CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25338/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui la stessa era stata sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 2 ottobre 2017 fino al 20.03.2018, per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, per aver concorso al traffico di sostanze stupefacenti gestito dal compagno [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], attinta dal provvedimento cautelare del 30 settembre/2 ottobre 2017, confermato in sede di riesame il 19.10.2017 era stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Salerno con sentenza n.166/2018, alla pena di giustizia, successivamente con sentenza della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile il 9.09.2019 era stata assolta per non aver commesso il fatto La Corte di merito ha disatteso la richiesta della sunnominata avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in quanto nei colloqui in carcere con il compagno [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto di una lettera destinata allo stesso Colonico dalle conversazioni intercorse tra il Matteo e il padre Antonio risultava che quest'ultimo affiancava la Landi coadiuvandola nella risoluzione delle difficoltà insorte con i creditori del figlio in particolare con tale Alfredo cui dovevano essere consegnata la maggior parte del quantitativo di droga (fol 5 e 6), custodita presso l'abitazione di Rosannilia ex moglie del Calonico. La condotta così delineata, sebbene in sé non penalmente rilevante, ha indotto la Corte di merito a ravvisare, gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre la Landi, con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in punto di colpa grave omettendo di valutare le ragioni assolutorie della sentenza di merito che aveva escluso la conoscenza da parte della Landi dell'esistenza di sostanza stupefacente custodita a casa dell'ex moglie del compagno e ciò anche alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato; con memoria scritta, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale. 2. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars construens, tiene conto degli dei fatti storici non smentiti dai giudici di merito desunti dal contenuto di intercettazioni e di conversazioni in carcere specificatamente indicate a fol 5 e 6 della ordinanza, di acquisizioni documentali tra cui la lettera indirizzata dalla Landi al compagno dalle quali era possibile desumere una interlocuzione della stessa nella gestione dei rapporti con gli altri componenti della famiglia e i fornitori- creditori del Calonico mentre quest'ultimo era ristretto in carcere. 2.1. In conclusione il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Le condotte sopra indicate se non sono state ritenute sufficienti ad integrare quel contributo qualificante alla condotta delittuosa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti nella specie cocaina, addebitata al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiesto per la sussistenza del reato contestato sono elementi che la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, ha valorizzato per ritenere la condotta del ricorrente gravemente ostativa in quanto sul piano logico si è presta ad essere contigua a quella criminale e comunque idonea ad indurre in errore l'[OSCURATO:PERSONA] nell'emissione della custodia cautelare agli arresti domiciliari. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusio