CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4264/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 568/1/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 novembre2024 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava tre avvisi di accertamento (nn. TL701T100779/2012, TL701T100780/2012e TL701T100293/2013), con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, maggiori redditi della ricorrente, per gli anni di Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio.imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base dei versamenti operati da diverse società sui conti correnti intestati alla contribuente. La CTP diLa Spezia rigettava i tre ricorsi, evidenziando che la contribuente non aveva fornito attendibile ed esauriente giustificazione delle movimentazioni oggetto della ripresa fiscale. 2. Interposti tre distinti gravami, la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione dei ricorsi, li rigettava: dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di onere probatorio incombente sul contribuente per superare la presunzione fissata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la CTR affermava che l’appellante non aveva fornito ‘alcuna traccia certa dell’effettività’ delle operazioni poste in essere con le società; in particolare, evidenziava che non fosse credibile che ‘per le loro dimensioni e per gli importi di tali società potessero prescindere dal ricorso a formalità, come delibere assembleari e stipula di atti’. 3. Avverso la decisione della CTR ligureha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio ha ricevuto notificazione del ricorso il 13 febbraio 2022, ma non ha svolto difese nel presente grado. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 7 novembre 2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione l a contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. n. 600/73, 51 comma 2 n. 2 DP.R. n. 633/72, in combinazione con gli artt. 2214 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c . p . c . ». Lamenta , in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente affermato che ‘le mere annotazioni sul libro giornale e sul conto mastro non abbiano carattere esaustivo’, sottolineando di contro che i fatti registrati nelle scritture contabili corrispondono a ‘quelli della documentazione bancaria’ (pag. 10 del ricorso). Scopo delle scritture, infatti, è la ricostruzione delle operazioni aziendali ed esse devono ‘essere valutate nella loro interezza’ (pag. 11). 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta «l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e, in subordine, nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Deduce che la motivazione della sentenza gravata, laddove ha affermato la legittimità della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, sia solo ‘apparente’ o ‘indebitamente motivata per relationem’ e, quindi, nulla ed affetta da error in procedendo. 3. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 7/11/2024, in conseguenza dell’adesione alladefinizione agevolata delle pretese fiscali riportate negli avvisi di accertamento per cui è causa ai sensi della legge 197/2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. 4. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. Dichiara l’estinzione d