CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 01790/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza 23 aprile 2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 del D. Lgs. 285/1992, commesso il 26 aprile 2019. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato. Deduce, al riguardo, che il termine era spirato nelle more del deposito della sentenza di primo grado, anteriormente alla celebrazione del giudizio di appello, e che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del DL n.18/2020 ( cd. sospensione Covid). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti, Rv. 288175 -01). Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e le interruzioni intervenute, il termine veniva a compimento il 26 aprile 2024. La sentenza di primo grado, seppur pronunciata il 13 marzo 2024, è stata depositata il 12 maggio 2024, nel termine di giorni 60 indicato dal giudice. Poiché, come esposto, la sospensione prevista dalla Legge 103/2017 decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, ne consegue che, nel periodo di tempo intercorso tra la pronuncia del dispositivo ed il termine di deposito delle motivazioni della sentenza, il termine prescrizione è spirato. Come chiarito dalla citata sentenza a Sezioni Unite Polichetti, la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 - 02). 3. Né è applicabile al caso in esame l'ulteriore sospensione" Covid", come ritenuto dalla Corte territoriale. E' altrettanto noto il pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la sospensione del termine per 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del DL 17 marzo 2020, n.18, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 nonché in quelli per i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). Orbene, nel suindicato periodo non era stata fissata alcuna udienza relativa al presente procedimento, né era in corso alcun termine processuale. 4. Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA]RDANÀ \ICCICHE' DEPOSiTAJO