CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12136/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale, autenticata nella firma dalNotaio [OSCURATO:PERSONA] in Lussemburgo in data 5 febbraio 2025 e legalizzatatramite Apostille n. V-20250206-568736 apposta dal Ministero degli Affari esteriNumero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026ed europei del Granducato del Lussemburgo, allegata al controricorso, edelettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] a Baker McKenzie, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] de Rossi n. 32;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 884/07/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado dell’Abruzzo, depositata in data 5 dicembre 2024, notificata in data 9dicembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1)The [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] SA) esercente attività dicompagnia assicurativa attiva nel segmento delle polizze sulla vita unit-linked,aveva acquistato obbligazioni Mediobanca detenendole, per il tramite della bancaintermediaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ora "RBCInvestor [OSCURATO:PERSONA]", di seguito "intermediario") che, a suavolta, le deteneva per il tramite della società di gestione accentrata ClearstreamBanking S.A. (di seguito "depositario"), controllata da [OSCURATO:PERSONA] edepositario centrale che gestiva compensazioni e pagamenti a livellointernazionale; 2) l’intermediario aveva presentato, per conto della societàcontribuente, istanze di rimborso dell’intera ritenuta del 27% applicata in baseall’art.11, comma 3, della Convenzione Italia – Lussemburgo agli interessi sulleobbligazioni Mediobanca per gli anni 2007 e 2008, ritenuti dividendi da partedella banca depositaria; 3) l’Agenzia delle entrate- Centro operativo di Pescara,aveva emesso provvedimento di diniego evidenziando l’erroneità della richiestadi rimborso in quanto trattandosi di obbligazioni per le quali il debitore degliinteressi non era lo Stato doveva invocarsi l’applicazione dell’art. 11, comma 2,della [OSCURATO:PERSONA]Lussemburgo (con aliquota delle ritenute del 10%) e,in ogni caso, la mancanza della documentazione attestante l’accredito degliinteressi dalla banca intermediaria alla contribuente, essendosi quest’ultimaNumero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026limitata a documentare il primo passaggio dalla banca depositaria alla bancaintermediaria; 4) The [OSCURATO:SOCIETA].- riconoscendo l’errore dell’importorichiesto- aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPescara il diniego di rimborso; 5) la CTP di Pescara aveva rigettato il ricorso consentenza n. 969/02/2017, stante la carenza della documentazione lacomprovante l’effettivo passaggio degli interessi alla società; 6) la sentenza diprime cure veniva confermata in sede di gravame dalla Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 468 del2019; 4) avverso la suddetta sentenza la società aveva proposto ricorso incassazione, affidato a due motivi (error in procedendo- motivazione apparentee/o manifestamente illogica e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727e 2729 cod. civ.) che, con sentenza n. 27305 del 2023, veniva accolto concassazione della pronuncia impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversacomposizione; 5) riassunto il giudizio a cura della società contribuente, consentenza n. 884/07/2024, la Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo, avevaaccolto l’appello della società contribuente.2.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.3. Resiste la società contribuente con controricorso.CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992,in riferimento all’art. 384 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto illegittimol’impugnato diniego di rimborso con una motivazione apparente, senzaesplicitare, in violazione del contenuto della sentenza n. 27305 del 2023 di rinviodella Corte di cassazione, le ragioni del proprio convincimento in ordine allasufficienza della documentazione prodotta dalla società contribuente acomprovare l’effettivo accredito degli interessi a quest’ultima, facendo, peraltro,Numero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026riferimento alla “cripticità” delle prove medesime per la cui comprensione erastata necessaria una “articolata spiegazione” della società. Peraltro, la CGT2avrebbe contraddittoriamente riconosciuto il diritto al rimborso pur considerando(nel compensare le spese) gli errori commessi dalla società nella gestione dellarichiesta di rimborso (avendo il depositario, dapprima ritenuto erroneamente chesi trattasse di dividendi, per cui aveva applicato l’imposta del 27% e, di seguitochiesto il rimborso dell’intera somma pagata, in luogo della sola differenza tral’aliquota applicata del 27% e quella dovuta del 10%) l’assoluta cripticità delladocumentazione posta a riprova del pagamento degli interessi alla OneLife,aggravata dalla scelta di operare a mezzo di fondi interni, di un intermediario edi un depositario dei titoli. Né, ad avviso dell’Agenzia, assumeva alcun rilievo ilriferimento alla circostanza – evidenziata nella sentenza di rinvio n. 27305 del2023 – che la società contribuente “risultava pacificamente la destinataria finaledel flusso finanziario e soggetto del tutto autonomo rispetto all’istitutointermediario presso il quale aveva accesso un conto corrente”, dovendo taleaffermazione essere inserita nell’intero periodo nel quale la Corte avevaevidenziato la assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata inordine alla ritenuta insussistenza in capo alla contribuente del diritto al rimborsosulla base della documentazione prodotta.1.1.Il motivo è infondato.1.2. Nella controversia in esame, avente ad oggetto l’impugnativa del diniego dirimborso parziale della differenza versata in eccesso (€ 1.300.434,43) tra leritenute del 27 per cento, applicate, agli interessi percepiti per gli anni 2007 e2008 sulle obbligazioni Mediobanca, ex art. 27 del D.P.R. 600 del 1973(sull’erroneo presupposto da parte della banca depositaria che si trattasse didividendi) e quelle dovute con l’aliquota del 10% prevista dall’art. 11 dellaConvenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da Italia e Lussemburgo,questa Corte, con la sentenza n. 27305 del 2023, ha accolto il ricorso dellacontribuente avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 468 del 2019,ritenendo fondati sia il primo motivo (con il quale era stato dedotto il difettoNumero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026assoluto di motivazione e/o la motivazione manifestamente illogica) che ilsecondo (con il quale era stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 cod. civ.). Nella detta pronuncia, questa Corte ha ritenuto lamotivazione della sentenza di appello assolutamente carente in ordine allaasserita insufficienza della documentazione prodotta dalla società a comprovarel’accredito degli interessi alla medesima. In particolare, la CTR aveva, da un lato,apoditticamente negato la rilevanza alle allegazioni probatorie di partecontribuente (“documenti sottoscritti da un funzionario della banca intermediaria-transaction statement- contenenti l’elenco degli interessi corrisposti, perimporti, per altro, non corrispondenti a quelli indicati nei credit voucher relativiai pagamenti effettuati dal depositario all’intermediario”) e, dall’altro, non avevachiarito per quale motivo la prova dell’accredito degli interessi alla societàcontribuente - pacificamente destinataria finale del flusso finanziario e soggettoautonomo rispetto all’istituto intermediario, presso il quale aveva accesso unconto corrente - dovesse fornirsi soltanto con gli estratti del conto corrente.Peraltro, ad avviso della Corte, la CTR avrebbe anche erroneamente applicato lenorme in tema di formazione della prova presuntiva, da un lato, nonconsiderando che le attestazioni dei funzionari della banca intermediariacostituivano dichiarazioni di terzi aventi valore indiziario ex artt. 2727 e 2729c.c. nel processo tributario e, dall’altro, rilevando genericamente talunidisallineamenti numerici tra i valori attestati, peraltro tra importi modesti, cheavrebbero eventualmente giustificato il ricorso ad una consulenza tecnicad’ufficio, senza, peraltro, esaminare i chiarimenti e le rettifiche riassunti intabelle ad opera della contribuente.1.3.Va ricordato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordinea punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella primaipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., alprincipio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre,Numero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma ancheindagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione dellastatuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni edecadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltread estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare lavalutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti,la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, siaconsentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; SU n. 11303 del 2014).1.4.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado, in sede di rinvio, facendoapplicazione del principi di diritto di cui alla sentenza n. 27305 del 2023, haosservato che dalla documentazione (“credit vouchers” e “transactionstatement”) esibita dall’appellante emergeva (“anche se in maniera assaicriptica, tant’è che la OneLife, per consentire alla Corte di decifrarne il contenuto,aveva dovuto profondersi in un’articolata spiegazione”) che gli interessi (al nettodelle imposte) erano stati accreditati su conti correnti aperti presso la bancaintermediaria ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), intestati a duefondi interni alla OneLife (PEL Triple T, e PEL [OSCURATO:PERSONA]), privi di personalitàgiuridica, con conseguente disponibilità giuridica ed economica delle somme daparte della società contribuente, al cui interno operavano i fondi medesimi; conciò, il giudice del rinvio ha accertato – con un apprezzamento in punto di fattonon sindacabile in sede di legittimità – l’effettivo passaggio degli interessi allasocietà contribuente essendo stati questi ultimi accreditati su conti correnti,aperti presso la banca intermediaria, intestati a fondi interni alla medesima,privi di personalità giuridica, per cui “doveva concludersi nel senso che le sommeerano state poste nella disponibilità, giuridica ed economica della [OSCURATO:PERSONA], al cuiinterno essi operavano”. Inoltre, il giudice del rinvio ha evidenziato come, nellastessa sentenza di questa Corte n. 27305 del 2023, fosse stato precisato che lacontribuente “era pacificamente la destinataria finale del flusso finanziario esoggetto del tutto autonomo rispetto all’istituto intermediario, presso il qualeaveva acceso un conto corrente”.Numero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 27 DPR n. 600 del 1973; 2697, 2727 e2729 c.c., per avere la CGT di II grado ritenuto illegittimo il diniego di rimborsosebbene la società contribuente non avesse assolto all’onere di provare ipresupposti del richiesto rimborso. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, iprodotti documenti sottoscritti da un semplice funzionario della RBC Dexia ISB,banca intermediaria, autenticati da un notaio, non avevano alcuna idoneitàprobatoria. Peraltro, la stessa Commissione di secondo grado aveva definito ladocumentazione prodotta dalla società di carattere criptico. Invero, secondo laricorrente, l’unica documentazione idonea a comprovare l’avvenuto accreditodegli interessi sul conto corrente della contribuente e l’effettuazione delleritenute delle quali si chiedeva il rimborso, sarebbe costituita dalle contabilibancarie, non prodotte in giudizio dalla società.2.1.Il motivo è inammissibile.2.3. Invero - a fronte della sentenza n. 27305 del 2023 nella quale venivaprecisato che: 1) la ricorrente aveva riassunto “i flussi finanziari a credito(pag.19 del ricorso) facendo riferimento a specifici allegati, relativi alledichiarazioni di terzi, che nel processo tributario [avevano] valore indiziario aifini della prova presuntiva ex artt.2727 e 2729 cod.” senza che la C.T.R. avessepalesato “le argomentazioni logiche a supporto della decisione adottata, adeccezione del generico rilievo di taluni disallineamenti numerici tra i valorigiustificato il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, a fronte delleallegazioni di parte contribuente”; 2) “la società, invero, [aveva] offerto nelgiudizio di merito chiarimenti e rettifiche riassunti in tabelle (riportate a pag.6del ricorso), delle quali mancava qualsivoglia esame e traccia, persino grafica,nella decisione impugnata, che appariva strutturalmente e funzionalmentedeficitaria” – il giudice del rinvio ha apprezzato la valenza indiziaria delleNumero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026nello stesso ricorso, autenticate da un notaio] quali dichiarazioni di terziritenendo - con un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità -che, seppure in “maniera assai criptica”, “tanto era vero che la [OSCURATO:PERSONA] si eradovuta profondere in una articolata spiegazione”- e, dunque, prendendo inconsiderazione proprio “i chiarimenti e le rettifiche offerti dalla contribuente nelgiudizio di merito riassunti nelle tabelle (riportate a pag.6 del ricorso)” - daiprodotti “transaction statement” (documenti sottoscritti da un funzionario dellabanca intermediaria contenenti l’elenco degli interessi corrisposti) e dai “creditvouchers” (relativi ai pagamenti effettuati dal depositario all’intermediario)risultasse l’effettivo accredito degli interessi su conti correnti, aperti presso labanca intermediaria, intestati a fondi interni alla [OSCURATO:PERSONA], privi di personalitàgiuridica. Invero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass.37623/22). Va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui“È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente,una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ord. n. 18721del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., n.19945/2021).3.In conclusione, il ricorso va rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesaNumero registro generale 1478/2025Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 12136/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro13.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi perspese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti