CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Roma il 12/11/1985 avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere ceduto sostanza stupefacente a un uomo non identificato per 20 euro e per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina contenuta in tre involucri termosaldati del peso di circa 0,4 grammi ciascuno nonché eroina contenuta in un involucro, del peso di circa 0,4 grammi circa. 2. Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] e si lamenta che la Corte territoriale ha obliterato quanto dedotto nelle note scritte in sostituzione dell'udienza in cui si evidenziava che il capo d'imputazione recava un errore circa la data del commesso reato, indicata in 16 gennaio 2016 in 1luogo del 16 gennaio 2019. Errore ritenuto non banale in quanto la data appare necessaria per garantire l'effettività del contraddittorio. 3. il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che l'argomento non è stato affatto obliterato dalla Corte territoriale che ha proceduto alla correzione dell'errore materiale recato nella data di imputazione senza che da ciò sia derivata alcuna lesione del diritto di difesa. Dagli atti emergeva il tempo di consumazione del reato (16 gennaio 2019) giudicato dal Tribunale con la sentenza del 28.2.2019, proprio in virtù del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato colto nella disponibilità dello stupefacente e aveva immediatamente collaborato con le forze dell'ordine e spiegando al giudice di essere giunto sul posto in taxi per acquistare le quattro tosi trovate in suo possesso. Egli, dunque, ha avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01). L'errore era dunque evincibile agevolmente dalla lettura degli atti processuali e non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa, invero, neppure allegato se non genericamente. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M