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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 30701/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640, 646 e 629 cod. pen.

Eccepisce la ricorrente, in qualità di persona offesa e di opponente all'archiviazione, la mancata instaurazione del contraddittorio e l'incongruità della motivazione.

Va ribadito che avverso il decreto di archiviazione pronunciato senza l'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta sono esperibili i rimedi della riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., dell'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché del reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen., sicché come tale deve essere qualificato il ricorso per cassazione proposto - come nel caso di specie - avverso il suddetto provvedimento, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez.5, ord. n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis co 3 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia.

Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640, 646 e 629 cod. pen. Eccepisce la ricorrente, in qualità di persona offesa e di opponente all'archiviazione, la mancata instaurazione del contraddittorio e l'incongruità della motivazione. Va ribadito che avverso il decreto di archiviazione pronunciato senza l'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta sono esperibili i rimedi della riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., dell'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché del reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen., sicché come tale deve essere qualificato il ricorso per cassazione proposto - come nel caso di specie - avverso il suddetto provvedimento, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez.5, ord. n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825). PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis co 3 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris