuppone l’accertamento di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole: il fattonon è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza diun reato perfezionato nei suoi elementi costitutivi, ritiene inopportunal’irrogazione della pena quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 131-biscod. pen. (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01; Sez.

U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).Nello stesso senso, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che l’art.131-bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità,precisandosi che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento la norma, ècomunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferiscenon punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolarela rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenziosopenale gravante sulla giurisdizione (Corte cost., sent. n. 120 del 2019; Cortecost., ord. n. 279 del 2017).Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo le categorie diconsolidata elaborazione giurisprudenziale, la prova della sussistenza del fattotipico, antigiuridico e colpevole, grava sull’accusa.

D’altro canto, l’imputato cheinvochi l’applicazione della causa di non punibilità è tenuto soltanto ad allegaregli elementi idonei a rappresentare la minima offensività della condotta (Sez. 3,n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989,Lupattelli, Rv. 264223-01), restando affidata al giudice la valutazione, ancheofficiosa, della sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto, sulla base diuna valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., dellemodalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile edell’entità del danno o del pericolo (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590-01).Se ne trae, quale ulteriore corollario, che, ove il pubblico ministero intendacontestare l’applicabilità della causa di non punibilità deducendo la ricorrenza diuna causa ostativa alla sua operatività, ha l’onere di indicare gli elementi fattualisui quali tale preclusione si fonda.

Onere che, nel caso di specie, il pubblicoministero non ha assolto nella fase di merito a ciò deputata.La documentazione prodotta dalla parte civile al fine di riscontrare, solo inquesta sede di legittimità, la qualifica soggettiva ricoperta dagli ispettori dipolizia municipale interessati dalla vicenda è inammissibile.Infatti, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio dilegittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito,ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire neiprecedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello iussuperveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C.,Rv. 259188-01; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541-01),situazione che non ricorre nella fattispecie.3.

Il secondo motivo del ricorso delle parti civili è inammissibile in quanto,oltre che versato in fatto e di contenuto meramente confutativo della decisionedel Tribunale, caratterizzato, nella fattispecie, da difetto di interesse.Deve premettersi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, quandopronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, aisensi dell’art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e ilrisarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 eseguenti cod. proc. pen.Questa Corte ha quindi affermato che, per effetto della sentenza della Cortecostituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione orisarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce ilpresupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processualisostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv.285671-01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizionesulle domande risarcitorie delle parti civili.

Di contro, queste ultime non hannosvolto alcun motivo di ricorso in relazione a tale omessa pronuncia, ma si sonolimitate a censurare l’applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, assumendo genericamente che la sua applicazione avrebbepregiudicato i loro interessi civili, senza indicare quale concreto effettopregiudizievole ne sarebbe derivato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili consegue, exart. 616 cod. proc. pen., la condanna delle stesse alle spese del procedimento,pur potendo le stesse essere esonerate, in ragione della peculiarità della vicendaprocessuale, dall’onere aggiuntivo della condanna alla sanzione pecuniaria, inbase alla sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Dichiara inammissibili iricorsi delle parti civili e le condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Trapanivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani e le parti civili ArmandoVilardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenzacon cui il Tribunale di Trapani, in data 29 ottobre 2025, ha assolto AntoninaBenenati dal delitto di cui all’articolo 341-bis cod. pen. per particolare tenuità delfatto.2. Tutti i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, rilevando che, ai sensidell’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen., la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di oltraggio.3. Le parti civili, tramite il loro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],hanno dedotto un ulteriore motivo, denunciando vizio di motivazione in relazioneal riconoscimento della particolare tenuità dell’offesa. Diversamente da quantoaffermato dal Tribunale, l’imputata non avrebbe assunto un ruolo marginale,avendo partecipato attivamente alla discussione con gli ispettori della poliziamunicipale, quale intestataria del veicolo sanzionato e, dunque, direttamentecoinvolta; l’offesa non potrebbe ritenersi tenue, considerata la modestia delmovente, l’elevata affluenza di persone sul luogo e il rifiuto opposto dall’imputatadi fornire i propri documenti di identità agli operanti.4. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. IlProcuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. Le parti civili hannodepositato memoria di replica, con allegata documentazione, insistendonell’accoglimento dell’impugnazione; il difensore dell’imputata, AvvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. La decisione è statadifferita dal 23 aprile al 28 maggio 2026, ex art. 615, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. L’art. 131-bis cod. pen. detta la disciplina della non punibilità perparticolare tenuità del fatto prevedendo, accanto alla regola generale, uncatalogo di ipotesi ostative, tipizzate al terzo comma della medesimadisposizione. Per quanto qui rileva, l’originaria preclusione riferita al delitto dioltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delleproprie funzioni, introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019,n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è statasuccessivamente circoscritta, dall’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, al solo caso in cui «ilfatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o diun ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni».Ne deriva che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, non èsufficiente che il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. sia commesso in danno diun pubblico ufficiale, occorrendo invece verificare che il soggetto passivo rivesta,al momento del fatto, una delle qualifiche espressamente previste dalla norma eche agisca nell’esercizio delle funzioni ivi indicate.Nel caso di specie, le persone offese erano ispettori della polizia municipaleintenti, al momento del fatto, ad accertare la violazione del codice della stradaper la sosta dei veicoli in area vietata.Con riguardo ai soggetti appartenenti alla polizia municipale, le qualifiche diagenti di pubblica sicurezza o di pol izia giudiziaria non derivanoautomaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, mapresuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore.Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, la legge 7 marzo 1986,n. 65, «Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale» prevede, da unlato, che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell’ambito delleproprie attribuzioni, con le Forze di polizia di Stato, previa disposizione delsindaco, quando ne viene fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dallecompetenti autorità (art. 3); dall’altro, che il prefetto conferisce al suddettopersonale, previa comunicazione del sindaco e previo accertamento dei requisitiprescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza (art. 5, comma 2).Le funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale di polizia municipaledall’art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65 sono, invece, delimitatedall’art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che le circoscrive all’ambitoterritoriale dell’ente di appartenenza e al tempo in cui gli stessi sonoeffettivamente in servizio. Esse rilevano, inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 3,cod. proc. pen., nei limiti del servizio al quale tali soggetti sono destinati esecondo le rispettive attribuzioni.Tale ricostruzione trova piena conferma nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la qualifica di agente di polizia giudiziaria attribuita alleguardie comunali dall’art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è limitata neltempo, essendo riferita al periodo in cui essi sono in servizio, e nello spazio, inquanto circoscritta all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, a differenzadi quanto previsto per gli appartenenti ad altri corpi, quali la Polizia di Stato, iCarabinieri e la Guardia di finanza, che operano sull’intero territorio nazionale esono considerati sempre in servizio (Sez. 2, n. 35099 del 10/06/2015, Mancini,Rv. 264531-01; Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, Uccella, Rv. 202121-01).Lagiurisprudenza ha altresì chiarito che, nei limiti sopra indicati, le attribuzioni delleguardie municipali possono riguardare l’accertamento di reati di qualsiasi genere,anche non lesivi di interessi comunali, purché verificatisi in loro presenza ocomunque richiedenti un pronto intervento ai fini dell’acquisizione probatoria(Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022, Munaò, Rv. 283482-01).Quanto alla diversa qualifica di agente di pubblica sicurezza degliappartenenti alla polizia municipale, si è evidenziato che essa presuppone unformale provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 7marzo 1986, n. 65 (Sez. 6, n. 31231 del 25/09/2020, Loconte, Rv. 279886-01).In linea con quanto sopra esposto, con specifico riferimento all’ambitoapplicativo della clausola ostativa di cui all’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod.pen. in relazione al delitto di oltraggio commesso in danno di appartenenti allapolizia municipale, questa Corte ha recentemente affermato che «il divieto diapplicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fattoprevisto dall’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen., opera, con riguardo aldelitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenentealla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, almomento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o diagente di pubblica sicurezza» (Sez. 6, n. 14741 del 17/03/2026, Villaricca, Rv.289850-01).Applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che gli agenti dipolizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare ilrispetto delle norme del codice della strada, rivestissero, per ciò solo, la qualificadi agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.Né potrebbe rilevare l’ipotetica assunzione successiva delle funzioni di poliziagiudiziaria in relazione proprio all’accertamento del delitto di oltraggio commessoin loro danno, considerato che la qualifica del soggetto passivo, dalla qualedipende l’operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento dellacommissione del fatto e non può essere desunta da attività svoltesuccessivamente proprio in conseguenza del reato oggetto di contestazione (intal senso, anche Sez. 6, Villaricca, cit.).Nondimeno, l’eventuale sussistenza del decreto prefettizio di conferimentodella qualifica di agente di pubblica sicurezza, non accertata nel giudizio dimerito, non può essere provata per la prima volta in questa sede.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, laparticolare tenuità del fatto configura una causa di non punibilità, chepresuppone l’accertamento di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole: il fattonon è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza diun reato perfezionato nei suoi elementi costitutivi, ritiene inopportunal’irrogazione della pena quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 131-biscod. pen. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01; Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).Nello stesso senso, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che l’art.131-bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità,precisandosi che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento la norma, ècomunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferiscenon punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolarela rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenziosopenale gravante sulla giurisdizione (Corte cost., sent. n. 120 del 2019; Cortecost., ord. n. 279 del 2017).Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo le categorie diconsolidata elaborazione giurisprudenziale, la prova della sussistenza del fattotipico, antigiuridico e colpevole, grava sull’accusa. D’altro canto, l’imputato cheinvochi l’applicazione della causa di non punibilità è tenuto soltanto ad allegaregli elementi idonei a rappresentare la minima offensività della condotta (Sez. 3,n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989,Lupattelli, Rv. 264223-01), restando affidata al giudice la valutazione, ancheofficiosa, della sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto, sulla base diuna valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., dellemodalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile edell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590-01).Se ne trae, quale ulteriore corollario, che, ove il pubblico ministero intendacontestare l’applicabilità della causa di non punibilità deducendo la ricorrenza diuna causa ostativa alla sua operatività, ha l’onere di indicare gli elementi fattualisui quali tale preclusione si fonda. Onere che, nel caso di specie, il pubblicoministero non ha assolto nella fase di merito a ciò deputata.La documentazione prodotta dalla parte civile al fine di riscontrare, solo inquesta sede di legittimità, la qualifica soggettiva ricoperta dagli ispettori dipolizia municipale interessati dalla vicenda è inammissibile.Infatti, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio dilegittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito,ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire neiprecedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello iussuperveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C.,Rv. 259188-01; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541-01),situazione che non ricorre nella fattispecie.3. Il secondo motivo del ricorso delle parti civili è inammissibile in quanto,oltre che versato in fatto e di contenuto meramente confutativo della decisionedel Tribunale, caratterizzato, nella fattispecie, da difetto di interesse.Deve premettersi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, quandopronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, aisensi dell’art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e ilrisarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 eseguenti cod. proc. pen.Questa Corte ha quindi affermato che, per effetto della sentenza della Cortecostituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione orisarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce ilpresupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processualisostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv.285671-01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizionesulle domande risarcitorie delle parti civili. Di contro, queste ultime non hannosvolto alcun motivo di ricorso in relazione a tale omessa pronuncia, ma si sonolimitate a censurare l’applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, assumendo genericamente che la sua applicazione avrebbepregiudicato i loro interessi civili, senza indicare quale concreto effettopregiudizievole ne sarebbe derivato.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili consegue, exart. 616 cod. proc. pen., la condanna delle stesse alle spese del procedimento,pur potendo le stesse essere esonerate, in ragione della peculiarità della vicendaprocessuale, dall’onere aggiuntivo della condanna alla sanzione pecuniaria, inbase alla sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibili iricorsi delle parti civili e le condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris