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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14003/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari, confermando (con diversa motivazione) l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza Nuoro, rigettava il reclamo in materia disciplinare avanzato, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Questi, sanzionato in via disciplinare presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rapporti datati 18 e 20 luglio 2020, e successivamente trasferito nel carcere di Nuoro, sosteneva di aver già scontato il dovuto nell'istituto di provenienza, ivi subendo l'inflitta misura dell'esclusione dalle attività comuni; sicché il nuovo isolamento, patito all'ingresso nell'istituto di desdnazione, contro cui l'interessato era insorto, sarebbe stato radicalmente illegittimo.

Il Tribunale osservava, per contro, sulla base delle risull:anze fidefacenti comunicate dall'Amministrazione penitenziaria, che l'isolamento disposto all'ingresso del detenuto nel carcere di Nuoro era stato dettato non da ragioni disciplinari, ma di profilassi sanitaria, essendo stato disposto in rapporto alla generale prevenzione dal rischio di contagio del virus SarsCoV-2.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico, qui illustrato nei limiti consentiti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa aveva già contestato, in udienza, le citate risultanze e avrebbe errato il Tribunale di sorveglianza a prenderle per «oro colato».

La verità era che il detenuto aveva subito un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio, accompagnata da violenze e lesioni messe in atto ai suoi danni da personale della polizia penitenziaria, contro il quale la competente autorità giudiziaria stava procedendo penalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale, proposto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., e quindi anche in materia disciplinare, il sindacato di legittimità in ordine alla decisione resa, in secondo grado di merito, dal Tribunale di sorveglianza è ammesso nei soli limiti della violazione di legge (comma 4-bis della disposizione: v., tra le molte, Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356-01), e quindi non può essere attivato per denunciare meri vizi della motivazione, fuori dei casi di motivazione assente o meramente apparente.

Come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, l'atto di impugnazione rivolto a questa Corte non prospetta alcuna reale violazione di legge, caratterizzandosi, in realtà, per una rilettura in chiave alternativa e critica delle risultanze processuali (anche estranee al tema odierno, come quelle riguardanti il pestaggio in tesi subito), di cui si sollecita la rivisitazione con argomenti che, se non propriamente di merito, attengono all'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza in verifica, non scrutinabile sotto questo aspetto essendo essa munita di un apparato giustificativo non meramente fittizio.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari, confermando (con diversa motivazione) l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza Nuoro, rigettava il reclamo in materia disciplinare avanzato, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Questi, sanzionato in via disciplinare presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rapporti datati 18 e 20 luglio 2020, e successivamente trasferito nel carcere di Nuoro, sosteneva di aver già scontato il dovuto nell'istituto di provenienza, ivi subendo l'inflitta misura dell'esclusione dalle attività comuni; sicché il nuovo isolamento, patito all'ingresso nell'istituto di desdnazione, contro cui l'interessato era insorto, sarebbe stato radicalmente illegittimo. Il Tribunale osservava, per contro, sulla base delle risull:anze fidefacenti comunicate dall'Amministrazione penitenziaria, che l'isolamento disposto all'ingresso del detenuto nel carcere di Nuoro era stato dettato non da ragioni disciplinari, ma di profilassi sanitaria, essendo stato disposto in rapporto alla generale prevenzione dal rischio di contagio del virus SarsCoV-2. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico, qui illustrato nei limiti consentiti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa aveva già contestato, in udienza, le citate risultanze e avrebbe errato il Tribunale di sorveglianza a prenderle per «oro colato». La verità era che il detenuto aveva subito un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio, accompagnata da violenze e lesioni messe in atto ai suoi danni da personale della polizia penitenziaria, contro il quale la competente autorità giudiziaria stava procedendo penalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale, proposto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., e quindi anche in materia disciplinare, il sindacato di legittimità in ordine alla decisione resa, in secondo grado di merito, dal Tribunale di sorveglianza è ammesso nei soli limiti della violazione di legge (comma 4-bis della disposizione: v., tra le molte, Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356-01), e quindi non può essere attivato per denunciare meri vizi della motivazione, fuori dei casi di motivazione assente o meramente apparente. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, l'atto di impugnazione rivolto a questa Corte non prospetta alcuna reale violazione di legge, caratterizzandosi, in realtà, per una rilettura in chiave alternativa e critica delle risultanze processuali (anche estranee al tema odierno, come quelle riguardanti il pestaggio in tesi subito), di cui si sollecita la rivisitazione con argomenti che, se non propriamente di merito, attengono all'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza in verifica, non scrutinabile sotto questo aspetto essendo essa munita di un apparato giustificativo non meramente fittizio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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