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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 12439/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1949 avverso la sentenza n. 473/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 6 febbraio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata nell'interesse delle parti civili, che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e hanno depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 febbraio 2020 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 luglio 2019 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato continuato di appropriazione indebita, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla sussistenza dell'appropriazione indebita di somme versate dalle persone offese all'imputato nel periodo primo gennaio - 30 giugno 2019.

La Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione prodotta e la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA]; 2) mancanza di motivazione in ordine alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva, determinata senza considerare le attività compiute al di fuori della tenuta della contabilità dell'azienda Dini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Questa Corte (Sez.

F, n. 50834 del 4/9/2014, Rv. 26188; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Rv. 256625) è ferma nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili.

Ciò in quanto il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve precisarsi, in primo luogo, che il ricorso non contiene ammissibili riferimenti ai capi concernenti gli interessi civili.

Già da tempo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «i/ provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722).

Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce.

Ne discende, quindi, che, in applicazione dei suindicati principi sul sindacato esercitabile dal giudice della legittimità a fronte della declaratoria di estinzione del reato, le doglianze del ricorrente, relative ai dedotti vizi della motivazione, non sono consentite.1.2 II secondo motivo, relativo alla determinazione della provvisionale, disposta dal giudice del merito, non è consentito per le ragioni innanzi esposte.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Consegue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, udienza del 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi4pt e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1949 avverso la sentenza n. 473/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 6 febbraio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata nell'interesse delle parti civili, che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e hanno depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 febbraio 2020 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 luglio 2019 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato continuato di appropriazione indebita, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla sussistenza dell'appropriazione indebita di somme versate dalle persone offese all'imputato nel periodo primo gennaio - 30 giugno 2019. La Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione prodotta e la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA]; 2) mancanza di motivazione in ordine alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva, determinata senza considerare le attività compiute al di fuori della tenuta della contabilità dell'azienda Dini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Questa Corte (Sez. F, n. 50834 del 4/9/2014, Rv. 26188; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Rv. 256625) è ferma nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili. Ciò in quanto il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve precisarsi, in primo luogo, che il ricorso non contiene ammissibili riferimenti ai capi concernenti gli interessi civili. Già da tempo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «i/ provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce. Ne discende, quindi, che, in applicazione dei suindicati principi sul sindacato esercitabile dal giudice della legittimità a fronte della declaratoria di estinzione del reato, le doglianze del ricorrente, relative ai dedotti vizi della motivazione, non sono consentite.1.2 II secondo motivo, relativo alla determinazione della provvisionale, disposta dal giudice del merito, non è consentito per le ragioni innanzi esposte. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Consegue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi4pt e [OSCURATO:PERSONA]
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