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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16328/2026

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el 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformatoin ordine al solo trattamento sanzionatorio la sentenza del Giudice per l’udienza preliminaredel Tribunale di Bergamo che il 24/7/2024 aveva riconosciuto la penale responsabilità diAdeel Ashraf in ordine a due episodi di incendio doloso (capi A e B), ed ai delitti diconcorrenza illecita con violenza o minaccia (capo C), furto tentato in abitazione (capo F),rapina aggravata (capo G) e minaccia (capo H).2.

L’Ashraf, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte territoriale affidandolo a tre motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 133-ter, 169 e 603 cod. proc.pen., violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione, per il mancato esame dellatestimone [OSCURATO:PERSONA], esame al quale era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviatoaccolta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.Rileva il ricorrente che all’udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato el’esame dei testimoni ammessi, la difesa aveva fatto presente che [OSCURATO:PERSONA], principaletestimone di accusa dell’Ashraf, si trovava in Albania in luogo sconosciuto ma era sempre incontatto con il ricorrente, dal quale aveva avuto un figlio e, pertanto, si era resa disponibile aricevere la citazione come testimone eleggendo domicilio presso il suo difensore ai fini dellanotifica della citazione.

La difesa dell’Ashraf aveva documentato, pertanto, di aver inviatotale notifica a mezzo pec, e che il difensore della [OSCURATO:PERSONA] aveva però comunicato l’impossibilità diquesta di comparire in udienza “per motivi di legge”, assicurando che si sarebbe resacomunque disponibile e rendere testimonianza a mezzo di rogatoria internazionale o amezzo di videocollegamento, in modo da non uscire dall’Albania.

Analogamente, anche ladifesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato prova del tentativo di notifica alla stessatestimone non andato a buon fine.Nonostante ciò, il Giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto di non ammettere larichiesta di procedere all’esame della teste con rogatoria internazionale o videoconferenza,disponendo procedersi in assenza della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] per difetto della notifica o,comunque, per il suo mancato intervento, così come, poi, la Corte di Appello aveva rigettatola richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante il predetto esame testimoniale, ritenendocorretta la decisione del primo giudice anche alla luce della sentenza di questa secondasezione della Corte di Cassazione che il 07/01/2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione proposto avverso l’ordinanza del GUP che aveva ritenuto non perfezionata lanotifica della citazione alla testimone e rigettato la richiesta di audizione della testimonemediante rogatoria internazionale, non riconoscendo il carattere di abnormità di taleordinanza.A sostegno dell’impugnazione il ricorrente invoca anche i princìpi riconosciuti da questaCorte di Cassazione - che si assumono male interpretati dalla Corte territoriale - secondo cui“in tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, lamancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla suaescussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza perl'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata almomento dell'ammissione del rito” (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, Ettalhaoui, Rv. 284636-01).Il ricorrente a tal proposito censura anche le perplessità espresse dalla Corte di appelloin ordine alla necessità dell’esame della [OSCURATO:PERSONA], adducendo che le dichiarazioni di questaavrebbero costituito “la linfa argomentativa principale per la ricostruzione degli eventichiave”.2.2.

Con il secondo motivo di impugnazione l’Ashraf ha dedotto la violazione dilegge, con riferimento agli artt. 60 e ss. e 350 e ss. cod. proc. pen., per essersi fondato ilgiudizio di condanna anche sulle “spontanee dichiarazioni” rese ai Carabinieri il 03/11/2021dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] - già indicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] come complice nellarapina di cui al capo G) - senza l’assistenza del difensore, nel difetto di motivazione in ordinealla spontaneità di tali dichiarazioni, e senza considerare gli elementi, indicati dalla difesa,dai quali emergeva, al contrario, proprio la mancanza di tale spontaneità, essendo stato ilpredetto convocato senza difensore, a distanza di due anni dai fatti, proprio per renderedichiarazioni, e risultando dal verbale che questo iniziava con domande e risposte, aconferma della mancanza dell’asserita spontaneità.Ulteriore elemento che smentisce la spontaneità delle dichiarazioni viene ravvisato dalricorrente nell’indicazione del valore della merce sottratta, come di 12.000 euro, comeindicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in difformità di quanto dichiarato invece, dalla persona offesa indenuncia (20.000 euro).Infine, ad avviso del ricorrente anche le intercettazioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era statosottoposto rivelerebbero il carattere non spontaneo delle dichiarazioni, perché rese sotto lepressioni dei Carabinieri, fino alla minaccia di un arresto.2.3.

Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio dimotivazione in ordine alle lacune, rettifiche, contraddizioni delle dichiarazioni della Zirievidenziate con l’atto di appello, nonché il vizio di motivazione rispetto alle prove chesmentirebbero le dichiarazioni della predetta.

Ha evidenziato, a tal fine, la frammentarietàdelle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], rilasciate “a rate” in quattro occasioni, solo nell’ultima riferendo ilruolo di basista del [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di un’accurata verifica dell’attendibilità dellateste, che nutriva un profondò risentimento nei confronti dell’imputato; l’insufficienza delleconsiderazioni della Corte in ordine all’attendibilità dì un ricordo del giorno preciso dellarapina, due anni dopo il fatto, in contraddizione con l’assunto secondo cui la smentita delledichiarazioni della teste, che aveva riferito di aver telefonato due volte all’Ashraf la mattinadella rapina, si giustificherebbe con un ricordo non lucido dei fatti, due anni dopo il loroaccadimento; la mancata considerazione dell’impossibilità di verificare tutte le circostanzeprecise fornite per dare credibilità al racconto; l’illogicità della motivazione laddove avevaritenuto che l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di ritrattare le sue dichiarazioni sarebbe confermadella veridicità di queste; l’insussistenza delle asserite conferme che le dichiarazioni dellaZiri avrebbero ricevuto dalla denuncia del Laurentino, addetto alle slot di cui al capo G)dell’imputazione; la mancata valutazione della possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accusato ilLacirignola per vendicarsi contro lo stesso – oltre che contro il compagno – per avere ilpredetto coperto il tradimento di quest’ultimo quando si recava nel bar della moglie dellostesso [OSCURATO:PERSONA] per incontrare l’amante; la mancata valorizzazione degli elementi indicatiper smentire la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel locale poi incendiato, cosìCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione dilegittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2.

Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto, comegià rilevato da Corte di Cassazione con la sentenza n. 8397/2025, legittimamente il Giudiceper l'udienza preliminare con ordinanza del 25/06/2024 ha rigettato la richiesta difensiva diaudizione di [OSCURATO:PERSONA] tramite rogatoria ritenendo che la notifica della citazione a comparirealla testimone non risultasse perfezionata, non essendovi alcuna certezza in ordine allaeffettiva elezione di domicilio della predetta presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diDurazzo, e difettando anche ogni sottoscrizione in calce alla richiesta di citazione.Correttamente, peraltro, il GUP ha rilevato che la notifica della testimone davanti all’Autoritàgiudiziaria italiana avrebbe dovuto svolgersi nelle forme della rogatoria internazionaleprevista dagli artt. 727 ss. cod. proc. pen., integrata dalla convenzione stipulata tra Italia edAlbania, adempimento mai richiesto all'atto della presentazione dell'istanza di giudizioabbreviato condizionato.

Legittimamente, pertanto, il primo giudice ha revocato una delleprove orali alle quali l'imputato aveva condizionato il rito alternativo, ritenendo nonadempiuto l'onere di citazione del testimone che incombeva sullo stesso imputato.Questa Corte di legittimità, peraltro, riconosce che, in tema di giudizio abbreviatocondizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste perl'udienza non comporta l' "automatica decadenza" della parte richiedente dalla prova, maconsente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo checomporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova,ovvero sia necessario differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva(Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922-01;Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023,Ettalhaoui, Rv. 284636-01).

Se è vero, poi, che tale valutazione non può prescindere dalrilievo che la stessa sia già stata effettuata al momento dell'ammissione del rito (così Sez. 2,n. 25136 del 07/03/2023 cit.), deve altresì rilevarsi che, nel caso in esame, con l'istanza digiudizio abbreviato non era stato richiesto di procedere all’esame della teste medianterogatoria internazionale, né era stata richiesto di procedersi a tale esame mediantevideoconferenza o altra forma di trasmissione audiovisiva ai sensi dell’art. 729-quater cod.proc. pen.

L’esame testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] con le forme ordinarie, ammesso dal GUP, si ècosì rivelato impossibile ed il ricorrente nemmeno ha dedotto, prima ancora chedocumentato, che tale impossibilità fosse dovuta a circostanze imprevedibili e sopravvenute.Per contro, la Corte territoriale, con ordinanza in data del 27/03/2025, nel respingere larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria con l’esame della predetta testimone, con unpercorso argomentativo poi espressamente richiamato dalla sentenza impugnata ed immuneda vizi logici o giuridici, ha rilevato, da un lato, che la richiesta di giudizio abbreviatocondizionato nemmeno aveva indicato le ragioni in ordine alla necessità di un nuovo esamedella testimone, a fronte delle reiterate dichiarazioni rese da questa in fase di indagine, né viaveva provveduto il GUP nell’ammettere il rito subordinato all’esame di tre testimoni e,dall’altro, ha correttamente osservato che l’esame della [OSCURATO:PERSONA] mediante rogatoriainternazionale non è compatibile con “le esigenze di speditezza ed economia processuale”richiamate dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.Da qui la piena conformità al disposto dell’art. 603 cod. proc. pen. del provvedimento dirigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria con l’esame della testimone a mezzo dirogatoria internazionale.3.

E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Ashraf ha dedottola violazione di legge, con riferimento agli artt. 60 e ss. e 350 e ss. cod. proc. pen., peressersi fondato il giudizio di condanna anche sulle “spontanee dichiarazioni” rese aiCarabinieri il 03/11/2021 dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], senza l’assistenza del difensore,nel difetto di motivazione in ordine all’asserita spontaneità di tali dichiarazioni, atteso che ilricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che le predettedichiarazioni sarebbero state “rese dal [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna costrizione, in modospontaneo e in un verbale regolarmente sottoscritto”, mentre la sentenza impugnata riferisceespressamente (alla pag. 25) le risultanze di una pluralità di intercettazioni chedimostrerebbero che la decisione del predetto di collaborare con gli inquirenti era stata “deltutto volontaria ed autonoma”, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] non solo confermava la veridicità delleproprie dichiarazioni, ma anticipava persino “l’intenzione di ritrattare in futuro”.

Il ricorrentecontesta l’interpretazione di tali intercettazioni, senza peraltro dedurre un vero travisamentodella prova, nei ristretti limiti in cui questo è ammesso in presenza di cosiddetta "doppiaconforme", né allegare i relativi verbali di trascrizione delle conversazioni di cui si tratta.Soprattutto, però, il ricorso non illustra le ragioni di un’eventuale valenza centrale edirimente delle dichiarazioni di cui si tratta, sicché deve ricordarsi che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è inammissibile per aspecificità ilricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n.31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01).4.

Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo diprospettazioni in fatto già proposte alla Corte di appello e da questa vagliate con un percorsoargomentativo immune da vizi logici e giuridici, con il quale, in relazione a ciascun capo diimputazione, ha dato adeguatamente conto della decisione impugnata.La Corte territoriale risulta aver tenuto adeguatamente conto del “forte senso dirancore” nutrito dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, “per via del tradimento subìto” e dellasua consapevolezza di come ormai il legame affettivo con l’Ashraf fosse “irrimediabilmentecompromesso” ma, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto che ciò non fossesufficiente a ritenere aprioristicamente mendaci le sue narrazioni, ma dovesse piuttostoindurre ad una particolare cautela nella valutazione di queste, così individuando le discrasienel racconto della predetta, attribuite non illogicamente al “lungo lasso temporale” trascorsodai fatti (pag. 24 della sentenza) e verificandone, di volta in volta, la marginalità o perfinol’irrilevanza rispetto alla tenuta logica del racconto.Così, in relazione alla penale responsabilità del ricorrente in ordine agli incendicontestati ai capi A) e B) dell’imputazione ed al delitto di illecita concorrenza con violenza, dicui al capo C), la Corte territoriale ha rilevato che già da intercettazioni telefoniche eraemerso che la [OSCURATO:PERSONA] confidava ad una sua interlocutrice che la responsabilità dell’incendio dicui al capo A) era da attribuire all’ex convivente, ed ha, poi, evidenziato anche unasignificativa pluralità di riscontri esterni al narrato della [OSCURATO:PERSONA].

Tra questi, solo a titolo diesempio, giova ricordare la disponibilità da parte dell’Ashraf di un motociclo osservato dallapolizia giudiziaria in occasione di uno degli episodi di cui si tratta, ma soprattutto la Corte diappello ha individuato significativi riscontri soprattutto nelle accuse formulate dalla personaoffesa, [OSCURATO:PERSONA], che sin dal primo momento aveva indicato quale unico sospettatol’odierno ricorrente, e nelle indicazioni di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) che già in unaconversazione intercettata aveva identificato in un pakistano l’autore dell’incendio, riferendoanche di aver appreso da una discussione tra cittadini albanesi che uno di questi era statoincaricato dall’Ashraf di bruciare il locale concorrente.Analogamente, quanto al più grave delitto cui al capo G), la sentenza impugnata haravvisato molteplici riscontri al narrato della [OSCURATO:PERSONA], rinvenendoli nelle dichiarazioni spontaneedel coimputato [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle qualiquesto avrebbe confermato le sue dichiarazioni, pur anticipando, però, l’intenzione diritrattarle, e nel traffico telefonico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultato sul posto al momentodella rapina e poi diretto verso l’abitazione dell’Ashraf (pag. 25).A fronte di tali convergenti elementi, l’ultimo motivo di ricorso, piuttosto che evidenziaremanifeste illogicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata, tende aprospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cheesula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).

Da qui l’inammissibilità della censura,in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti avizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermatoquando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; percui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformatoin ordine al solo trattamento sanzionatorio la sentenza del Giudice per l’udienza preliminaredel Tribunale di Bergamo che il 24/7/2024 aveva riconosciuto la penale responsabilità diAdeel Ashraf in ordine a due episodi di incendio doloso (capi A e B), ed ai delitti diconcorrenza illecita con violenza o minaccia (capo C), furto tentato in abitazione (capo F),rapina aggravata (capo G) e minaccia (capo H).2. L’Ashraf, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte territoriale affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 133-ter, 169 e 603 cod. proc.pen., violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione, per il mancato esame dellatestimone [OSCURATO:PERSONA], esame al quale era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviatoaccolta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.Rileva il ricorrente che all’udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato el’esame dei testimoni ammessi, la difesa aveva fatto presente che [OSCURATO:PERSONA], principaletestimone di accusa dell’Ashraf, si trovava in Albania in luogo sconosciuto ma era sempre incontatto con il ricorrente, dal quale aveva avuto un figlio e, pertanto, si era resa disponibile aricevere la citazione come testimone eleggendo domicilio presso il suo difensore ai fini dellanotifica della citazione. La difesa dell’Ashraf aveva documentato, pertanto, di aver inviatotale notifica a mezzo pec, e che il difensore della [OSCURATO:PERSONA] aveva però comunicato l’impossibilità diquesta di comparire in udienza “per motivi di legge”, assicurando che si sarebbe resacomunque disponibile e rendere testimonianza a mezzo di rogatoria internazionale o amezzo di videocollegamento, in modo da non uscire dall’Albania. Analogamente, anche ladifesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato prova del tentativo di notifica alla stessatestimone non andato a buon fine.Nonostante ciò, il Giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto di non ammettere larichiesta di procedere all’esame della teste con rogatoria internazionale o videoconferenza,disponendo procedersi in assenza della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] per difetto della notifica o,comunque, per il suo mancato intervento, così come, poi, la Corte di Appello aveva rigettatola richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante il predetto esame testimoniale, ritenendocorretta la decisione del primo giudice anche alla luce della sentenza di questa secondasezione della Corte di Cassazione che il 07/01/2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione proposto avverso l’ordinanza del GUP che aveva ritenuto non perfezionata lanotifica della citazione alla testimone e rigettato la richiesta di audizione della testimonemediante rogatoria internazionale, non riconoscendo il carattere di abnormità di taleordinanza.A sostegno dell’impugnazione il ricorrente invoca anche i princìpi riconosciuti da questaCorte di Cassazione - che si assumono male interpretati dalla Corte territoriale - secondo cui“in tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, lamancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla suaescussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza perl'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata almomento dell'ammissione del rito” (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, Ettalhaoui, Rv. 284636-01).Il ricorrente a tal proposito censura anche le perplessità espresse dalla Corte di appelloin ordine alla necessità dell’esame della [OSCURATO:PERSONA], adducendo che le dichiarazioni di questaavrebbero costituito “la linfa argomentativa principale per la ricostruzione degli eventichiave”.2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l’Ashraf ha dedotto la violazione dilegge, con riferimento agli artt. 60 e ss. e 350 e ss. cod. proc. pen., per essersi fondato ilgiudizio di condanna anche sulle “spontanee dichiarazioni” rese ai Carabinieri il 03/11/2021dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] - già indicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] come complice nellarapina di cui al capo G) - senza l’assistenza del difensore, nel difetto di motivazione in ordinealla spontaneità di tali dichiarazioni, e senza considerare gli elementi, indicati dalla difesa,dai quali emergeva, al contrario, proprio la mancanza di tale spontaneità, essendo stato ilpredetto convocato senza difensore, a distanza di due anni dai fatti, proprio per renderedichiarazioni, e risultando dal verbale che questo iniziava con domande e risposte, aconferma della mancanza dell’asserita spontaneità.Ulteriore elemento che smentisce la spontaneità delle dichiarazioni viene ravvisato dalricorrente nell’indicazione del valore della merce sottratta, come di 12.000 euro, comeindicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in difformità di quanto dichiarato invece, dalla persona offesa indenuncia (20.000 euro).Infine, ad avviso del ricorrente anche le intercettazioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era statosottoposto rivelerebbero il carattere non spontaneo delle dichiarazioni, perché rese sotto lepressioni dei Carabinieri, fino alla minaccia di un arresto.2.3. Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio dimotivazione in ordine alle lacune, rettifiche, contraddizioni delle dichiarazioni della Zirievidenziate con l’atto di appello, nonché il vizio di motivazione rispetto alle prove chesmentirebbero le dichiarazioni della predetta. Ha evidenziato, a tal fine, la frammentarietàdelle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], rilasciate “a rate” in quattro occasioni, solo nell’ultima riferendo ilruolo di basista del [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di un’accurata verifica dell’attendibilità dellateste, che nutriva un profondò risentimento nei confronti dell’imputato; l’insufficienza delleconsiderazioni della Corte in ordine all’attendibilità dì un ricordo del giorno preciso dellarapina, due anni dopo il fatto, in contraddizione con l’assunto secondo cui la smentita delledichiarazioni della teste, che aveva riferito di aver telefonato due volte all’Ashraf la mattinadella rapina, si giustificherebbe con un ricordo non lucido dei fatti, due anni dopo il loroaccadimento; la mancata considerazione dell’impossibilità di verificare tutte le circostanzeprecise fornite per dare credibilità al racconto; l’illogicità della motivazione laddove avevaritenuto che l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di ritrattare le sue dichiarazioni sarebbe confermadella veridicità di queste; l’insussistenza delle asserite conferme che le dichiarazioni dellaZiri avrebbero ricevuto dalla denuncia del Laurentino, addetto alle slot di cui al capo G)dell’imputazione; la mancata valutazione della possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accusato ilLacirignola per vendicarsi contro lo stesso – oltre che contro il compagno – per avere ilpredetto coperto il tradimento di quest’ultimo quando si recava nel bar della moglie dellostesso [OSCURATO:PERSONA] per incontrare l’amante; la mancata valorizzazione degli elementi indicatiper smentire la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel locale poi incendiato, cosìCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione dilegittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto, comegià rilevato da Corte di Cassazione con la sentenza n. 8397/2025, legittimamente il Giudiceper l'udienza preliminare con ordinanza del 25/06/2024 ha rigettato la richiesta difensiva diaudizione di [OSCURATO:PERSONA] tramite rogatoria ritenendo che la notifica della citazione a comparirealla testimone non risultasse perfezionata, non essendovi alcuna certezza in ordine allaeffettiva elezione di domicilio della predetta presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diDurazzo, e difettando anche ogni sottoscrizione in calce alla richiesta di citazione.Correttamente, peraltro, il GUP ha rilevato che la notifica della testimone davanti all’Autoritàgiudiziaria italiana avrebbe dovuto svolgersi nelle forme della rogatoria internazionaleprevista dagli artt. 727 ss. cod. proc. pen., integrata dalla convenzione stipulata tra Italia edAlbania, adempimento mai richiesto all'atto della presentazione dell'istanza di giudizioabbreviato condizionato. Legittimamente, pertanto, il primo giudice ha revocato una delleprove orali alle quali l'imputato aveva condizionato il rito alternativo, ritenendo nonadempiuto l'onere di citazione del testimone che incombeva sullo stesso imputato.Questa Corte di legittimità, peraltro, riconosce che, in tema di giudizio abbreviatocondizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste perl'udienza non comporta l' "automatica decadenza" della parte richiedente dalla prova, maconsente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo checomporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova,ovvero sia necessario differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva(Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922-01;Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023,Ettalhaoui, Rv. 284636-01). Se è vero, poi, che tale valutazione non può prescindere dalrilievo che la stessa sia già stata effettuata al momento dell'ammissione del rito (così Sez. 2,n. 25136 del 07/03/2023 cit.), deve altresì rilevarsi che, nel caso in esame, con l'istanza digiudizio abbreviato non era stato richiesto di procedere all’esame della teste medianterogatoria internazionale, né era stata richiesto di procedersi a tale esame mediantevideoconferenza o altra forma di trasmissione audiovisiva ai sensi dell’art. 729-quater cod.proc. pen. L’esame testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] con le forme ordinarie, ammesso dal GUP, si ècosì rivelato impossibile ed il ricorrente nemmeno ha dedotto, prima ancora chedocumentato, che tale impossibilità fosse dovuta a circostanze imprevedibili e sopravvenute.Per contro, la Corte territoriale, con ordinanza in data del 27/03/2025, nel respingere larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria con l’esame della predetta testimone, con unpercorso argomentativo poi espressamente richiamato dalla sentenza impugnata ed immuneda vizi logici o giuridici, ha rilevato, da un lato, che la richiesta di giudizio abbreviatocondizionato nemmeno aveva indicato le ragioni in ordine alla necessità di un nuovo esamedella testimone, a fronte delle reiterate dichiarazioni rese da questa in fase di indagine, né viaveva provveduto il GUP nell’ammettere il rito subordinato all’esame di tre testimoni e,dall’altro, ha correttamente osservato che l’esame della [OSCURATO:PERSONA] mediante rogatoriainternazionale non è compatibile con “le esigenze di speditezza ed economia processuale”richiamate dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.Da qui la piena conformità al disposto dell’art. 603 cod. proc. pen. del provvedimento dirigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria con l’esame della testimone a mezzo dirogatoria internazionale.3. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Ashraf ha dedottola violazione di legge, con riferimento agli artt. 60 e ss. e 350 e ss. cod. proc. pen., peressersi fondato il giudizio di condanna anche sulle “spontanee dichiarazioni” rese aiCarabinieri il 03/11/2021 dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], senza l’assistenza del difensore,nel difetto di motivazione in ordine all’asserita spontaneità di tali dichiarazioni, atteso che ilricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che le predettedichiarazioni sarebbero state “rese dal [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna costrizione, in modospontaneo e in un verbale regolarmente sottoscritto”, mentre la sentenza impugnata riferisceespressamente (alla pag. 25) le risultanze di una pluralità di intercettazioni chedimostrerebbero che la decisione del predetto di collaborare con gli inquirenti era stata “deltutto volontaria ed autonoma”, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] non solo confermava la veridicità delleproprie dichiarazioni, ma anticipava persino “l’intenzione di ritrattare in futuro”. Il ricorrentecontesta l’interpretazione di tali intercettazioni, senza peraltro dedurre un vero travisamentodella prova, nei ristretti limiti in cui questo è ammesso in presenza di cosiddetta "doppiaconforme", né allegare i relativi verbali di trascrizione delle conversazioni di cui si tratta.Soprattutto, però, il ricorso non illustra le ragioni di un’eventuale valenza centrale edirimente delle dichiarazioni di cui si tratta, sicché deve ricordarsi che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è inammissibile per aspecificità ilricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n.31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01).4. Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo diprospettazioni in fatto già proposte alla Corte di appello e da questa vagliate con un percorsoargomentativo immune da vizi logici e giuridici, con il quale, in relazione a ciascun capo diimputazione, ha dato adeguatamente conto della decisione impugnata.La Corte territoriale risulta aver tenuto adeguatamente conto del “forte senso dirancore” nutrito dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, “per via del tradimento subìto” e dellasua consapevolezza di come ormai il legame affettivo con l’Ashraf fosse “irrimediabilmentecompromesso” ma, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto che ciò non fossesufficiente a ritenere aprioristicamente mendaci le sue narrazioni, ma dovesse piuttostoindurre ad una particolare cautela nella valutazione di queste, così individuando le discrasienel racconto della predetta, attribuite non illogicamente al “lungo lasso temporale” trascorsodai fatti (pag. 24 della sentenza) e verificandone, di volta in volta, la marginalità o perfinol’irrilevanza rispetto alla tenuta logica del racconto.Così, in relazione alla penale responsabilità del ricorrente in ordine agli incendicontestati ai capi A) e B) dell’imputazione ed al delitto di illecita concorrenza con violenza, dicui al capo C), la Corte territoriale ha rilevato che già da intercettazioni telefoniche eraemerso che la [OSCURATO:PERSONA] confidava ad una sua interlocutrice che la responsabilità dell’incendio dicui al capo A) era da attribuire all’ex convivente, ed ha, poi, evidenziato anche unasignificativa pluralità di riscontri esterni al narrato della [OSCURATO:PERSONA]. Tra questi, solo a titolo diesempio, giova ricordare la disponibilità da parte dell’Ashraf di un motociclo osservato dallapolizia giudiziaria in occasione di uno degli episodi di cui si tratta, ma soprattutto la Corte diappello ha individuato significativi riscontri soprattutto nelle accuse formulate dalla personaoffesa, [OSCURATO:PERSONA], che sin dal primo momento aveva indicato quale unico sospettatol’odierno ricorrente, e nelle indicazioni di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) che già in unaconversazione intercettata aveva identificato in un pakistano l’autore dell’incendio, riferendoanche di aver appreso da una discussione tra cittadini albanesi che uno di questi era statoincaricato dall’Ashraf di bruciare il locale concorrente.Analogamente, quanto al più grave delitto cui al capo G), la sentenza impugnata haravvisato molteplici riscontri al narrato della [OSCURATO:PERSONA], rinvenendoli nelle dichiarazioni spontaneedel coimputato [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle qualiquesto avrebbe confermato le sue dichiarazioni, pur anticipando, però, l’intenzione diritrattarle, e nel traffico telefonico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultato sul posto al momentodella rapina e poi diretto verso l’abitazione dell’Ashraf (pag. 25).A fronte di tali convergenti elementi, l’ultimo motivo di ricorso, piuttosto che evidenziaremanifeste illogicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata, tende aprospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cheesula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Da qui l’inammissibilità della censura,in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti avizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermatoquando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; percui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris