Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 249/1974
ECLI:IT:COST:1974:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento civile per disconoscimento di paternità
vertente tra Carmelo orlando e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], (curatore dei
minori Roberto, Fabrizio e Daniele orlando per decreto del tribunale di
Genova) nonché [OSCURATO:PERSONA], coniuge di detto orlando, il tribunale
di Genova, con ordinanza 28 marzo 1972, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui
assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla
nascita o dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione
di disconoscimento di paternità per impotenza a generare.
Nel giudizio conseguito avanti questa Corte si sono costituiti
l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità e l'orlando. Non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Sia la difesa dei minori, sia
quella dell'Orlando hanno prodotto ariche memorie illustrative,
concludendo, rispettivamente, per la dichiarazione di infondatezza
della questione, così come prospettata dal giudice a quo, ovvero per
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
:
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 244 del codice
civile che, nella otesi di impotenza a generare, fa decorrere dalla
nascita oppure dalla conoscenza di essa, il termine di decadenza per
l'esercizio della azione di disconoscimento di paternità, violerebbe
l'art. 24 della Costituzione perché il marito potrebbe venire a
conoscenza del suo stato di impotenza a generare dopo trascorso il
detto termine. Sarebbe inoltre incongruente tale decorrenza dal giorno
in cui si verifica una nascita, che escluderebbe erroneamente nel
marito ignaro il sospetto dell'impotenza e quindi il fondamento di una
azione giudiziaria di disconoscimento. E, si tratterebbe, per di più,
di un termine molto breve, durante il quale il marito non avrebbe "la
possibilità o l'occasione" di sottoporsi a eccezionali analisi per
accertare la sua - minorazione.
2. - In questa sede è stata riproposta la tesi interpretativa
della norma impugnata, (che escluderebbe la denunziata violazione del
principio costituzionale) secondo la quale il termine suindicato
dovrebbe intendersi decorra dalla conoscenza della illegittimità della
nascita, e cioè dalla conoscenza dello stato di impotenza a generare,
perché soltanto da quel momento il marito sa di non poter essere il
padre del nato dalla moglie. Al riguardo tuttavia la Corte rileva che,
poiché il giudice a quo ha correttamente respinto tale
interpretazione, la questione di legittimità costituzionale si pone
nei termini in cui viene prospettata dalla ordinanza.
3. - La questione non è fondata Anche se il legislatore ha
previsto tra i casi di disconoscimento della paternità l'impotenza a
generare, è tuttavia sempre viva e sentita la esigenza della certezza
giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assume
particolare rilievo il favor legitimitatis. Ed a tale esigenza
rispondono la brevità del termine entro il quale può essere promossa
l'azione di disconoscimento di paternità, e la decorrenza del medesimo
da un fatto certo ed obiettivo quale è la nascita (o la conoscenza di
essa). Al contrario, la decorrenza da un evento (accertamento
dell'impotenza a generare) difficilmente controllabile significherebbe
in sostanza vanificare il termine, e dare la possibilità di esperire
in qualsiasi momento l'azione di disconoscimento di paternità.
Il limite fissato per l'esercizio del diritto non viola di certo
l'art. 24 della Costituzione perché non è precluso al legislatore di
differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle
particolarità del rapporto da regolare; e, nel caso in esame appare
razionale che, nel contrasto fra l'interesse del singolo e quello
generale della tutela dei rapporti familiari, il legislatore abbia
inteso salvaguardare questi ultimi, attesa la loro ovvia preminenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta al
termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla
successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di
disconoscimento di paternità per impotenza a generare, questione
sollevata dalla ordinanza del tribunale di Genova del 28 marzo 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere