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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 08910/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i \ udito il difensorel [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 25 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen. relativo alla falsificazione di un atto di vendita trascritto al PRA, modificando la data dell'atto, l'intestatario e i dati dell'autovettura venduta, commesso in epoca anteriore e prossima alla querela del 10 giugno 2014. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. (articoli indicati, evidentemente, per mero refuso).

Il ricorrente rileva che il documento era stato formato da altri e che risulterebbe, dall'istruttoria svolta, che altri avevano intrattenuto rapporti con la persona offesa.

Sul punto, si assume che, a fronte di specifico motivo di gravame, la motivazione della Corte territoriale sarebbe racchiusa in tre righi, dove si afferma che era stato Coconato a consegnare alla persona offesa copia dell'atto contraffatto, indicandolo come unico ad avere interesse a tale condotta.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le motivazioni dei provvedimenti di merito, che si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), con particolare riferimento a quella articolata e completa del giudice di primo grado, evidenziano con ragionamento non manifestamente illogico che, a fronte della ricostruzione derivante dalla prova dichiarativa e dai documenti acquisiti in dibattimento, era emerso che era stato il ricorrente, titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a formare e far apparire un falso atto di vendita del veicolo di cui all'imputazione, in favore della persona offesa, consegnando a quest'ultima la relativa documentazione, falsa quanto all'indicazione della targa della vettura e del nominativo dell'intestatario, pur recando il descritto atto di vendita, il medesimo numero di protocollo del documento originale, ricevendo il prezzo di vendita della vettura.1.1.Si osserva, invero, che a fronte dell'articolata e logica motivazione del primo giudice, l'atto di appello del 7 gennaio 2019 risulta aspecifico posto che contesta soltanto una parte del ragionamento svolto dal giudice di primo grado, nella parte in cui prende in esame i rapporti tra la persona offesa e l'Esposito (destinatario di sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto), soggetto che era risultato intestatario della vettura venduta da Coconato, con il quale la persona offesa, secondo la ricostruzione articolata e logica del primo giudice, aveva avuto rapporti soltanto dopo aver già ricevuto, direttamente da Coconato, la documentazione di vendita falsa di cui all'imputazione.

Tuttavia, l'impugnazione non si confronta con il nucleo centrale della motivazione che attribuisce, con ragionamento logico, al Coconato la materiale consegna dell'atto di vendita falsificato alla persona offesa, oltre che evidenziare l'interesse alla falsificazione, in quanto unico soggetto che aveva ricevuto l'assegno relativo al prezzo convenuto per la vendita, tanto che vani sarebbero risultati i tentativi dello stesso Esposito, successivamente, di recuperare dal medesimo Coconato l'importo corrisposto dalla persona offesa per l'acquisto. 2.Sul punto si osserva che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, infatti, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativannente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] WCc2-02-1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i \ udito il difensorel [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 25 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen. relativo alla falsificazione di un atto di vendita trascritto al PRA, modificando la data dell'atto, l'intestatario e i dati dell'autovettura venduta, commesso in epoca anteriore e prossima alla querela del 10 giugno 2014. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. (articoli indicati, evidentemente, per mero refuso). Il ricorrente rileva che il documento era stato formato da altri e che risulterebbe, dall'istruttoria svolta, che altri avevano intrattenuto rapporti con la persona offesa. Sul punto, si assume che, a fronte di specifico motivo di gravame, la motivazione della Corte territoriale sarebbe racchiusa in tre righi, dove si afferma che era stato Coconato a consegnare alla persona offesa copia dell'atto contraffatto, indicandolo come unico ad avere interesse a tale condotta. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le motivazioni dei provvedimenti di merito, che si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), con particolare riferimento a quella articolata e completa del giudice di primo grado, evidenziano con ragionamento non manifestamente illogico che, a fronte della ricostruzione derivante dalla prova dichiarativa e dai documenti acquisiti in dibattimento, era emerso che era stato il ricorrente, titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a formare e far apparire un falso atto di vendita del veicolo di cui all'imputazione, in favore della persona offesa, consegnando a quest'ultima la relativa documentazione, falsa quanto all'indicazione della targa della vettura e del nominativo dell'intestatario, pur recando il descritto atto di vendita, il medesimo numero di protocollo del documento originale, ricevendo il prezzo di vendita della vettura.1.1.Si osserva, invero, che a fronte dell'articolata e logica motivazione del primo giudice, l'atto di appello del 7 gennaio 2019 risulta aspecifico posto che contesta soltanto una parte del ragionamento svolto dal giudice di primo grado, nella parte in cui prende in esame i rapporti tra la persona offesa e l'Esposito (destinatario di sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto), soggetto che era risultato intestatario della vettura venduta da Coconato, con il quale la persona offesa, secondo la ricostruzione articolata e logica del primo giudice, aveva avuto rapporti soltanto dopo aver già ricevuto, direttamente da Coconato, la documentazione di vendita falsa di cui all'imputazione. Tuttavia, l'impugnazione non si confronta con il nucleo centrale della motivazione che attribuisce, con ragionamento logico, al Coconato la materiale consegna dell'atto di vendita falsificato alla persona offesa, oltre che evidenziare l'interesse alla falsificazione, in quanto unico soggetto che aveva ricevuto l'assegno relativo al prezzo convenuto per la vendita, tanto che vani sarebbero risultati i tentativi dello stesso Esposito, successivamente, di recuperare dal medesimo Coconato l'importo corrisposto dalla persona offesa per l'acquisto. 2.Sul punto si osserva che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, infatti, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativannente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] WCc2-02-1 [OSCURATO:PERSONA]
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