CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 50680 del 22 Novembre 2023, la Sesta sezione penale diquesta Suprema Corte annullava la decisione della Corte d’appello di Napoli, resail 12 dicembre 2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatodi detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana,condannandolo, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di legge e negando lariconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309.La Corte partenopea aveva rappresentato che la sostanza stupefacente(complessivi 378,18 grammi) era stata trovata avvolta in quattro buste dicellophane nel giardinetto condominiale dell'abitazione dell'imputato. Purrilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dal Giudice di primo gradosoltanto per la sostanza rinvenuta in una delle quattro buste, ove era stata reperitauna impronta digitale dell'imputato, riteneva che la condotta del medesimo nonpotesse essere disgiunta "seppure ai soli fini del rigetto del quinto comma" dallacondotta di detenzione delle altre tre buste, trattandosi di partecipazionedell'imputato, per la sua quota, ad una detenzione di maggiore disvalore.La Sesta sezione riteneva non condivisibile la sentenza nel punto in cuigrammi di marijuana e, soprattutto, là dove valorizzava altri elementi perescludere l'ipotesi lieve, quale, segnatamente il rinvenimento delle altre tre bustee il luogo in cui queste si trovavano.Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12maggio 2025, ha confermato l’esclusione della lieve entità, valorizzando, in primoluogo, il luogo del rinvenimento della sostanza, da altri condiviso e notoriamentedeputato a luogo di spaccio, in ciò ravvisando la prova della consapevolezza, incapo a tutti i detentori, dell’altrui condotta illecita; in secondo luogo, si è rimarcatal’astuzia utilizzata per occultare la sostanza, in modo da rendere difficile lariconducibilità della stessa ai singoli detentori, posta l’assenza di nomi o segniidentificativi sulle singole confezioni; in ultimo, si sono citate intercettazioni, dacui era desumibile la condivisione con altri soggetti del luogo di custodia dellasostanza.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corteterritoriale reiterato il medesimo errore di valutazione censurato dalla sentenzarescindente, valorizzando unicamente il dato delle tre buste rinvenute, contenentisostanza stupefacente, malgrado le stesse non fossero attribuibili al ricorrente,che veniva, infatti, assolto dall’imputazione di detenzione delle stesse.Disattendendo i principi giurisprudenziali posti dalle Sezioni unite di questa Corte(il riferimento è alla sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta,Rv. 286581-01) in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanzestupefacenti, la Corte territoriale non avrebbe valutato la singola e specificacondotta dell’imputato: valutazione che sarebbe stata tanto più necessaria inquanto, nel caso di specie, soltanto una parte della sostanza rinvenuta (rinvenutain una delle 4 buste con impronta digitale del ricorrente) era attribuibile al [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta recidiva, confermata dai giudici dell’appello sulla sola basedei precedenti penali dell’imputato e in assenza di valutazione circa la correlazionetra i precedenti e il reato ascritto. La motivazione è altresì gravemente carentecirca il dinego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamentosanzionatorio in generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va respinto, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è infondato.Ai fini del corretto inquadramento della censura dedotta, occorre muoveredalla pronuncia delle Sezioni unite ivi valorizzata, secondo cui, «in tema diconcorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimofatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti diun concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73,comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024,Gambacurta, Rv. 286581-01)».Quel che il ricorrente non considera adeguatamente ha riguardo, tuttavia, allapuntualizzazione di tale principio: il medesimo fatto storico può essere bensìascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., qualora ilcontesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto dellaquantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e dellecircostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo (inprecedenza, Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203-01:fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della ipotesi di lieveentità per i venditori della sostanza, che gestivano, ognuno per conto proprio etalvolta in collegamento tra loro, una piazza di spaccio, a livello intermedio rispettoai grossi trafficanti della zona).Correttamente applicando i princìpi sopra menzionati, la Corte territoriale,nella sentenza impugnata, ha valutato, appunto, il contesto complessivo nel qualesi è collocata la condotta, valorizzando i seguenti profili: 1) il luogo delrinvenimento della sostanza stupefacente (un giardino condominiale in disuso, cuisoltanto i condomini ‒ tra i quali il ricorrente ‒ dell’immobile potevano accederetramite un portone di ferro dotato di chiave); 2) il dato ponderale della sostanzain sequestro, complessivamente rinvenuta nelle quattro buste avvolte incellophane; 3) l’essere le quattro confezioni ‒ una soltanto delle quali recante leimpronte del [OSCURATO:PERSONA] ‒avvolte in un’unica busta; 4) l’assenza, sulle singole quattroconfezioni, di segni distintivi; 5) la notorietà del luogo, quale sede deputata allospaccio.Questi, dunque, i dati evidenziati dalla Corte territoriale; dati che sono statirazionalmente coordinati in una logica ricostruzione, in cui il diniego dellafattispecie della lieve entità, di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, è stato fondato sulla consapevolezza del ricorrente, logicamenteargomentata, che altri utilizzassero quel comune nascondiglio, attesa la“promiscuità”, impeccabilmente evidenziata in motivazione, del luogo didetenzione della sostanza, con conseguente, reciproco affidamento tra i varidetentori, non diversamente potendosi giustificare l’assenza di nomi, lettereovvero segni distintivi sulle singole confezioni rinvenute.Sicché appare correttamente motivato il diniego della fattispecie della lieveentità, in considerazione: 1) delle rimarcate circostanze dell'azione, ritenuteallarmanti in quanto indicative di un tacito e callido accordo tra i detentori,ciascuno consapevole dell’altrui condotta illecita; 2) della consapevolezza dicondividere con altri non soltanto il luogo, ma addirittura l’involucro di carta in cuiera riposta la sostanza; 3) del quantitativo di sostanza stupefacente, definito dalgiudice del rinvio non modesto, anche a voler considerare soltanto quantorinvenuto nella busta con le impronte del [OSCURATO:PERSONA].Non ha peraltro fondamento l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondocui l’imputato sarebbe stato “assolto” (così a p. 6 del ricorso) dalla detenzionedelle altre tre buste.3. Il secondo motivo è generico e - come tale - manifestamente infondato,ove si considerino le ragioni rese dalla Corte distrettuale a proposito sia dellarilevanza della pregressa storia criminale dell’imputato (il riferimento è aglievidenziati, plurimi precedenti penali del medesimo, sia specifici sia di naturaeterogenea rispetto al delitto contestato in tal sede) che dei tratti legati allapersonalità dell’imputato. Si ritiene, pertanto, che la motivazione della gravatasentenza abbia correttamente ancorato i criteri delineati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di applicazione di recidiva non già al mero dato formale delreato, bensì all’accertamento della concreta significatività del nuovo episodiocriminoso in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, avuto altresì riguardoai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuatacolpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. U, n. 35738 del27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01).Le ulteriori doglianze ‒ in punto di circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.e di determinazione della pena ‒ sono radicalmente aspecifiche, limitandosi ilricorrente a lamentare il mancato vaglio, da parte del giudice dell’appello, di“ulteriori elementi”, senza neppure accennare alla descrizione dei medesimi.4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]