CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09855/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres.p.t.., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Armeni, per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 8109/2021 della Corte d’Appello di Roma,pubblicata in data 7/12/2021;Numero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon atto di citazione notificato in data 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare di conto correntepresso la [OSCURATO:SOCIETA], convenivano innanzi al Tribunale di Roma la suddettabanca chiedendo la restituzione della somma di euro 40.200,00 inrelazione a somme illegittimamente prelevate dal conto dal nipote dellacorrentista.Con sentenza del 2015 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo chefosse stata provata, con presunzioni, la sussistenza della delega a favoredel terzo che aveva effettuato i contestati prelievi dal conto corrente.Con sentenza del 7.12.2021 la Corte territoriale rigettava l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA], osservando che: l’esistenza della delega diOlga Bucciarelli rilasciata in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA], valida adoperare sul c/c dalla stessa tenuto presso Monte dei Paschi di Siena, siricavava dalle seguenti circostanze: 1) tutte le operazioni contestateerano state eseguite presso la filiale di Banca con la cooperazione didiversi dipendenti ed era quindi improbabile che alcuno di essi si fossemai avveduto dell’inesistenza della citata delega; 2) nell’informativa direato dei carabinieri prodotta in giudizio si dava atto della sussistenza ditale delega; 3) non sussistevano elementi da cui poter desumerel’incapacità psichica della Bucciarelli; le suddette circostanze non eranostate superate da elementi di fatto o di diritto in senso contrario; secondola giurisprudenza, la delega in favore di terzi ad operare su c/c nonrichiedeva la forma scritta ad substantiam e poteva essere desunta anchedal comportamento del presunto delegante.Numero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026Elena Diamanti ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, affidandosi a due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia omessa prova dell’esistenza della delega cheavrebbe dovuto fornire la banca convenuta, e violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2729,1392 c.c. e 117 t.u.b. per aver laCorte d’appello ritenuto l’esistenza della delega di [OSCURATO:PERSONA] in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA], valida ad operare sul c/cdalla stessa tenuto presso Monte dei Paschi di Siena, basandosi susemplici presunzioni, prive dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dalla legge.Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver lasentenza di secondo grado presunto l’esistenza della delega di OlgaBucciarelli rilasciata in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA] “travisando edomettendo di considerare” quanto riportato nell’informativa di reato deiCarabinieri depositata in atti, dalla quale si evinceva che la delega nonera stata rinvenuta nei locali dell’istituto bancario.Il primo motivo è fondato.La ricorrente censura anzitutto il capo di sentenza che ha ritenutoirrilevante la forma scritta ad substantiam per la delega ad operare suconti correnti bancari, assumendo che, essendo i contratti di contocorrente bancario stipulati per iscritto, a pena di nullità ai sensi dell'art.117 T.U.B., in base al combinato disposto di detta norma con l'art. 1392c.c. avrebbe dovuto ritenersi che la forma scritta si trasferisceindefettibilmente anche alla procura ad operare sui conti corrente.La critica in esame attinge altresì la decisione di secondo grado per ciòche concerne la ritenuta prova dell’effettivo conferimento da parte dellaNumero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026titolare del conto corrente al nipote Bonafaccia del potere di eseguireoperazioni di prelievo di denaro.Va premesso che il TU n. 385/1993 non contempla un’espressa disciplinadei poteri rappresentativi relativi al correntista, per cui il rapporto tradisciplina dei rapporti bancari e i negozi rappresentativi va ricercatanecessariamente nel corpo del codice civile.Alla luce di tale premessa di diritto positivo, occorre dapprima dar contodello stato della giurisprudenza di questa Corte in materia.E’ stato osservato, al riguardo, che l'accordo tra il cliente e la banca, inbase al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiereoperazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per leoperazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima bancaa considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di taledelegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un poteregenerale di agire in rappresentanza del detto delegante per ilcompimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame(Cass., n. 859/2020; n. 11866/2007).Il potere di compiere operazioni sul conto corrente da parte di soggettoterzo può, dunque, in linea generale, essere inquadrato nell’ambito delpotere rappresentativo conferito con la procura, cui è sotteso il rapportodi mandato.Ciò premesso, va osservato che la sentenza impugnata merita censuranella parte in cui ha affermato che la “delega” conferita al convenuto nonrichieda, in generale, la forma scritta ad substantiam. La cortedistrettuale assume l’esistenza di mandato con rappresentanza,richiamando in motivazione la procura.Invero, a norma dell'art. 1392 c.c., "la procura non ha effetto se non èconferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentantedeve concludere".Numero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026Al riguardo, va rilevato che la legge 17 febbraio 1992 n. 154 sullatrasparenza bancaria, all’art. 3, impone per i contratti relativi alleoperazioni e ai servizi bancari la forma scritta (prevedendo altresì, alterzo comma, che i contratti «devono indicare il tasso di interesse» e chele clausole «di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte»),introducendo una “nullità di protezione”, come quella ora contemplata infavore solo del cliente dall'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del1993 (t.u.b.) e rilevabile d’ufficio dal giudice a norma del successivo art.127, comma 2 (Cass., n. 22385/2019).Ed è indubbio che sia la legge n. 154 del 1992 sia le analoghe disposizioninn. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l’art. 161, comma 6, t.u.b.stabilisce espressamente che i contratti già conclusi alla data di entratain vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori.In ogni caso, ai fini del rispetto del tradizionale requisito della formascritta ad substantiam non è mai stata messa in discussione la necessitàdella sottoscrizione dell’accordo ad opera di entrambe le parti, purammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, maanche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe sottoscrittee inscindibilmente collegate, tali da evidenziare inequivocabilmente laformazione dell'accordo, secondo lo schema della formazione delcontratto tra assenti (Cass., n. 25631/2017).Determinante è quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte aproposito della materia dell’intermediazione finanziaria, analoga sulpunto a quella bancaria. In materia di intermediazione finanziaria, cosìcome i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizid'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità,secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998,analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisceNumero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece conl'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali delcontratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezionedell'investitore (Cass., n. 25212/2015).Ne consegue che la procura conferita per operare sul conto corrente devenecessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo lecitate norme di cui alla l. n. 154/1993 e al TUB., in conformità all’art.1392 cc.. E’ dunque errata l’affermazione della corte territoriale, secondocui la procura ad operare sul conto corrente altrui non richiede la formascritta (né tale principio si ricava dalla menzionata Cass. n. 30313 del2019). Errata è la conseguenza che se ne è tratta, e cioè la prova perpresunzioni dell’esistenza della detta procura. Una volta che si affermiche la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, la presunzionesemplice non è ammissibile.Il giudice del rinvio dovrà pertanto attenersi all’evidenziato principio didiritto, salvo che accerti che il rapporto di conto corrente sia insorto inepoca antecedente l’entrata in vigore della disciplina che prescrive per ilcontratto in questione la forma scritta.Il secondo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata e la causa varinviata alla Corte d’appello, per un nuovo esame della fattispecie allastregua dei principi delineati in motivazione, anche in ordine alle spesedel giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, nei limiti di cui in motivazione, anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Numero registro generale 199/2022Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9855/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]