CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 35684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, a seguito del provvedimento interinale di sospensione disposto dal Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 22 novembre 2022, ha revocato, con decorrenza dal 20 novembre 2022, la misura alternativa dell'affidamento terapeutico alla quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA] t A ragione della decisone osserva che il condannato aveva interrotto il percorso senza alcun ripensamento, allontanandosi dalla comunità e rendendosi irreperibile. t 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione al diretto interessato - detenuto yke»R 3,f," 1 circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in e§94vgone 9.11'ordinanza del aggiustata di sorveglianza che, nel disporre ia spensto.e della misura alternativa aveva ordinato la carcerazione dell'affidato - dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la discussione della revoca. Si era, pertanto, determinata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la nullità del provvedimento impugnato e dell'intero procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1. Il Tribunale di sorveglianza, come risulta dagli atti, pur a conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione del condannato, disposto proprio in ragione della violazione delle prescrizioni imposte dal regime di affidamento terapeutico, ha celebrato l'udienza di trattazione senza la preventiva notifica del decreto di fissazione al diretto interessato Nel verbale di udienza svolta in assenza dell'interessato, d'altra parte, si dà atto dello stato di restrizione carceraria dell'interessato nella Casa circondariale di Milano. 2. L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza determina, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "una nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento" (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 - 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657). L'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 255688 - 01 Virgilio, con riferimento ad un caso in cui l'udienza era stata fissata a seguito di provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51-ter Ord. Pen). Non rileva che notifica dell'atto introduttivo sia stata comunque eseguita al difensore di ufficio applicazione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. trattandosi di disposizione che trova applicazione nei confronti dei condannati non detenuti. 3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso, in Roma il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]