CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, accolta la richiesta per altri semestri, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la liberazione anticipata per il semestre dal 10/8/2023 al 10/2/2024; Rilevato che con il ricorso, in un due complementari motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale per cui l'assunzione di sostanze alcoliche durante la fruizione di un permesso premio è ostativa sarebbe errata, in quanto fondata su di un accertamento tossicologico isolato, nonché illogica e contraddittoria perché la valutazione della condotta detentiva non sarebbe sorretta da riscontri oggettivi; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con il riferimento all'accertamento effettuato e alla specifica prescrizione imposta, il divieto di abusare di sostanze alcoliche, nonché ad altri episodi analoghi per cui il consiglio di disciplina gli aveva anche irrogato delle sanzioni disciplinari, ha dato compiuto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione cui è pervenuto e la motivazione così resa sul punto risulta corretta e logica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del id ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M