CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34182/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso nel merito e l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di cui alla lettera B) del capo di imputazione per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Francesco ABBRUZZESE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 15 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 2012, ha condannato, previa disapplicazione della contestata recidiva, il ricorrente alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. (lettera B) del capo di imputazione) e dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati ascritti all'ABBRUZZESE ai capi A) e C) della rubrica perché estinti per prescrizione. La Corte territoriale ha, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti dei co-imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Francesco per sopravvenuta prescrizione dei reati rispettivamente ascritti ai capi A), B) e D) del capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere b), d) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56, 66 bis, 192, 420 bis, 521, 531, 546 e 603 cod. proc. pen., 628 e 629 cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del BENINTENDE. La Corte territoriale non ha effettuato un esame approfondito in ordine alla credibilità della persona offesa e non ha tenuto in adeguato conto gli elementi di contraddizione presenti nelle dichiarazioni del BENINTENDE, affermando, in modo contradditorio ed apodittico, che tali contraddizioni erano conseguenti al decorso del tempo dalla realizzazione dei reati. Il ricorrente lamenta, inoltre, che i giudici di appello non hanno considerato che l'ABBRUZZESE era detenuto negli anni 2003 e 2004 era detenuto con conseguente erroneità della motivazione nella parte in cui afferma che il BENINTENDE è stato destinatario di minacce di morte fino al settembre 2004. Ulteriore vizio della motivazione impugnata si rinviene nella mancanza di motivazione in ordine alla prova della consapevolezza e della volontà di aver fornito un apporto concorsuale alla realizzazione del reato di rapina. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere b), d) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 3 e 111 Cost., artt.40, 157,159, 161 cod. proc. pen. e dell'art. 628 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. I giudici di appello hanno erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante delle persone riunite per l'intero periodo di commissione del reato di estorsione nonostante l'istruttoria dibattimentale abbia dimostrato che la condotta del correo LANGELOTTO si è protratta esclusivamente fino al 1994. 2. Il terzo motivo di ricorso ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen., ha ad oggetto la violazione di legge, l'inosservanza e ed erronea applicazione degli artt. 3 e 111 Cost., artt. 420 bis, 489, 494 e 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale in quanto il ricorrente non ha «coltivato» la richiesta di esame dell'imputato limitandosi a depositare conclusioni scritte senza avanzare istanza di trattazione orale. I giudici di appello non hanno valutato che nel giudizio di primo grado non è stata accolta la richiesta di esame dell'imputato in quanto l'ABBRUZZESE è stato erroneamente dichiarato contumace nonostante lo stesso avesse partecipato ad una precedente udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Candita, Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Il motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale ha logicamente argomentato sulla piena attendibilità della persona offesa. La versione dei fatti offerta dal BENINTENDE risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime né alcun interesse all'accusa da parte di quest'ultimo (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).L'impostazione della Corte territoriale è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899). Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la penale responsabilità dell'ABBRUZZESE in ordine al reato di estorsione nei termini descritti al capo di imputazione. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 2. Anche il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame dell'imputato è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione congrua, ha illustrato le ragioni della non necessità di procedere a tale attività alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità. A ciò questa Corte ritiene di aggiungere l'osservazione che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dalla difesa avrebbe addirittura dovuto essere dichiarata dalla Corte di appello inammissibile per assoluta genericità atteso che nella giurisprudenza della Suprema Corte si è già avuto modo di chiarire che «in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare» (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256875). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. I giudici dell'appello hanno ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'ad. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. per l'intero periodo in cui si è esplicata la condotta estorsiva descritta alla lettera B) del capo di imputazione e, quindi, dal 09/01/1989 al 2001. Tale affermazione è erronea e contraddittoria in quanto la stessa motivazione impugnata afferma, conformemente alle risultanze processuali, che la condotta illecita del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] è cessata dal 1994. Appare, pertanto, evidente che il reato di estorsione è stato posto in essere da più persone riunite esclusivamente nel periodo 09/01/1989-01/12/1994 con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui all'ad. 628 comma 3, n. 1, cod. pen. nel successivo periodo dal 1994 al 2001. 4. Tanto premesso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vedendosi in una ipotesi di integrale inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della data di commissione del reato di cui alla lettera B) dell'imputazione (fino al 01 gennaio 1994 per la parte di condotta estorsiva aggravata ai sensi dell'ad. 628 comma 3, n. 1, cod. pen. e fino al 1 gennaio 2001 per la parte di condotta estorsiva non aggravata) e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza impugnata (528 giorni nel giudizio di primo grado e 45 giorni nel giudizio di secondo grado), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è spirato in data 4 agosto 2020 per la condotta aggravata ed in data 4 febbraio 2015 per la condotta non aggravata Il reato di cui alla lettera B) del capo di imputazione si è, pertanto, estinto, per intervenuta prescrizione in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, così come i reati di cui alle lettere A), C) e D) della rubrica già dichiarati prescritti dalla Corte territoriale. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, previa esclusione dell'aggravante delle persone riunite a far data dal 1994, perché tutti i reati rubricati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Esclusa l'aggravante delle persone riunite a