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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 04582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato in primo grado, qualificando il reato di cui al capo E), ex art. 610 cod. pen., e riducendo la pena, con conferma nel resto, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione perché:

I. il G.i.p. avrebbe errato ad emettere decreto di giudizio immediato anche in ordine a reati per i quali è previsto si proceda a citazione diretta;

II. difetterebbe la motivazione in ordine alle voci di spesa della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile.

1. Il primo motivo non è consentito, essendo stato dedotto per la prima volta in ricorso, ma non anche nell'atto di appello, come sarebbe stato necessario in considerazione del fatto che il vizio dedotto integrerebbe in ipotesi gli estremi della nullità (non assoluta, come tale rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì) a regime c.d. intermedio (Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Rv. 267799 - 01).

Alle medesime conclusioni dovrebbe comunque giungersi atteso il fatto che l'imputato ha chiesto ed ottenuto procedersi con giudizio abbreviato: questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, Rv. 272938 - 01; Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525 - 01).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha esaurientemente motivato in ordine alle voci di spesa riconosciute alla parte civile (cfr. f. 10 della sentenza impugnata).

D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, Rv. 268443 - 01: in motivazione, si è precisato che, qualora la liquidazione operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione; conforme, su tale ultimo profilo, Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rv. 277894 - 01).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 10/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il PriJente [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato in primo grado, qualificando il reato di cui al capo E), ex art. 610 cod. pen., e riducendo la pena, con conferma nel resto, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione perché: I. il G.i.p. avrebbe errato ad emettere decreto di giudizio immediato anche in ordine a reati per i quali è previsto si proceda a citazione diretta; II. difetterebbe la motivazione in ordine alle voci di spesa della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo non è consentito, essendo stato dedotto per la prima volta in ricorso, ma non anche nell'atto di appello, come sarebbe stato necessario in considerazione del fatto che il vizio dedotto integrerebbe in ipotesi gli estremi della nullità (non assoluta, come tale rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì) a regime c.d. intermedio (Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Rv. 267799 - 01). Alle medesime conclusioni dovrebbe comunque giungersi atteso il fatto che l'imputato ha chiesto ed ottenuto procedersi con giudizio abbreviato: questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, Rv. 272938 - 01; Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha esaurientemente motivato in ordine alle voci di spesa riconosciute alla parte civile (cfr. f. 10 della sentenza impugnata). D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, Rv. 268443 - 01: in motivazione, si è precisato che, qualora la liquidazione operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione; conforme, su tale ultimo profilo, Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rv. 277894 - 01). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 10/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il PriJente [OSCURATO:PERSONA] S
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