CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Sassari del 13/4/2021 che, in accoglimento all'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., aveva ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di consentirgli di effettuare mediante videochiamata il colloquio telefonico mensile con il figlio Pietro, detenuto in regime di custodia cautelare nel carcere di Voghera per vicende penali che non coinvolgono il genitore, mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari del DAP. Secondo il Magistrato di Sorveglianza, le circolari che l'Amministrazione penitenziaria aveva dettato per consentire le videochiamate tramite la piattaforma Skype for business per i detenuti inseriti nei circuiti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano applicabili anche ai detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., trattandosi di colloquio sostitutivo di quello visivo non effettuato e non ostando motivi di sicurezza. L'amministrazione reclamante aveva sottolineato che la normativa straordinaria era stata dettata solo per i circuiti di Media e [OSCURATO:PERSONA], mentre la legge non permetteva di estenderli ai detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.: la norma prevede che il colloquio visivo possa essere sostituito solo da quello telefonico di dieci minuti e, così, durante la pandemia, ciò era stato offerto ai detenuti in regime differenziato. Secondo il Tribunale, l'evoluzione tecnologica permette il ricorso alla videochiamata, che non costituiva, per le modalità dettate, un problema per le esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato. In sostanza, in caso di dimostrata impossibilità ad effettuare un colloquio visivo, nel caso di specie ascrivibile allo stato detentivo del figlio, la videochiamata di dieci minuti doveva essere autorizzata per non comprimere un diritto non scalfibile. La videochiamata doveva ritenersi sostitutiva sia del colloquio visivo che del colloquio telefonico. Si trattava di interpretazione adeguatrice dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b) ord. pen. che teneva conto dell'evoluzione tecnologica. La normativa emergenziale permetteva il ricorso alla videochiamata senza esclusione dei detenuti in regime differenziato. Il magistrato di sorveglianza, inoltre, aveva la potestà di sindacare le modalità di esercizio del diritto al colloquio. In conclusione, in caso di impossibilità dimostrata e di gravi difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, anch'esse allegate e dimostrate, il detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. ha diritto a svolgere in sostituzione un collegamento audiovisivo, della durata di dieci minuti se verrà effettuata l'opzione del colloquio visivo o della durata di dieci minuti se verrà effettuata l'opzione del colloquio telefonico. 2. Ricorrono per cassazione la casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministro della Giustizia, deducendo violazione dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ord. pen. I ricorrenti richiamano la sentenza di questa Corte n. 19826/2021, che ha ritenuto che il detenuto possa effettuare il colloquio visivo tramite videocollegamento quando sussistano situazioni oggettive ed eccezionali che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza. Nel caso di specie, il Tribunale aveva autorizzato la videochiamata in sostituzione del colloquio telefonico. Inoltre, la sentenza consentiva la videochiamata in conseguenza della situazione di impossibilità agli spostamenti derivanti dalla pandemia; nel caso in questione, al contrario, le limitazioni agli spostamenti era venuta meno in conseguenza del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021. In un secondo motivo i ricorrenti deducono falsa applicazione della circolare DAP del 29/1/2019, n. 0031246U. La circolare era stata dettata per le comunicazioni dei detenuti in regime di media sicurezza ai quali, durante il periodo della pandemia, erano stati equiparati quelli appartenenti al circuito di [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] non ritiene i propri sistemi di videocollegamento idonei a prevenire eventuali forme di intrusione informatica laddove siano coinvolte figure di massimo profilo criminale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale. Domenico A.R. Seccia, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Si deve, in primo luogo, rilevare una evidente discrasia tra il contenuto dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza e la motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in questa sede impugnata. In effetti, come emerge dalla stessa esposizione del provvedimento, il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato Tagliavia ad effettuare una videochiamata con il figlio detenuto in sostituzione del colloquio telefonico di dieci minuti previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ord. pen. per i detenuti in regime differenziato che non effettuano colloqui in presenza, sul presupposto che "quello che per il legislatore del secolo scorso erano i colloqui telefonici possono essere intesi anche come videochiamate". In sostanza, la videochiamata di dieci minuti sostituiva, nella prospettazione dell'ordinanza reclamata, il colloquio telefonico di dieci minuti previsto dalla legge per coloro che non effettuano colloqui in presenza, per impossibilità (nel caso di specie, determinata dallo stato detentivo del figlio). Benché l'ordinanza fosse stata reclamata solo dall'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sorveglianza, nel rigettare il reclamo, ha esteso la possibilità di effettuare videochiamate in sostituzione dei colloqui in presenza: quindi della durata di un'ora (si tratta della durata dei colloqui in presenza) e non di dieci minuti. In definitiva, la motivazione eccede il contenuto del provvedimento e, in quanto tale, deve essere censurata. 2. A fondamento dell'ordinanza impugnata e del ricorso sta l'insegnamento recente di questa Corte in tema di colloqui mediante videochiamata, in alternativa a quelli in presenza, per i detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. A fronte della sostanziale equiparazione della videochiamata al colloquio visivo, operato con la circolare 31246U del 30/1/2019 per i detenuti in regime ordinario, è stato confermato che tale equiparazione non può essere automaticamente estesa ai detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., per i quali la stessa legge stabilisce regole differenziate. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza", quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nel medesimo regime differenziato (Cass., Sez. 1, n. 23819/2020 del 22/6/2020, Madonia) ovvero in conseguenza dell'impossibilità dei familiari di spostarsi sul territorio nazionale in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla pandemia COVID 19 (Cass., Sez. 1, n. 19826/2021 del 9/4/2021, Attanasio). Recentemente questa Corte ha ribadito questa posizione con la sentenza Sez. 1, n. 39784/2021 del 12/10/2021, Tarallo, non mass.: "messa da canto la soluzione di netta chiusura allo svolgimento a distanza dei colloqui con i familiari per i detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen" , la Corte aveva annullato il provvedimento impugnato perché non giustificava "il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge", ribadendo che, per tale modalità occorrono "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza". 3. In definitiva, senza alcuna necessità di statuire regole di carattere generale, risulta evidente che la condizione di Tagliavia corrisponde a quella di Madonia nel procedimento nel corso del quale è stata emessa la sentenza n. 23819/2020, atteso che il figlio del detenuto in regime differenziato è, a sua volta, detenuto. Il ricorso ignora questo elemento che, invece, appare dirimente.