CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dai difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici d.ssa [OSCURATO:PERSONA] e d.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale, i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA], sebbene riferibili al medesimo e ampio contesto associativo 'ndranghetistico oggetto del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati di [OSCURATO:PERSONA], erano storicamente diversi e scindibili da quelli ascritti agli originari coimputati nel diverso procedimento, attinente specificamente all'articolazione di 'ndrangheta operante nei territori di Ionadi e Filandari. Nessuna valutazione di merito era stata effettuata nella sentenza del 7/10/2020 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante si facesse riferimento ad alcuni segmenti fattuali a lui riferibili. La Corte ricordava che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta dallo stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto, non integra un'ipotesi di ricusazione. L'istanza veniva, quindi, ritenuta manifestamente infondata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Il procedimento "Nemea", al quale avevano partecipato i due magistrati ricusati, era stato celebrato sostanzialmente anche con riferimento ai fatti oggetto del capo A del procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] nel quale è imputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le contestazioni concernenti la partecipazione ad associazioni di stampo mafioso formulate nei due procedimenti coincidono. Il ricorrente ricorda che uno dei due magistrati aveva chiesto di astenersi, senza essere autorizzato. Nel processo Nemea era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento alla sua estensione nell'intero territorio calabrese e in altre parti del territorio nazionale ed estero, di cui era al vertice [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, al capo A dell'imputazione del processo "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come "Crimine" per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dal "Crimine" di Polsi e storico detentore del potere 'ndranghetistico formale e sostanziale su tutta la zona del vibonese, vertice assoluto dell'intera area. Inoltre, l'ordinanza ammetteva che, nella sentenza del processo Nemea, erano stati descritti alcuni fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era descritto come il vertice dell'area cui facevano parte le associazioni criminali e se venivano descritti alcuni fatti a lui attribuiti, evidentemente nei suoi confronti erano state espresse valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità: i due magistrati ricusati avevano manifestato il proprio convincimento giudicando la medesima associazione criminale ritenuta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ricorda la necessità che il giudice sia ed appaia terzo, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2000, e sottolinea che anche una valutazione incidentale espressa nei confronti del terzo determina incompatibilità, pur se oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria (Corte Costituzionale, n. 124 del 1992). Inoltre, il fatto contestato era il medesimo nei due processi: il reato associativo formulato nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], per i quattro imputati, era stato riunito al procedimento avente ad oggetto i reati - fine che, fin dall'inizio, era stati contestati come finalizzati alla concretizzazione dell'esistenza e della sopravvivenza della cosca Soriano. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale insiste nelle considerazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La dichiarazione di ricusazione e il ricorso si fondano su due sentenze della Corte Costituzionale: la n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata; e la n. 283 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.Secondo il ricorrente, il capo di imputazione associativo contestato nel processo Nemea, alla cui sentenza avevano contribuito i magistrati ricusati, è il medesimo di quello formulato nel processo [OSCURATO:PERSONA], atteso che la cosca Soriano era semplicemente un'articolazione della 'ndrangheta vibonese, al cui vertice era posto [OSCURATO:PERSONA]; lo affermava la stessa sentenza "Nemea", che riferiva che il procedimento avente ad oggetto il reato associativo, per quegli imputati, era stato fatto transitare, mediante riunione, in quello avente ad oggetto i reati - fine. 2. Lo snodo è la verifica dell'avvenuta "valutazione" da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del processo Nemea, della posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua responsabilità penale: in effetti, di per sé non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730). 3. Ebbene: su questo punto decisivo, la motivazione del provvedimento impugnato appare contraddittoria o, quanto meno, elusiva. L'ordinanza ammette che la sentenza nel procedimento Nemea faccia riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e ad alcuni "segmenti fattuali" allo stesso riferibili, ma sostiene che tali riferimenti integrerebbero soltanto la "mera ricostruzione dell'unitario e comune contesto di 'ndrangheta" e non avrebbero comportato alcuna valutazione di merito in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Questi era, sì, indicato come "vertice dell'area cui facevano capo le altre articolazioni criminali", ma nei suoi confronti non erano state espresse valutazioni, neppure superficiali o sommarie, in ordine alla sua responsabilità. Il ricorrente, peraltro, nel sostenere il contrario, riporta un passo della sentenza del procedimento Nemea nel quale si faceva riferimento all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] sui Soriano con riferimento all'estorsione nei confronti di un imprenditore e in occasione di una rapina commessa dal nipote, e si aggiungeva che i Soriano riconoscevano in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], cioè la figura di vertice nel vibonese.La Corte territoriale, tuttavia, non spiega affatto sulla base di quali considerazioni l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come "[OSCURATO:PERSONA]" e la descrizione della sua operatività in questo ruolo nelle due vicende sopra ricordate, da parte del Giudice della sentenza "Nemea", non integrino una valutazione, neppure incidentale, della sua responsabilità penale per il delitto associativo per il quale è imputato nel processo in corso. Non si comprende, in altre parole, a che scopo e a che titolo quegli episodi fossero stati menzionati per dimostrare l'appartenenza dei Soriano alla `ndrangheta: se, cioè, fossero stati considerati episodi effettivamente avvenuti e per quale motivo fossero stati ritenuti significativi per dimostrare la colpevolezza degli imputati per il delitto associativo. Se si trattava di episodi effettivamente avvenuti e ritenuti significativi ai fini della prova della appartenenza alla 'ndrangheta, la figura di [OSCURATO:PERSONA] - a quanto appare - ne era in qualche modo coinvolta, atteso che proprio l'obbedienza alle sue indicazioni, quale "figura di vertice nel vibonese", costituiva un elemento di prova del reato associativo per gli imputati in quel processo giudicati. 4. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio: la Corte territoriale effettuerà una nuova valutazione dei presupposti invocati dalla difesa dell'imputato, tenendo conto che anche una valutazione incidentale del merito della posizione del terzo può giustificare la ricusazione del giudice. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor