CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche Vito DELLERBA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 3612/2025 della Corte d’appello di Bari checonfermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Foggia in data 12/4/2024,appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato responsabile in ordine al reato di cui all’art. 4,commi 2 e 3, legge n. 110/1975 e lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro50 di ammenda;che il ricorso – col quale si deduce, con unico motivo, erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 133 cod. pen. ed omessa motivazione in punto di trattamentosanzionatorio e di dedotta pena incongrua – è stato proposto per motivi non consentiti insede di legittimità perché costituito da mere deduzioni generiche e prive delle ragioni didiritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, avendo il ricorrente denunciatol’applicazione di una pena incongrua senza spiegarne le ragioni, la quale sarebbe confortatadal “disconoscimento della recidiva che è lontano nel tempo e non ha influenzato un giudizionegativo” (pag. 2 ricorso); che del tutto incongruo è il richiamo all’istituto della recidiva, vertendosi in ipotesi dicondanna per reato contravvenzionale (cfr. art. 99 cod. pen., come modificato dalla legge n.251 del 2005); che il trattamento sanzionatorio rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il cuiesercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la suavalutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalitàdel reo (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01), con conseguente inammissibilità delle censure chereclamino una rivalutazione di fatto di elementi già oggetto di apprezzamento meritaleovvero una valorizzazione di fattori che si assume essere stati indebitamente pretermessinell'apprezzamento del giudice impugnato;che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non consentito (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]