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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15668/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vastrogirardi, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale della Libertà di Isernia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Vastogirardi, di riesaminare il decreto di sequestro preventivo della somma euro 76.667,44 nella sua disponibilità/emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13/10/2023, ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen. concernenti il rilascio di attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei contributi dell'Unione europea.

A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere concorso nella indebita percezione dei contributi attestando falsamente che alcuni terreni erano utilizzati da alcuni agricoltori, mentre con altri provvedimenti tali terreni erano stati concessi in pascolo a altri agricoltori, così permettendo la percezione di contributi non dovuti a coloro che non erano in possesso dei requisiti per ottenerli.

2. Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione dell'art. 321 cod. proc pen. per mancanza del fumus commissi delicti.

Si assume che non era compito di [OSCURATO:PERSONA] verificare se i terreni comunali oggetto di concessione fossero poi effettivamente (in tutto o in parte) utilizzati per il pascolo, perché questo controllo spettava ai funzionari dell'AGEA, ente che provvede al pagamento dei contributi.

Si adduce che negli anni 2015/2018 il Sindaco del Comune ([OSCURATO:PERSONA]) e nel 2019 il vice-Sindaco ([OSCURATO:PERSONA]) si ingerirono nella procedura e — senza che [OSCURATO:PERSONA] lo sapesse — dopo il rilascio delle concessioni a allevatori residenti da lui effettuato, rilasciarono analoghe concessioni (da loro e non da [OSCURATO:PERSONA] firmate) a allevatori non residenti nel Comune (elencati nel ricorso), come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione che risultano così radicali da rendere l'apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei necessari requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato l'argomentazione secondo cui a [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di non avere in alcun modo partecipato al rilascio delle concessioni, competeva soltanto verificare che il richiedente la concessione risiedesse a Vastogirardi e avesse dichiarato di possedere bestiame da condurre al pascolo, ma non anche che i terreni fossero selettivamente pascolati e il richiedente avesse pagato quanto dovuto.

Tuttavia, il Tribunale ha valutato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — nei termini rilevanti perAémissione di un decreto di sequestro preventivo — si deduce dall'esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni di alcuni imprenditori, i quali hanno affermato che, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], gli impiegati comunali raccomandarono di non dichiarare che erano stati loro concessi terreni per il pascolo perché già concessi a altre persone.

Inoltre, ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco e Vicesindaco di Vastogirardi, i quali hanno affermato che i provvedimenti da loro sottoscritti erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e che egli aveva indicato allevatori non residenti ai quali affidare i terreni per il pascolo perché gli allevatori locali (ai quali i terreni erano affidati di fatto) non li avrebbero utilizzati per i pascoli ma soltanto per ottenere i contributi (p. 5).

Infine, nel provvedimento si evidenzia che diverse attestazioni firmate da [OSCURATO:PERSONA], con la dicitura «si rilascia a richiesta dell'interessato per uso richiesta contributi in agricoltura», erano state protocollate con lo stesso numero e con la stessa data di emissione.

Su queste basi, può concludersi che l'ordinanza impugnata ha ravvisato il fumus commissi delicti esaminando in modo specifico e concreto, peraltro senza incorrere in manifeste illogicità, i dati acquisiti, sicché la sua motivazione non può dirsi mancante o meramente apparente e il ricorso risulta inammissibile.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. c=, Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vastrogirardi, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale della Libertà di Isernia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Vastogirardi, di riesaminare il decreto di sequestro preventivo della somma euro 76.667,44 nella sua disponibilità/emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13/10/2023, ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen. concernenti il rilascio di attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei contributi dell'Unione europea. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere concorso nella indebita percezione dei contributi attestando falsamente che alcuni terreni erano utilizzati da alcuni agricoltori, mentre con altri provvedimenti tali terreni erano stati concessi in pascolo a altri agricoltori, così permettendo la percezione di contributi non dovuti a coloro che non erano in possesso dei requisiti per ottenerli. 2. Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione dell'art. 321 cod. proc pen. per mancanza del fumus commissi delicti. Si assume che non era compito di [OSCURATO:PERSONA] verificare se i terreni comunali oggetto di concessione fossero poi effettivamente (in tutto o in parte) utilizzati per il pascolo, perché questo controllo spettava ai funzionari dell'AGEA, ente che provvede al pagamento dei contributi. Si adduce che negli anni 2015/2018 il Sindaco del Comune ([OSCURATO:PERSONA]) e nel 2019 il vice-Sindaco ([OSCURATO:PERSONA]) si ingerirono nella procedura e — senza che [OSCURATO:PERSONA] lo sapesse — dopo il rilascio delle concessioni a allevatori residenti da lui effettuato, rilasciarono analoghe concessioni (da loro e non da [OSCURATO:PERSONA] firmate) a allevatori non residenti nel Comune (elencati nel ricorso), come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione che risultano così radicali da rendere l'apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei necessari requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato l'argomentazione secondo cui a [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di non avere in alcun modo partecipato al rilascio delle concessioni, competeva soltanto verificare che il richiedente la concessione risiedesse a Vastogirardi e avesse dichiarato di possedere bestiame da condurre al pascolo, ma non anche che i terreni fossero selettivamente pascolati e il richiedente avesse pagato quanto dovuto. Tuttavia, il Tribunale ha valutato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — nei termini rilevanti perAémissione di un decreto di sequestro preventivo — si deduce dall'esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni di alcuni imprenditori, i quali hanno affermato che, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], gli impiegati comunali raccomandarono di non dichiarare che erano stati loro concessi terreni per il pascolo perché già concessi a altre persone. Inoltre, ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco e Vicesindaco di Vastogirardi, i quali hanno affermato che i provvedimenti da loro sottoscritti erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e che egli aveva indicato allevatori non residenti ai quali affidare i terreni per il pascolo perché gli allevatori locali (ai quali i terreni erano affidati di fatto) non li avrebbero utilizzati per i pascoli ma soltanto per ottenere i contributi (p. 5). Infine, nel provvedimento si evidenzia che diverse attestazioni firmate da [OSCURATO:PERSONA], con la dicitura «si rilascia a richiesta dell'interessato per uso richiesta contributi in agricoltura», erano state protocollate con lo stesso numero e con la stessa data di emissione. Su queste basi, può concludersi che l'ordinanza impugnata ha ravvisato il fumus commissi delicti esaminando in modo specifico e concreto, peraltro senza incorrere in manifeste illogicità, i dati acquisiti, sicché la sua motivazione non può dirsi mancante o meramente apparente e il ricorso risulta inammissibile. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. c=, Così deciso il
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