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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela generico, in quanto riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque infondata, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dei precedenti penali ostativi gravanti sull'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere it )estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orlando II ni Angelo gØstanzo , i, poslT .\ ,\ Lf I\ cA\CI-1.1 I A- 2 14T4 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela generico, in quanto riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque infondata, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dei precedenti penali ostativi gravanti sull'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere it )estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orlando II ni Angelo gØstanzo , i, poslT .\ ,\ Lf I\ cA\CI-1.1 I A- 2 14T4 IL
Sentenza Cassazione n. 41168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris