CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 35681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado - resa in rito abbreviato - nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 455 c.p., in relazione alla spendita di una banconota falsa da 20 euro, accompagnata dalla detenzione di una seconda banconota falsa. Fatto di Maggio 2013. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che col primo motivo ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto. La sentenza di appello aveva ritenuto che le circostanze del fatto, ovvero l'intervenuta spendita di una banconota da 20 euro rivelatasi falsa insieme a banconote autentiche ed il possesso di una banconota falsa con l'identico numero di serie, nonché la mancanza di indicazioni circa le persone da cui l'imputato poteva aver ricevuto le banconote false, fossero idonee alla conferma della responsabilità anche riguardo al coefficiente psicologico. La difesa rappresenta che la Corte di appello non aveva tenuto conto di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziato nel giudizio, poiché l'imputato aveva precisamente riferito circa i negozi presso i quali si era recato in precedenza, puntualizzando le merci comprate, i soldi sborsati e quelli ricevuti in resto, tra cui alcune banconote da 20 euro. Si tratterebbe di dichiarazioni agevolmente riscontrabili, dalle quali risulterebbe evidente che gli esercizi presso i quali l'imputato aveva ricevuto banconote da 20 euro erano solo due. La circostanza, ritenuta di rilievo nella motivazione impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] avesse nell'occasione impiegato banconote vere insieme a quelle false per pagare era in sé equivoca e la Corte territoriale non aveva confutato logicamente la tesi alternativa prospettata dalla difesa. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica per la mancata derubricazione nel diverso e meno grave delitto ex art 457 cp, che era stata esclusa sulla base delle medesimi errate ed illogiche argomentazioni di cui al motivo precedente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato telematicamente istanza per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di secondo grado nella parte in cui ha riportato il nome dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], invece che quello del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], con allegati. Ha depositato, inoltre, conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso sottoscritti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ha fatto presente che, a causa della presenza del suindicato errore / materiale, non era stata ancora decisa l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infine, ha precisato di aderire all'astensione dall'attività giudiziaria deliberata dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va chiarito che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha rappresentato di aderire al'astensione dalle attività giudiziarie deliberata dall'[OSCURATO:PERSONA] in data 14 Giugno 2022 ma correttamente non ha chiesto il rinvio dell'udienza. Sul tema si è, in linea generale, precisato che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. Deve, allora, ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353.) 2.11 ricorso è fondato per entrambi i motivi, essendo in sostanza sovrapponibili le argomentazioni attraverso le quali i Giudici del merito hanno respinto gli analoghi motivi di gravame,le cui doglianze sono ora riproposte. Coglie nel segno la prima censura, poiché la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'argomento difensivo fondato sulle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto; da queste - puntualmente riportate nell'atto di ricorso ed utilizzate per la scelta del rito abbreviato - risultavano indicati gli esercizi commerciali presso i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato merce e descritte fin nel dettaglio le banconote date per l'acquisto della merce e ricevute come resto,tra le quali anche banconote da 20 euro, avendo, altresì, puntualizzato la difesa che erano solo due i negozi dai quali l'imputato aveva affermato di aver ricevuto in resto banconote di tale taglio. Sul punto i Giudici del merito hanno sbrigativamente tacciato di scarsa verosimiglianza le dichiarazioni dell'imputato, che in sé, a causa della dettagliata versione dei fatti offerta nell'immediatezza, non appaiono implausibili; si è osservato, altresì, che l'imputato non era stato in grado di indicare da chi avesse ricevuto le banconote false, contrariamente a quanto, secondo la difesa, sarebbe emerso dagli atti del giudizio e l'omessa risposta al motivo di appello su un tema difensivo decisivo integra il denunziato vizio di manifesta illogicità della motivazione. 2.1 Né l'argomento adoperato dai Giudici del merito, incentrato sulla contestuale spendita mista di banconote vere e false, risulta dirimente al fine di ritenere integrato l'elemento psicologico del delitto, poiché si tratta di argomento di per sé equivoco, potendo essere interpretato,secondo comuni regole di esperienza e logica delle cose, altrettanto razionalmente in senso favorevole alla tesi difensiva, dell'assenza dell'elemento psicologico. 3.Altrettanto fondata è la doglianza circa la mancata derubricazione del fatto nel reato ex art 457 cp - oggetto del secondo motivo - escluso per le medesime errate ragioni tramite le quali è stato respinto il primo motivo di appello, sottolineando nuovamente, i Giudici di appello, il difetto di indicazioni credibili e circostanziate sulla provenienza delle banconote mentre - come già annotato - tali indicazioni circostanziate sono state rese dall'imputato. 3.1 In diritto questa Corte regolatrice ha già chiarito che in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione. (Sez. 5, Sentenza n. 40994 del 19/05/2014 Ud. (dep. 02/10/2014 ) Rv. 261246. 3.1 II Giudice del rinvio dovrà pronunziarsi sulla questione della dedotta derubricazione, alla luce del principio secondo il quale la differenza tra il reato di cui all'art. 457 cod. pen. e quello di cui all'art. 455 cod. pen. consiste nel fatto che per quest'ultimo la scienza della falsità delle monete deve sussistere all'atto della ricezione, mentre per il primo tale scienza è, invece, posteriore al ricevimento della falsa moneta (Sez. 5, n. 11489 del 24/04/1990 - dep. 17/08/1990, Morabito, Rv. 185113; conf.: Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010 - dep. 03/08/2010, Petrillo, Rv. 247763). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto della presenza, o assenza, del dolo ed in caso di verifica positiva, sull'eventuale sussunzione del fatto nella diversa fattispecie incriminatrice ex art 457 cp, verifica incentrata sul momento nel quale l'imputato è diventato consapevole della falsità delle due banconote oggetto di imputazione. La Corte del rinvio si occuperà anche del segnalato errore materiale nella sentenza di secondo grado quanto al nominativo dell'avvocato di fiducia e dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'imputato. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di app