CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 05832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Foggia del 18 gennaio 2017, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti con la formula perché il fatto non sussiste. hìt Le ragioni dell'assoluzione riposano nel fatto che il primo giudice aveva escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen. per la presenza di un falso grossolano, sicché, secondo la Corte, sarebbe venuto meno il reato presupposto rispetto a quello di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale, dolendosi del fatto che la Corte avrebbe ritenuto che il reato presupposto rispetto alla ricettazione fosse quello di cui all'art. 474 cod.pen., mentre dalla imputazione risultava contestata la ricezione di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, con la conseguenza che il reato presupposto sarebbe stato quello di cui all'art. 473 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dal capo di imputazione inerente al reato di ricettazione, risulta che la condotta contestata all'imputato era quella di avere ricevuto o acquistato prodotti industriali "oggetto della contraffazione del marchio e/o del segno distintivo". Ne consegue che il reato presupposto deve essere identificato in quello di cui all'art. 473 cod.pen. che punisce la contraffazione dei marchi, e non in quello di cui all'art.474 cod.pen., che punisce, invece, la detenzione per la vendita dei prodotti con marchi contraffatti, condotta cui era finalizzata la ricettazione ma non fungeva da presupposto di essa, secondo quanto indicato nel capo di imputazione e correttamente sottolineato in ricorso. Rimane ininfluente la circostanza che il Tribunale, ritenendo accertato un caso di falso grossolano, avesse assolto l'imputato da tale ultimo reato ex art 474 cod.pen., del pari contestatogli insieme al reato di ricettazione, con una decisione il cui errore di diritto non è più emendabile in quanto non oggetto di impugnazione della parte pubblica. Infatti, deve ricordarsi il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi kA_ del reato di cui all'art. 474 cod. pen., considerato che ferma la diversità della condotta caratterizzanti le due fattispecie, la "res"oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la "eadem ratio" si applica analogo principio (Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 13,kero Messi