CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19779/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3676/25 VITOBELLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo dedotto nel ricorso Vitobello e nel primo motivo del ricorso Buonarota, con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pp. 4-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso Buonarota, r l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, giacché le attenuanti sono state concesse in primo grado e la Corte ha congruamente argomentato circa la impossibilità di pervenire a un bilanciamento in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec