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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42730/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; considerato che le argomentazioni a sostegno del rigetto della riqualificazione del fatto ascritto all'imputato risultano immuni da censure; considerato che la Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che l'attività posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, in ragione del carattere continuativo dell'attività di cessione accertata; considerato che l'assunto è conforme ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte territoriale, attraverso una complessiva valutazione del fatto, attribuito preponderante rilevanza alle modalità della condotta, indicative di una capacità di diffusione degli stupefacenti incompatibile con la nozione di minima offensività; ritenuto che le doglianze espresse nel ricorso sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; considerato che le argomentazioni a sostegno del rigetto della riqualificazione del fatto ascritto all'imputato risultano immuni da censure; considerato che la Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che l'attività posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, in ragione del carattere continuativo dell'attività di cessione accertata; considerato che l'assunto è conforme ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte territoriale, attraverso una complessiva valutazione del fatto, attribuito preponderante rilevanza alle modalità della condotta, indicative di una capacità di diffusione degli stupefacenti incompatibile con la nozione di minima offensività; ritenuto che le doglianze espresse nel ricorso sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris