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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26189/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 ottobre 1953; avverso la sentenza del 29 luglio 2020, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le due condotte di cui ai capi a) e b) della rubrica (contestate come distrattive, ma riqualificate, già in primo grado, in termini di bancarotta preferenziale), ma ha contestualmente rideterminato la pena concretamente irrogata, applicando l'art. 219 comma 2,

I. fall. (in luogo della disciplina della continuazione ritenuta in primo grado), quantificandola in mesi 5 e giorni 20 di reclusione.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, ed articola tre motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

2.1. Con il primo, si deduce l'insussistenza di una effettiva condotta di bancarotta.

L'imputato, infatti, prima del fallimento, avrebbe restituito l'intera somma asseritamente sottratta versando nelle casse della società i relativi importi.

Per cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, si dovrebbe ritenere che la bancarotta sia stata "riparata", incombendo sulla pubblica accusa l'onere di provare una diversa destinazione delle somme versate.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce, sempre sotto il profilo della ritenuta insussistenza del carattere distrattivo della condotta, che le somme prelevate, in ogni caso, sarebbero state utilizzate per finalità di carattere aziendale, quale provvista necessaria per dotare una squadra, operativa in Spagna, dei necessari materiali e delle spese di soggiorno.

A tal fine, la prova della destinazione aziendale, in generale, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, potrebbe essere fornita anche attraverso una prova testimoniale (come in concreto è avvenuto), nonostante le diverse evidenze contabili societarie.

2.3. Il terzo motivo attiene, invece, al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, quantificata la pena, all'esito del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in otto mesi di reclusione, l'applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato avrebbe dovuto condurre alla pena di mesi cinque e giorni dieci e non di mesi cinque e giorni venti di reclusione, così come quantificato dalla corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il primo motivo è infondato.

È pur vero che, dovendo il pregiudizio ai creditori sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso, il compimento di un atto diretto a ripristinare, prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura concorsuale, l'equilibrio in precedenza alterato, esclude la punibilità di una pregressa condotta di bancarotta patrimoniale.

Perché è la dichiarazione di 2 ‘/- fallimento, condizione di punibilità del reato, a far acquisire, ai pregressi pagamenti e quindi ad atti dovuti e leciti, una loro rilevanza penale.

Ma ciò impone che l'imputato, a fronte del dato incontestato del prelievo, provi che la consistenza patrimoniale sia stata integralmente ripristinata; onere che non può ritenersi soddisfatto attraverso il solo dato documentale del versamento di una somma corrispondente a quanto sottratto, proprio perché, in assenza di una evidenza contabile, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non vi è prova che i detti versamenti siano effettiva restituzione di quelle somme indebitamente sottratte e non già, invece, somme dovute ad altro titolo.

Peraltro, ciò vale per la condotta distrattiva, diretta a tutelare, in un'ottica liquidatoria, l'integrità patrimoniale del fallito, che è un interesse configurabile esclusivamente al momento dell'apertura del concorso.

Non vale, invece, per le ipotesi di bancarotta preferenziale nelle quali l'interesse tutelato è il rispetto della par condicio creditorum, leso al momento del compimento del pagamento preferenziale, che, in sé, altera la par condicium creditorum, quanto meno sotto il profilo del rispetto dell'ordine dei pagamenti.

2. Il secondo motivo di censura è invece inammissibile, perché, a fronte della valutazione offerta dalla corte territoriale che ha ritenuto prevalente l'appostazione contabile delle due operazioni, registrate come restituzione finanziamento soci e come prelevamento in contanti, rispetto al dato testimoniale), il ricorrente ha prospettato solo una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Il terzo motivo è, invece, fondato.

Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316).

Effettivamente, con la diminuente del rito, la pena finale andava quantificata in mesi cinque e giorni dieci, ed in questi termini va rimodulata.

La fondatezza del motivo impone, in questa sede, di valutare la sopravvenuta prescrizione.Come si è detto, l'imputato è stato riconosciuto responsabile dei due reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, contestati in termini di bancarotta patrimoniale fraudolenta distrattiva.

I reati sono stati commessi il 27 febbraio 2013, data della dichiarazione di fallimento, per cui, in applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., il termine di prescrizione deve ritenersi ormai maturato il 27 agosto 2020.

Ciò impone, attesa la fondatezza del terzo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali.

4. La sentenza impugnata va quindi annullata, senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, mentre il ricorso deve essere rigettato ai soli effetti civili P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 ottobre 1953; avverso la sentenza del 29 luglio 2020, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le due condotte di cui ai capi a) e b) della rubrica (contestate come distrattive, ma riqualificate, già in primo grado, in termini di bancarotta preferenziale), ma ha contestualmente rideterminato la pena concretamente irrogata, applicando l'art. 219 comma 2, I. fall. (in luogo della disciplina della continuazione ritenuta in primo grado), quantificandola in mesi 5 e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, ed articola tre motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Con il primo, si deduce l'insussistenza di una effettiva condotta di bancarotta. L'imputato, infatti, prima del fallimento, avrebbe restituito l'intera somma asseritamente sottratta versando nelle casse della società i relativi importi. Per cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, si dovrebbe ritenere che la bancarotta sia stata "riparata", incombendo sulla pubblica accusa l'onere di provare una diversa destinazione delle somme versate. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, sempre sotto il profilo della ritenuta insussistenza del carattere distrattivo della condotta, che le somme prelevate, in ogni caso, sarebbero state utilizzate per finalità di carattere aziendale, quale provvista necessaria per dotare una squadra, operativa in Spagna, dei necessari materiali e delle spese di soggiorno. A tal fine, la prova della destinazione aziendale, in generale, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, potrebbe essere fornita anche attraverso una prova testimoniale (come in concreto è avvenuto), nonostante le diverse evidenze contabili societarie. 2.3. Il terzo motivo attiene, invece, al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, quantificata la pena, all'esito del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in otto mesi di reclusione, l'applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato avrebbe dovuto condurre alla pena di mesi cinque e giorni dieci e non di mesi cinque e giorni venti di reclusione, così come quantificato dalla corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il primo motivo è infondato. È pur vero che, dovendo il pregiudizio ai creditori sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso, il compimento di un atto diretto a ripristinare, prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura concorsuale, l'equilibrio in precedenza alterato, esclude la punibilità di una pregressa condotta di bancarotta patrimoniale. Perché è la dichiarazione di 2 ‘/- fallimento, condizione di punibilità del reato, a far acquisire, ai pregressi pagamenti e quindi ad atti dovuti e leciti, una loro rilevanza penale. Ma ciò impone che l'imputato, a fronte del dato incontestato del prelievo, provi che la consistenza patrimoniale sia stata integralmente ripristinata; onere che non può ritenersi soddisfatto attraverso il solo dato documentale del versamento di una somma corrispondente a quanto sottratto, proprio perché, in assenza di una evidenza contabile, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non vi è prova che i detti versamenti siano effettiva restituzione di quelle somme indebitamente sottratte e non già, invece, somme dovute ad altro titolo. Peraltro, ciò vale per la condotta distrattiva, diretta a tutelare, in un'ottica liquidatoria, l'integrità patrimoniale del fallito, che è un interesse configurabile esclusivamente al momento dell'apertura del concorso. Non vale, invece, per le ipotesi di bancarotta preferenziale nelle quali l'interesse tutelato è il rispetto della par condicio creditorum, leso al momento del compimento del pagamento preferenziale, che, in sé, altera la par condicium creditorum, quanto meno sotto il profilo del rispetto dell'ordine dei pagamenti. 2. Il secondo motivo di censura è invece inammissibile, perché, a fronte della valutazione offerta dalla corte territoriale che ha ritenuto prevalente l'appostazione contabile delle due operazioni, registrate come restituzione finanziamento soci e come prelevamento in contanti, rispetto al dato testimoniale), il ricorrente ha prospettato solo una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Il terzo motivo è, invece, fondato. Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316). Effettivamente, con la diminuente del rito, la pena finale andava quantificata in mesi cinque e giorni dieci, ed in questi termini va rimodulata. La fondatezza del motivo impone, in questa sede, di valutare la sopravvenuta prescrizione.Come si è detto, l'imputato è stato riconosciuto responsabile dei due reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, contestati in termini di bancarotta patrimoniale fraudolenta distrattiva. I reati sono stati commessi il 27 febbraio 2013, data della dichiarazione di fallimento, per cui, in applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., il termine di prescrizione deve ritenersi ormai maturato il 27 agosto 2020. Ciò impone, attesa la fondatezza del terzo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali. 4. La sentenza impugnata va quindi annullata, senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, mentre il ricorso deve essere rigettato ai soli effetti civili P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti pe
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