CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GABRIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONATIGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti.-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.280/2020 depositata il 28/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio il confinanteVenanzio Ferrari, chiedendone la condanna alla demolizione oall’arretramento dell’area di parcheggio e della terrazza realizzati inNumero registro generale 11714/2020Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 12119/2026violazione delle distanze dal confine, previste dalle NTA del ComuneData pubblicazione 30/04/2026di Ponte di Legno.Il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda; la sentenza è statariformata in secondo grado dalla Corte d’appello di Brescia, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il muro di contenimento eil lastrico sovrastante con funzione di parcheggio a distanza noninferiore di metri cinque dal confine.Secondo il giudice di appello, dette opere costituivano costruzioni aisensi della disciplina sulle distanze, poiché non completamenteinterrate e aventi i caratteri della solidità, stabilità edimmobilizzazione al suolo; per cui, essendo poste sul confine,dovevano ottenere il consenso del vicino, secondo quanto dispostodalle NTA del Piano regolatore comunale.La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] tre motivi, illustrati con duplice memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSimonetta Donati hanno proposto controricorso.Con ordinanza interlocutoria del 19.3.2025 la causa è stata rinviataa nuovo ruolo per l’acquisizione delle norme locali in tema didistanze.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazionedegli artt. 873 e ss. c.c. e 14 NTA del Comune di Ponte di Legno,oltre al travisamento dei fatti, lamentando che la norma locale cheimpedisce la costruzione sul confine si applicherebbe agli edifici, nonalle costruzioni, per le quali sarebbe invocabile il principio dellaprevenzione.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha evidenziato che il terrapieno sporgeva dal suoloe modificava la linea del piano di campagna, per cui, per le suecaratteristiche strutturali, doveva considerarsi una costruzione ai finidel rispetto delle distanze; le NTA consentivano la realizzazione di2 di 5Numero registro generale 11714/2020Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 12119/2026edifici sul confine solo in aderenza ad altro edificio o, in caso diData pubblicazione 30/04/2026confine libero, solo con il consenso del confinante.Rileva il Collegio che è da escludere che le norme locali, nelconsentire l’edificazione alle descritte condizioni, si applicassero aisoli edifici e non alle costruzioni in modo che l’opera di cui si discuterisulterebbe sottoposta al principio di prevenzione ex art. 873 c.c..La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è infatti unicae non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delledistanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvioai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire unadistanza maggiore (Cass. 5163/2015; Cass. 144/2016; Cass.23843/2018; Cass. 24473/2017).La nozione ricomprende il muro di contenimento di una scarpata odi un terrapieno naturale elevati ad opera dell'uomo per creare undislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente(cfr. Cass. 11388/2013).Questa Corte ha ripetutamente escluso che, a fronte dell'unitarianozione di costruzione affermata dall'art. 873 c.c., il regolamentolocale ne possa dare un'altra, distinguendo tra costruzioni e"fabbricati", soggetti, questi ultimi, a distanze che non varrebberoper le prime (testualmente, Cass. 23843/2018) e che, laddove lanorma locale contempla una data tipologia di costruzioni persottoporle ad una data disciplina, va interpretata come meramenteesemplificativa e non come tassativa o va disapplicata nella parte incui introduce una nozione di costruzione diversa da quella generaleche si desume dal codice (Cass. 144/2016).La disposizione locale, se interpretata nel senso proposto da partericorrente, finirebbe per introdurre un distinguo tra le diverse opereche, ai fini della deroga prevista dall’art. 873 c.c., non è ammissibile;se è posta una distanza dal confine (salvo eccezioni), la disposizionevale per tutto ciò che, secondo la disciplina nazionale, è daconsiderare costruzione (Cass. 5163/2015), posto il limite del rinvio3 di 5Numero registro generale 11714/2020Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 12119/2026contenuto nella previsione del codice, nozione che non si riferisce aiData pubblicazione 30/04/2026soli edifici in senso stretto (Cass. 23040/2023).2. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio.Assume il ricorrente che la Corte di merito abbia omesso di tenerconto della sopravvenuta disciplina regolamentare del Comune che,per i manufatti in allineamento sul confine, non richiede più ilconsenso del vicino.2.1. Il motivo è infondato nella parte in cui ripropone il temadell’applicabilità della disciplina locale ai soli edifici, che il giudicedistrettuale ha definito in conformità con gli indirizzi consolidati diquesta Corte.L’interpretazione della norma sopravvenuta non conduce aconclusioni difformi; la disposizione subordina la possibilità diedificare sul confine in presenza di edifici in linea, situazione di fattoche non emerge dalla sentenza impugnata.Le disposizioni del Piano del territorio prescrivono, inoltre, unadistanza di cinque metri dal confine, che è derogabile solo su accordodelle parti, e una distanza dal confine di dieci metri, sicché è preclusaanche la possibilità di costruzione in prevenzione, posto che ilprincipio della prevenzione si applica nell'ipotesi, diversa da quella inesame, in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza trafabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non impongauna distanza minima delle costruzioni dal confine, per il fatto che laportata integrativa della disposizione regolamentare si estendeall'intero impianto codicistico, incluso il principio della prevenzione.(Cass. S.U., 10318/2016, nonché n. 22447/2019).3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per aver la Corte territoriale ordinato l’arretramento del muro dicontenimento della scarpata e del lastrico con uso parcheggio,laddove parte attrice, con la domanda introduttiva, aveva richiestola “demolizione di un parcheggio e di una terrazza”.4 di 5Numero registro generale 11714/2020Numero sezionale 810/20263.1. Il motivo è infondato.Numero di raccolta generale 12119/2026La domanda era volta ad eliminare l’area di parcheggio e laD attea rprubabzliczaazio ne 30/04/2026in violazione delle distanze, area che era delimitata dal muro dicontenimento, sicché l’azione, correttamente interpretata, includeval’intero manufatto, non solo una parte, essendo la stessa violazionedel regime delle distanze principalmente effetto della sporgenza delmuro dal terrapieno preesistente e dell’alterazione del piano dicampagna.Ne consegue che la violazione dell’art. 112 c.p.c. è insussistente.4. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsiricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 4.000,00 per compenso ed euro 200,00per esborsi, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spesegenerali, in misura del 15 per cento.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile2026.Il Presidente5 di 5