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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48177/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi proposti in ricorso riproducono argomenti che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2, penultimo capoverso); il ricorso, pertanto, non evidenzia vizi del percorso logico della motivazione ma si limita a chiedere una rivalutazione della decisione in punto di sussistenza dei presupposti della particolare gravità della situazione familiare legittimante la concessione del permesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi proposti in ricorso riproducono argomenti che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2, penultimo capoverso); il ricorso, pertanto, non evidenzia vizi del percorso logico della motivazione ma si limita a chiedere una rivalutazione della decisione in punto di sussistenza dei presupposti della particolare gravità della situazione familiare legittimante la concessione del permesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 48177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris