CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Perugia letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza emessa il 15 gennaio 2019 dal Tribunale di Terni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Perugia ha ridotto a mesi 7 la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di falsità in certificazioni di cui all'art. 480 cod. pen., così qualificato il fatto di cui al capo a), e di tentato abuso d'ufficio, contestato al capo b). All'imputato, geologo della Provincia di Terni, si contesta al capo a) di aver redatto una certificazione geologica falsa sia in relazione alla attestata compatibilità ambientale di un intervento, da realizzare sulla scarpata di una strada provinciale interessata da fenomeni franosi, indicato come descritto nella proposta progettuale, invece, non presentata, sia in relazione alla data della certificazione, 3 settembre 2015, ritenuta retrodatata per favorire [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Provincia di Terni; al capo b) si contesta il tentato abuso di ufficio commesso mediante il rilascio della falsa certificazione, diretta ad avvantaggiare il Passettí, destinatario di una contestazione elevata il 28 gennaio 2016 e della sanzione amministrativa di 2.300 euro per avere realizzato lavori di stabilizzazione della scarpata della strada provinciale in assenza delle prescritte autorizzazioni Due sono i motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 480 cod. pen. e 127 I.r. n. 1/2015 e vizi della motivazione. Deve escludersi la falsità della certificazione rilasciata dal ricorrente su richiesta del collega Passetti, funzionario addetto alla gestione della sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Terni e responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria della scarpata stradale su un tratto della SP66 di Collebertone, in quanto egli si limitò a rilasciare un parere, in base alla proposta progettuale, espostagli dal collega, e non ad elaborati progettuali; il parere di compatibilità dei lavori con le condizioni geologiche dell'area interessata fu rilasciato previa verifica dello stato dei luoghi e la certificazione era solo eventualmente destinata ad essere recepita nel progetto da presentare per il rilascio del titolo autorizzativo ex art. 127 I.r. cit., ma un progetto non fu depositato a causa di eventi sopravvenuti, che crearono una situazione di emergenza, sicché la certificazione non è stata utilizzata. Il ricorrente non ha attestato fatti non corrispondenti al vero rilevanti per il significato e il contenuto dell'atto, rispetto al quale la presenza o meno di una proposta progettuale assume valore secondario, rilevando soltanto la verifica dello stato dei luoghi e la compatibilità dell'intervento da realizzare con le condizioni del territorio. La tesi difensiva è confermata dal teste di accusa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che non fu richiesta la certificazione del geologo, ma l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, che, infatti, non c'era e ha confermato l'urgenza dei lavori. Si rimarca che al momento dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] neppure la relazione paesaggistica era stata presentata perché la Provincia non intendeva avviare un procedimento autorizzatorio in quanto ritenuto non dovuto, come spiegato dall'Agrò, dirigente del servizio viabilità provinciale, in quanto l'iter previsto dal regolamento regionale non era compatibile con la situazione di urgenza e, solo a seguito delle contestazioni, era stato avviato il procedimento in sanatoria. Si sostiene, pertanto, che la Corte di appello ha del tutto trascurato i profili amministrativi della vicenda e ha ritenuto falsa la certificazione rilasciata dal ricorrente, nonostante il contenuto corrisponda alla situazione concreta dei luoghi e alla dimostrata inesistenza di una proposta progettuale in forma scritta. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione anche in relazione al capo b), in quanto la certificazione idrogeologica non ha alcun rilievo nel procedimento pendente davanti alla [OSCURATO:PERSONA] per la contestata violazione dell'art. 59 del regolamento regionale n. 7/22 e non dell'art. 127 cit., relativa alla mancanza di autorizzazione paesaggistica, successivamente rilasciata in sanatoria dal Comune di Polino alla Provincia, che, si ribadisce, riteneva non fosse dovuta l'autorizzazione paesaggistica per la natura urgente degli interventi di messa in sicurezza. A tale procedimento il ricorrente è del tutto estraneo e la certificazione rilasciata è rimasta inutilizzata; non vi è prova della redazione in epoca successiva alla data in essa riportata né ha rilievo nella procedura sanzionatoria per mancanza di autorizzazione paesaggistica. Si segnala che per il Passetti è stato emesso decreto archiviazione in cui il giudice riconosce che agì in situazione di urgenza, con conseguente contrasto tra l'accusa a carico del ricorrente, che avrebbe agito per favorire il Passetti e nascondere un reato, ritenuto insussistente, ma tale elemento non è stato considerato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, perché in parte versati in fatto, in parte solo formalmente diretti a denunciare vizi deducibili, in realtà, diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, sollecitando una revisione del merito, preclusa in questa sede, a fronte di una ricostruzione lineare, priva di incongruenze e di valutazioni manifestamente illogiche operata in modo conforme dai giudici di merito. Il ricorso tenta di spostare il fuoco delle censure sul contenuto della certificazione idrogeologica, sulla finalità dell'atto e sul procedimento amministrativo in cui era destinata ad inserirsi, trascurando che l'accusa di falso ideologico è circoscritta a due precisi dati indicati nell'atto quali l'attestata conformità dell'intervento ad una proposta progettuale inesistente e la data di redazione dell'atto. Non è, quindi, conferente la circostanza che il ricorrente avesse verificato lo stato dei luoghi e accertato la fattibilità dell'intervento previsto in quanto compatibile con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrauliche dell'area interessata, atteso che non è questo l'oggetto dell'addebito, riguardando l'accusa l'attestata conformità dei lavori previsti ad un progetto inesistente in data apparentemente precedente al controllo del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato.Come ribadito dai giudici di merito, è del tutto illogica la tesi difensiva della proposta orale, formulata all'imputato dal collega Passetti, responsabile dei lavori, e ciò per due ordini di ragioni, che hanno riguardo al tenore dell'attestazione e alla logica. E' stato ben chiarito che la certificazione fa esplicito riferimento all'intervento "descritto nella proposta progettuale", espressione che rimanda necessariamente ad una proposta scritta, salvo voler ipotizzare la ben singolare situazione, prospettata dal ricorrente, ma contrastante con la logica e con il normale iter procedurale, del rilascio di certificazioni a fronte di una mera richiesta orale, utilizzabile per le finalità più diverse e non aderenti ad una richiesta specifica. Né va trascurata la contraddittorietà della stessa prospettazione difensiva laddove, da un lato, sostiene che la proposta orale era relativa ad un progetto da presentare solo eventualmente in relazione ad un iter da avviare per ottenere il titolo abilitativo ex art. 127 I.r. n. 1/2015, dall'altro, l'impossibilità di seguire l'iter autorizzativo ed attendere i tempi necessari a causa della situazione di urgenza verificatasi per l'intervento di piogge e ulteriori smottamenti: situazione di urgenza esclusa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che la strada era chiusa da due mesi a causa della frana (v. pag. 5 sentenza di primo grado). Dunque, si sarebbe trattato di certificazione, richiesta in via preventiva per uso eventuale, nonostante sia la stessa difesa a sostenere che secondo il dirigente del settore dr. Agrò l'autorizzazione non era necessaria data la situazione di urgenza. La sentenza di primo grado chiarisce che il 28 gennaio 2016 personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato aveva accertato che due tratti di scarpata lungo la SP 66 erano interessati da lavori di stabilizzazione dei movimenti franosi commissionati dalla provincia di Terni in assenza delle prescritte autorizzazioni, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, e delle necessarie certificazioni; anzi, sebbene fosse stata più volte richiesta all'ingegner Passetti, responsabile dei lavori, e al dr. Agrò dirigente del servizio Viabilità, la documentazione e la certificazione richiesta dall'art. 59 R.R. n. 07/02, sanzionato dall'art. 48 I.r. 28/01, entrambi avevano ammesso che non vi era alcun progetto, alcuna autorizzazione e alcuna certificazione (pag. 4). La certificazione redatta dal ricorrente era stata esibita solo in sede di impugnazione della contravvenzione elevata dal [OSCURATO:PERSONA] al Passetti e risultava "una certificazione in materia idrogeologica", datata 3 settembre 2015: dalla mancata esibizione del documento, sebbene antecedente al controllo e alle ripetute richieste degli accertatori, è stata logicamente e coerentemente desunta la falsa indicazione della data, attestante la redazione dell'atto apparentemente in epoca precedente al controllo. Né meno significativa è la logica considerazione dei giudici di merito circa il rilievo del documento per il Passetti, che avrebbe avuto interesse ad esibirlo subito, atteso che la contestazione riguardava, soprattutto, il profilo idrogeologico e di ciò dimostrava di essere consapevole lo stesso funzionario, che, nel trasmettere al proprio legale la certificazione dell'Ambrosini, la definiva "relazione geologica, molto utile ai fini del ricorso". Non è, quindi, affatto illogica la valutazione dei giudici di merito sulla retrodatazione del documento, che, altrimenti, sarebbe stato subito esibito in sede di controllo al fine di evitare la contestazione. 2. Analogamente reiterativo è il secondo motivo a fronte della corretta valutazione espressa dai giudici di merito in ordine al reato contestato al capo b), ricavandosi dalla sequenza dei fatti e dagli elementi appena evidenziati la strumentalità del falso documentale a favorire il collega Passetti per dimostrare la regolarità dell'intervento sotto il profilo idrogeologico ed ottenere l'annullamento della sanzione amministrativa, ancora non conseguito. Né può censurarsi la mancata valutazione dell'archiviazione disposta per il Passetti, non trattandosi di motivo dedotto in appello e non proponibile per la prima volta in questa sede. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle