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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 31638/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12927-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a progetto R.G.N. 12927/2019 Cron.

Rep.

Ud. 17/10/2023 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 27/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, volta all’accertamento e alla declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 62 e 69 D.lgs. n. 276/2003, della nullità dei tre contratti di lavoro a progetto, rispettivamente dal 5.9.2011 al 15.11.2011, dal 23.11.2011 al 31.1.2012 e dal 15.2.2012 al 30.6.2012, stipulati tra le parti, con conseguente riconoscimento della reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 21.1.2010 al 29.12.2012, con condanna al pagamento della somma di euro 89.648,75 (o di quella altra somma maggiore o minore) oltre accessori, ex art. 2099 cc e 36 Cost. e regolarizzazione contributiva assicurativa e previdenziale.

2. La Corte di appello d ell’ Aquila, con la sentenza n. 629/2018, ha confermato la decisione di prime cure rilevando, in relazione ai proposti motivi di gravame, che: a) correttamente il Tribunale aveva individuato il contenuto delle domande proposte concernenti la declaratoria di nullità dei contratti per non essere stato specificato il progetto nonché la asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riguardo alle modalità di concreto svolgimento del rapporto di lavoro; b) il progetto e/o gli obiettivi dei contratti (ottimizzazione dell’utilizzo del parco attrezzi attraverso il controllo di gestione del processo di qualità) erano specificamente indicati e risultant i in forma scritta; c) dalle dichiarazioni dei testi escussi non erano emersi elementi idonei a provare la sussistenza dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, come costantemente intesi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non era stato dimostrato l’assoggettamento del Vasile al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl.

4. La società ha presentato memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69 commi 1, 2 e 3 D.lgs. n. 276/2003 nonché degli artt. 2728 e 2729 cc e dell’art. 2094 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che non ricorresse la nullità dei contratti a progetto da esso lavoratore sottoscritti, con conseguente conversione degli stessi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, perché in detti contratti, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, pur essendo stato indicato un progetto, non era stato indicato anche il risultato finale cui si mirava e che giustificava l’utilizzo di tale forma contrattuale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cc, anche in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale era stato fondato sul mancato presupposto che la individuazione della legge applicabile al rapporto dedotto in giudizio non fosse prodromica alla qualificazione stessa del rapporto e, quindi, non poteva essere esclusa la sussunzione della fattispecie alla disciplina dell’art. 2094 cc per l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dai contratti a progetto stipulati con la Boscafin Italia, trattandosi di soggetto controllato e collegato.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per il tramite di cui all’art. 132 n. 4 cpc e in relazione agli artt. 112 e 161 co. 1 cpc, per non essersi pronunciata la Corte territoriale sulle critiche mosse alla pronuncia di primo grado, in particolare sulla sussistenza della subordinazione fondata sotto il profilo tecnico-funzionale e sotto l’aspetto della cd. doppia alienità (Boscafin e [OSCURATO:PERSONA]).

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 36 Cost. e dell’art. 1 co. 772 legge n. 296/2006 e la violazione dell’art. 63 del D.lgs. n. 276/2003 e 36 Cost. perché, indipendentemente dal riconoscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la Corte distrettuale non aveva valutato la richiesta di riconoscimento del compenso sufficiente ex art. 36 Cost, per l’attività prevista dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.12.2012.

6. Il primo motivo non è fondato.

7. In punto di diritto, la statuizione della Corte territoriale è conforme, oltre al precedente di legittimità richiamato (Cass. n. 24379/2017), anche alla successiva ordinanza (Cass. n. 5418/2019) secondo cui, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico -senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro.

8. In punto di fatto, poi, con un accertamento adeguatamente motivato, i giudici di seconde cure hanno fornito una interpretazione plausibile delle clausole dei contratti a progetto sottolineando che, comunque, isolavano un programma di attività di cui si apprezzava la finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto dell’impresa: e ciò era sufficiente per considerare descritto sia l’oggetto che le finalità del progetto/programma di lavoro che il Vasile avrebbe dovuto compiere.

9. E’ opportuno ricordare che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022): tali specifiche doglianze, nei termini di cui sopra delineati, non sono state, però articolate nel caso in esame.

10. Il secondo ed il terzo motivo, da scrutinare congiuntamente per la loro interferenza, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

11. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.

12. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

13. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

14. Deve, poi, sottolinearsi che l 'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali -avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021).15.

Nel caso de quo la Corte territoriale ha precisato che nessuna prova era stata raggiunta proprio in ordine all’assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società resistente, con un accertamento che, riguardando profili generali come l’obbligo dell’osservanza di un orario prestabilito e la necessità di richiedere permessi o autorizzazione per assentarsi, sono riferibili a tutta l’attività lavorativa del Vasile e, quindi, anche ad una possibile interferenza di una terza società controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl.

16. In altri termini, se è emerso che la prestazione lavorativa dell’odierno ricorrente, riferita agli stipulati contratti a progetto, non era caratterizzata dai caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, tale accertamento di merito è valido nei confronti di ogni impresa che, nell’ambito della prestazione lavorativa, si sia confrontata con il lavoratore, sicché alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è sussistente nell’operato della Corte distrettuale.

17. Infine, anche il quarto motivo non è meritevole di accoglimento.

18. Dalla impostazione decisionale dei giudici di seconde cure si rileva implicitamente il rigetto della richiesta di riconoscimento del compenso sufficiente ex art. 36 Cost. per l’attività prestata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.12.2012, atteso che tale tutela è pacificamente applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato, non a quelli parasubordinati (per tutte Cass. n. 1245/89), e la subordinazione, come sopra precisato, nel caso in esame è stata esclusa.

19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.21.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12927-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a progetto R.G.N. 12927/2019 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 27/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, volta all’accertamento e alla declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 62 e 69 D.lgs. n. 276/2003, della nullità dei tre contratti di lavoro a progetto, rispettivamente dal 5.9.2011 al 15.11.2011, dal 23.11.2011 al 31.1.2012 e dal 15.2.2012 al 30.6.2012, stipulati tra le parti, con conseguente riconoscimento della reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 21.1.2010 al 29.12.2012, con condanna al pagamento della somma di euro 89.648,75 (o di quella altra somma maggiore o minore) oltre accessori, ex art. 2099 cc e 36 Cost. e regolarizzazione contributiva assicurativa e previdenziale. 2. La Corte di appello d ell’ Aquila, con la sentenza n. 629/2018, ha confermato la decisione di prime cure rilevando, in relazione ai proposti motivi di gravame, che: a) correttamente il Tribunale aveva individuato il contenuto delle domande proposte concernenti la declaratoria di nullità dei contratti per non essere stato specificato il progetto nonché la asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riguardo alle modalità di concreto svolgimento del rapporto di lavoro; b) il progetto e/o gli obiettivi dei contratti (ottimizzazione dell’utilizzo del parco attrezzi attraverso il controllo di gestione del processo di qualità) erano specificamente indicati e risultant i in forma scritta; c) dalle dichiarazioni dei testi escussi non erano emersi elementi idonei a provare la sussistenza dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, come costantemente intesi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non era stato dimostrato l’assoggettamento del Vasile al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl. 4. La società ha presentato memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69 commi 1, 2 e 3 D.lgs. n. 276/2003 nonché degli artt. 2728 e 2729 cc e dell’art. 2094 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che non ricorresse la nullità dei contratti a progetto da esso lavoratore sottoscritti, con conseguente conversione degli stessi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, perché in detti contratti, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, pur essendo stato indicato un progetto, non era stato indicato anche il risultato finale cui si mirava e che giustificava l’utilizzo di tale forma contrattuale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cc, anche in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale era stato fondato sul mancato presupposto che la individuazione della legge applicabile al rapporto dedotto in giudizio non fosse prodromica alla qualificazione stessa del rapporto e, quindi, non poteva essere esclusa la sussunzione della fattispecie alla disciplina dell’art. 2094 cc per l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dai contratti a progetto stipulati con la Boscafin Italia, trattandosi di soggetto controllato e collegato. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per il tramite di cui all’art. 132 n. 4 cpc e in relazione agli artt. 112 e 161 co. 1 cpc, per non essersi pronunciata la Corte territoriale sulle critiche mosse alla pronuncia di primo grado, in particolare sulla sussistenza della subordinazione fondata sotto il profilo tecnico-funzionale e sotto l’aspetto della cd. doppia alienità (Boscafin e [OSCURATO:PERSONA]). 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 36 Cost. e dell’art. 1 co. 772 legge n. 296/2006 e la violazione dell’art. 63 del D.lgs. n. 276/2003 e 36 Cost. perché, indipendentemente dal riconoscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la Corte distrettuale non aveva valutato la richiesta di riconoscimento del compenso sufficiente ex art. 36 Cost, per l’attività prevista dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.12.2012. 6. Il primo motivo non è fondato. 7. In punto di diritto, la statuizione della Corte territoriale è conforme, oltre al precedente di legittimità richiamato (Cass. n. 24379/2017), anche alla successiva ordinanza (Cass. n. 5418/2019) secondo cui, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico -senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. 8. In punto di fatto, poi, con un accertamento adeguatamente motivato, i giudici di seconde cure hanno fornito una interpretazione plausibile delle clausole dei contratti a progetto sottolineando che, comunque, isolavano un programma di attività di cui si apprezzava la finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto dell’impresa: e ciò era sufficiente per considerare descritto sia l’oggetto che le finalità del progetto/programma di lavoro che il Vasile avrebbe dovuto compiere. 9. E’ opportuno ricordare che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022): tali specifiche doglianze, nei termini di cui sopra delineati, non sono state, però articolate nel caso in esame. 10. Il secondo ed il terzo motivo, da scrutinare congiuntamente per la loro interferenza, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 11. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia. 12. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame. 13. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017). 14. Deve, poi, sottolinearsi che l 'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali -avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021).15. Nel caso de quo la Corte territoriale ha precisato che nessuna prova era stata raggiunta proprio in ordine all’assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società resistente, con un accertamento che, riguardando profili generali come l’obbligo dell’osservanza di un orario prestabilito e la necessità di richiedere permessi o autorizzazione per assentarsi, sono riferibili a tutta l’attività lavorativa del Vasile e, quindi, anche ad una possibile interferenza di una terza società controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl. 16. In altri termini, se è emerso che la prestazione lavorativa dell’odierno ricorrente, riferita agli stipulati contratti a progetto, non era caratterizzata dai caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, tale accertamento di merito è valido nei confronti di ogni impresa che, nell’ambito della prestazione lavorativa, si sia confrontata con il lavoratore, sicché alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è sussistente nell’operato della Corte distrettuale. 17. Infine, anche il quarto motivo non è meritevole di accoglimento. 18. Dalla impostazione decisionale dei giudici di seconde cure si rileva implicitamente il rigetto della richiesta di riconoscimento del compenso sufficiente ex art. 36 Cost. per l’attività prestata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.12.2012, atteso che tale tutela è pacificamente applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato, non a quelli parasubordinati (per tutte Cass. n. 1245/89), e la subordinazione, come sopra precisato, nel caso in esame è stata esclusa. 19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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