CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41500/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Agrigento in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada. L'esponente, a mezzo del difensore di fiducia, articola i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada; II) Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione su un aspetto decisivo del processo specificamente indicato nei motivi di appello. III) Violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada; contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto. IV) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente la difesa rappresenta che la Corte di merito sarebbe incorsa in una violazione del principio del contraddittorio, assumendo che si era privilegiata, senza alcuna effettiva necessità, la trattazione in forma cartolare del giudizio in appello, pur potendo farsi luogo a modalità (distanze tra le persone !, mascherine) in grado di assicurare il rispetto delle regole del rito nonostante l'emergenza pandemica. Il rilievo è del tutto genericamente posto e dimentico delle disposizioni contenute nella disciplina emergenziale — sotto la cui vigenza si è svolta l'udienza della Corte d'appello, celebrata in data 23/2/2021 — introdotta dal d.l. 9 novembre 2020, n. 149, che, all'art. 23 ha così stabilito:" Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Nel caso in esame la difesa non ha documentato di avere fatto richiesta di trattazione orale innanzi alla Corte d'appello. E' di contro indicato nella intestazione della sentenza come il difensore abbia depositato conclusioni scritte. Si deve quindi dedurre come la doglianza non abbia alcun fondamento. Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili: dietro l'apparente proposizione di questioni attinenti a profili di legittimità, la difesa prospetta una diversa ricostruzione del fatto, assumendo che non è stata raggiunta la prova che alla guida del veicolo vi fosse il ricorrente e che risultano credibili le dichiarazioni dell'imputato, in base alle quali la conduzione del veicolo, al momento del sinistro stradale, fosse affidata ad una donna, la cui identità, per motivi di riservatezza, il Pecoraro aveva preferito non rivelare. La Corte di merito ha sul punto fornito logica risposta, mettendo in rilievo, dopo attenta disamina dello svolgimento del fatto, l'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato E' d'uopo rilevare come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che, anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). In ordine al secondo motivo di ricorso, i giudici di merito, dopo avere posto in evidenza come l'apparecchiatura fosse stata regolarmente revisionata, hanno sottolineato che il ricorrente presentava sintomi evidenti dell'assunzione di alcol, osservati dagli operanti e dal testimone Mannarà, a cui l'imputato aveva procurato danni in seguito al sinistro. Così logicamente inferendo la sussistenza del reato. Le doglianze sul prospettato cattivo funzionamento dell'etilonnetro, oltre ad essere versate in fatto, sono riproduttive di profili di censura già attentamente vagliati in sede di merito. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere