CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 2 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; reato accertato in Palau il 15 febbraio 2017. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di Palau, da cui è emerso che l'imputato, quale titolare della ditta individuale D.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], ha occultato, rispetto agli anni di imposta 2012 e 2013, otto fatture emesse nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 5 e 6, in modo da non consentirne la ricostruzione del volume di affari, non avendo peraltro l'imputato presentato per quegli anni alcuna dichiarazione fiscale, circostanza questa ritenuta ragionevolmente rilevante nell'ottica dell'elemento soggettivo, risultando l'occultamento funzionale all'obiettivo di non versare le imposte dovute. Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269898), secondo cui la condotta del reato previsto dall'art. 10 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione, con la precisazione che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, è tenuto a dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile sia stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione, prova questa che, come evidenziato dalla Corte di appello, non risulta sia stata fornita dall'imputato, aspetto questo che il ricorso non smentisce, per cui, coincidendo la consumazione del reato di occultamento con la data della verifica fiscale, la prescrizione decennale matura il 15 febbraio 2027. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. F P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma