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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 23601/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione da lui sofferta dal 13 giugno 2019 al 13 giugno 2020.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non è stato correttamente considerato il comportamento complessivo durante l'intero periodo di cui trattasi trascorso agli arresti domiciliari, ma ci si è soffermati solo sulla mancanza della previa comunicazione del rientro a casa della convivente del condannato e della visita di un amico, testimone di Geova, così essendo mancata ogni verifica circa la partecipazione al trattamento rieducativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato ha preso in considerazione le deduzioni devolute con l'atto di reclamo concernenti le visite non autorizzate ricevute dal condannato durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, nonché la presenza, del pari non autorizzata, nell'abitazione di esecuzione della misura, della donna indicata quale convivente del ricorrente.

Il Tribunale ha al riguardo appropriatamente spiegato che le giustificazioni addotte non possono risultare idonee a inficiare la decisione in ordine al rigetto del reclamo, non smentendo che Conte non abbia provveduto in tutti i casi a chiedere le preventive autorizzazioni.

Si è offerta così una confutazione che deve rapportarsi al genere di decisione da assumere in ordine alla concessione della liberazione anticipata in ragione della positiva partecipazione al trattamento, che nel caso degli arresti domiciliare richiede primariamente l'esatta e puntale comunicazione di tutte le circostanze che possono rilevare per assicurare i dovuti controlli.

Alle risposte motivatamente intervenute, il ricorso oppone ricostruzioni rivalutative dei fatti di cui sopra senza poter smentire i profili di rilevanza come apprezzati in sede di merito.

Inoltre, la difesa introduce altre critiche - riferite all'aspetto della valutazione complessiva del comportamento nei semestri considerati - che però non risultano previamente sottoposte all'esame di merito del Tribunale attraverso la loro rituale deduzione in sede di reclamo.

Si tratta in ogni caso di rilievi che non si confrontano con la reiterazione degli episodi apprezzati e che per la loro genericità non spiegano quali altri indicatori, in positivo, avrebbero dovuto considerarsi nella particolare condizione dell'esecuzione della detenzione domiciliare.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. igetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. osi deciso il 6 aprile 2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione da lui sofferta dal 13 giugno 2019 al 13 giugno 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non è stato correttamente considerato il comportamento complessivo durante l'intero periodo di cui trattasi trascorso agli arresti domiciliari, ma ci si è soffermati solo sulla mancanza della previa comunicazione del rientro a casa della convivente del condannato e della visita di un amico, testimone di Geova, così essendo mancata ogni verifica circa la partecipazione al trattamento rieducativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato ha preso in considerazione le deduzioni devolute con l'atto di reclamo concernenti le visite non autorizzate ricevute dal condannato durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, nonché la presenza, del pari non autorizzata, nell'abitazione di esecuzione della misura, della donna indicata quale convivente del ricorrente. Il Tribunale ha al riguardo appropriatamente spiegato che le giustificazioni addotte non possono risultare idonee a inficiare la decisione in ordine al rigetto del reclamo, non smentendo che Conte non abbia provveduto in tutti i casi a chiedere le preventive autorizzazioni. Si è offerta così una confutazione che deve rapportarsi al genere di decisione da assumere in ordine alla concessione della liberazione anticipata in ragione della positiva partecipazione al trattamento, che nel caso degli arresti domiciliare richiede primariamente l'esatta e puntale comunicazione di tutte le circostanze che possono rilevare per assicurare i dovuti controlli. Alle risposte motivatamente intervenute, il ricorso oppone ricostruzioni rivalutative dei fatti di cui sopra senza poter smentire i profili di rilevanza come apprezzati in sede di merito. Inoltre, la difesa introduce altre critiche - riferite all'aspetto della valutazione complessiva del comportamento nei semestri considerati - che però non risultano previamente sottoposte all'esame di merito del Tribunale attraverso la loro rituale deduzione in sede di reclamo. Si tratta in ogni caso di rilievi che non si confrontano con la reiterazione degli episodi apprezzati e che per la loro genericità non spiegano quali altri indicatori, in positivo, avrebbero dovuto considerarsi nella particolare condizione dell'esecuzione della detenzione domiciliare. Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. igetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. osi deciso il 6 aprile 2022. Il Consigliere est
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