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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04413/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con ordinanza in data 28/04/2025, revocava ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 26/11/2021 (fatto del 1/9/2013), irrevocabile il 26/9/2023, in relazione alla sentenza della corte d'appello di Bari in data 26/1/2025 (fatti del 2016-19/1/2022; 17/10/2017), irrevocabile il 29/1/2025, perchè il cumulo sanzionatorio eccede i limiti dell'art. 163 cod. pen.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha chiarito, in un caso del tutto analogo, che "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, SALAMINA, Rv. 280056 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con ordinanza in data 28/04/2025, revocava ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 26/11/2021 (fatto del 1/9/2013), irrevocabile il 26/9/2023, in relazione alla sentenza della corte d'appello di Bari in data 26/1/2025 (fatti del 2016-19/1/2022; 17/10/2017), irrevocabile il 29/1/2025, perchè il cumulo sanzionatorio eccede i limiti dell'art. 163 cod. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato. La giurisprudenza ha chiarito, in un caso del tutto analogo, che "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, SALAMINA, Rv. 280056 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
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