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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 03517/2026

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti: AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., -già controricorrente – relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.6067/2025depositata il 06/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, deducendo che la sentenza del Tribunale di Udine, oggetto del ricorso per cassazione, era stataivi contrassegnata con il n.641/2023, mentre il suo numero corretto era 811/2023 e che ciò integrava un mero errore.

Ha chiesto che a ciò si provvedesse mediante la procedura di correzione dell’errore materiale.

L’intimatanon ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 6067/2025 al fol. 2, rig.1 e 2, ove è scritto «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023».

Come si evince dagli atti - istanza di correzione e controricorso depositato nel giudizio di legittimità originario recante il n.r.g. 2988/2024 deciso con l’ordinanza n. 6067/2025 - le parti univocamente e concordemente hanno svolto le loro domande e le loro difese nel giudizio di legittimità n.r.g. 2988/2024 avendo riguardo alla sentenza del Tribunale di Udine recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023 ed al suo contenuto: la domanda di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 6067/2025va, perciò, accolta .

Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei sensi di cui in dispositivo, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell’intestazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, nel senso che al fol.2, rig. 1 e 2, laddove si legge «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023» si deve invece leggere ed intendere «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti: AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., -già controricorrente – relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.6067/2025depositata il 06/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, deducendo che la sentenza del Tribunale di Udine, oggetto del ricorso per cassazione, era stataivi contrassegnata con il n.641/2023, mentre il suo numero corretto era 811/2023 e che ciò integrava un mero errore. Ha chiesto che a ciò si provvedesse mediante la procedura di correzione dell’errore materiale. L’intimatanon ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 6067/2025 al fol. 2, rig.1 e 2, ove è scritto «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023». Come si evince dagli atti - istanza di correzione e controricorso depositato nel giudizio di legittimità originario recante il n.r.g. 2988/2024 deciso con l’ordinanza n. 6067/2025 - le parti univocamente e concordemente hanno svolto le loro domande e le loro difese nel giudizio di legittimità n.r.g. 2988/2024 avendo riguardo alla sentenza del Tribunale di Udine recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023 ed al suo contenuto: la domanda di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 6067/2025va, perciò, accolta . Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei sensi di cui in dispositivo, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell’intestazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, nel senso che al fol.2, rig. 1 e 2, laddove si legge «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023» si deve invece leggere ed intendere «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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