CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 10260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 164/25 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato “non doversi procedere per intervenuta remissione tacita di querela” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di minaccia. Deduce coi due motivi articolati, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla erronea dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta remissione tacita di querela da parte della persona offesa, per non essere, essa, risultata presente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove la stessa si era recata in Tribunale ed era rimasta in attesa di essere chiamata per essere sentita. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del P.G. è fondato. Ed invero, risulta pacificamente dagli atti – ai quali questa Corte può accedere trattandosi di valutare questione processuale - che la persona offesa era stata previamente avvisata (a mezzo notifica del verbale di udienza datato 3.7.2025) che la sua eventuale assenza alla successiva udienza, fissata per il giorno 6.11.2025 alle ore 9:00, sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela e avrebbe comportato remissione tacita della stessa. Orbene, come si desume dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiuso alle ore 9:45, quando il processo è stato chiamato, e quindi definito con l’improcedibilità, la persona offesa era stata indicata come assente in quanto non presente all’interno dell’aula, ma, secondo quanto risulta poi annotato in calce al medesimo verbale, dopo pochi minuti, il giudice, uscito dall’aula a seguito di una pausa dell’udienza, era stato avvicinato dalla persona offesa che – presente sin dalle ore 8,45 come avuto modo di constatare da parte dello stesso giudice - aveva fatto rilevare la sua presenza, sia pure fuori dall’aula, ove si era evidentemente intrattenuta in attesa di essere chiamata. Discende che all’omessa comparizione della persona offesa all’udienza non può essere attribuita quella valenza di tacita remissione della querela cui faceva espresso riferimento l’avviso di convocazione della medesima, dal momento che la persona offesa si era recata in Tribunale per presenziare all’udienza e che, verosimilmente, per un mero disguido non era risultata presente all’interno dell’aula all’atto della chiamata del processo. La mancata comparizione al processo del querelante, citato come testimone e previamente avvisato delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale assenza, affinché possa essere interpretata come volontà di desistere dall'istanza di punizione deve risultare in maniera univoca dal verbale dell’udienza. Sicché ove risulti invece che l’assenza del querelante sia dovuta ad un mero disguido legato – come verosimilmente nel caso di specie – alla chiamata del processo e dei testimoni, non si può attribuire a quell’assenza il significato di una volontaria mancata comparizione all’udienza idonea a configurare remissione della querela. Del resto, come ribadito di recente da questa Corte, in tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 – 01); e nel caso di specie lo stesso giudice dà atto di aver notato la presenza della persona offesa fuori dall’aula, anche prima dell’inizio dell’udienza. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata e che gli atti devono essere trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/02/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]