CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2023
Cassazione n. 10389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L - c-CO D-0 ('ft zt-t:k .X_Lcicgth-4- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina - Collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione - con ordinanza emessa in data 17 giugno 2023 ha deciso su più domande di ammissione alla tutela del credito, in riferimento ad una procedura approdata alla confisca definitiva in data 12 maggio 2015. 1.1 Giova precisare che il procedimento di prevenzione ha avuto inizio con il deposito della proposta in data 30 giugno 2010 e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni allora vigenti, così come previsto dall'art.117 clel d.lgs. n.159 del 2011, nonché le particolari disposizioni transitorie introdotte con legge n.228 del 2012. 1.2 Inoltre il Tribunale rappresenta che si è verificata la coesistenza - su taluni beni - di un sequestro preventivo penale (in un procedimento correlato) e pertanto, in data 3 maggio 2011 la procedura di prevenzione è stata sospesa (quanto agli effetti del sequestro) per tutta la durata del procedimento penale, sempre in riferimento a detti beni (ai sensi dell'art. 2 ter comma 10 della legge n.575 del 1965). Secondo il Tribunale la sospensione degli effetti del sequestro non è fattore impeditivo della confisca di prevenzione e non impedisce la 'presa in carico' delle attuali domande di tutela del credito. 2. Ciò posto, per quanto qui rileva - il Tribunale dichiara inammissibili le due domande di tutela introdotte da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i motivi indicati nel testo del provvedimento. 3. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1 Il primo atto di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] 2018 riguarda la posizione creditoria vantata - in virtù di cessione del credito originario - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di garante/fideiussore. La domanda riguarda un credito antecedente al sequestro e la società risulta sottoposta anche al sequestro penale. Il ricorso è articolato in due motivi.3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla interpretazione dei contenuti della legge n.228 del 2012 adottata dal Tribunale di Latina. Secondo il Tribunale la posizione della società creditrice non sarebbe tutelabile perché il credito non è assistito da garanzia ipotecaria o da pregresso pignoramento. Si evidenzia, da parte della ricorrente, che il limite alla ammissibilità delle domande relative a crediti chirografari è stato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza numero 26 del 2019 Corte Cost. . 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata, in rapporto alla ritenuta carenza dei presupposti di cui all'art.52 d.lgs. n.159 del 2011. Il credito non sarebbe strumentale alla attività illecita o comunque non sarebbe adeguata la motivazione resa dal Tribunale in punto di buona fede dell'originario creditore. 3.2 Il secondo atto di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] 2018 riguarda la posizione creditoria vantata (in ragione di avvenuta cessione del credito) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un credito che non risulta correlato ad un bene oggetto di sequestro anche in sede penale. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla interpretazione dei contenuti della legge n.228 del 2012 adottata dal Tribunale di Latina, per le ragioni già esposte in precedenza. 3.2.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata e dunque in rapporto alla ritenuta carenza dei presupposti di cui all'art.52 d.lgs. n.159 del 2011. 3.3 L'atto di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. riguarda la posizione creditoria vantata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . 3.3.1 I motivi di ricorso deducono plurime violazioni di legge sia in rapporto alla ritenuta non tutelabilità del credito perché chirografario - anche in tal caso si evidenzia quanto deciso da Corte Cost. n.26 del 2019 - che in rapporto alla ritenuta tardività della domanda. Si rappresenta inoltre che era stata rappresentata e documentata la natura, in parte, di credito prededucibile in ragione del fatto che le società sono rimaste operative e sono state gestite in sede penale. 4. Ritiene il Collegio di dover affrontare, in via preliminare, il tema del rapporto tra il procedimento di prevenzione e il correlato procedimento penale, quanto alla ricognizione della competenza funzionale del Tribunale di Prevenzione a provvedere sulle domande di tutela del credito. 4.1 La particolarità del caso che ci occupa risiede infatti nella avvenuta applicazione, in sede di merito, della disposizione di legge (pre-vigente ma oggetto di prorogatio in virtù della disciplina transitoria) che assicura la prevalenza, in caso di medesimo oggetto del sequestro tra i due procedimenti, al procedimento penale (art. 2 ter comma 10 della legge n.575 del 1965). Il giudice del procedimento penale è pertanto da individuarsi come "giudice procedente" nell'intera fase del sequestro e come autorità giurisdizionale cui sono affidati i poteri di gestione dei beni caduti in sequestro. Da ciò deriva - secondo il Collegio - che il giudice penale va individuato come giudice cui il legislatore affida - in una con i poteri gestionali - anche la potestà di ammettere i crediti antecedenti al sequestro alla tutela (nei limiti di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 applicabile anche alle ipotesi di sequestro e confisca penale in virtù di interpretazioni giurisprudenziali poi recepite dal legislatore con I.n.161 del 2017), così come al giudice penale spetta la valutazione della natura prededucibile o meno del credito. Si tratta, in altre parole, di un assetto derivante dalla richiamata «prevalenza» del sequestro penale su quello di prevenzione, aspetto che, inevitabilmente, trascina - per coerenza sistematica - nell'ambito delle competenze del giudice "procedente al sequestro" tutte le questioni gestionali, ivi comprese quelle in punto di tutela delle posizioni creditorie potenzialmente incise dalla statuizione di confisca. Del resto, è evidente che lì dove il procedimento penale sia ancora in corso la stessa confisca di prevenzione (pur non preclusa, come afferma il Tribunale di Latina) è da ritenersi non esecutiva (almeno quanto al tema della tutela delle posizioni creditorie) perché destinata ad essere assorbita dalla pronunzia di confisca penale. L'esistenza di una attività gestionale in corso implica, infatti, che eventuali crediti prededucibili siano accertati e liquidati dal giudice penale (titolare dei poteri gestori) e non certo dal giudice della prevenzione che ha sospeso ex lege gli effetti del proprio sequestro. 4.2 Si tratta, pertanto, di un aspetto pregiuciliziale che va rilevato ex officio (ed anche in ragione dei contenuti del ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] ove si prospetta la natura, almeno in parte, di credito prededucibile) lì dove risulti che la domanda del creditore sia correlata ad un cespite oggetto di sequestro penale, anche in ragione della necessaria verifica, in sede di rinvio, degli esiti del procedimento penale correlato, aspetto che la decisione impugnata non consente di apprezzare in modo compiuto. Ciò perché : a) lì dove il procedimento penale pervenga ad esito definitivo di confisca - come si è detto - la potestà giurisdizionale di verifica delle posizioni creditorie spetta al giudice penale (che ha svolto l'attività gestoria) e non al giudice della prevenzione; b) lì dove il procedimento penale sia ancora in corso l'attività di tutela del credito può riguardare esclusivamente eventuali crediti prededucibili, secondo le valutazioni del giudice penale, ma non anche quelli antecedenti al sequestro, che andranno verificati nella fase post confisca; c) solo nella ipotesi di avvenuta restituzione del bene da parte del giudice penale la domanda di tutela potrà essere valutata dal giudice della prevenzione, in ragione del fatto che in tal caso la confisca di prevenzione riprende piena ed 'unica' efficacia (e di tale aspetto dovrà tenersi conto anche in sede di valutazione della tempestività della domanda introdotta dal creditore). 4.3 Quanto sinora detto impone di pervenire, in riferimento alle domande di [OSCURATO:PERSONA] 2018 per la posizione [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:SOCIETA] in riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, all'annullamento con rinvio della decisione impugnata, posto che risulta dallo stesso provvedimento impugnato la coesistenza del sequestro penale. 5. In riferimento alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] 2018 per la posizione [OSCURATO:PERSONA], non essendovi coesistenza del sequestro penale, va invece affermata la infondatezza del ricorso. 5.1 La seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata è immune da vizi, in riferimento alla avvenuta affermazione di assenza dli buona fede del creditore originario. Va infatti rilevato che vi è una evidente carenza di istruttoria preliminare nella concessione del finanziamento, atteso che - come argomentato nella decisione impugnata - la Bracciale (coniuge del soggetto portatore di pericolosità) non aveva reale capacità finanziaria e la erogazione del credito avviene, temporalmente, in costanza di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di simili dati obiettivi, le doglianze si dirigono ad una rielaborazione del fatto o introducono censure in diritto del tutto infondate. L'atto di ricorso va pertanto respinto, limitatamente alla posizione qui in rilievo. 5.2 II parziale accoglimento delle doglianze, per quanto detto sopra, esclude la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente al credito relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al credito relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e rinvia per nuovo giudizio su tali domande al Tribunale di Latina. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo al credi