CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 20084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b(2-4"T [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Gup presso il Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michele, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 23, co.3, L. 110/75 e all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 1.600 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Michele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le doglianze sono state ribadite con deposito di memoria difensiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, cqngruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident