CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 08426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq.a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33194/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale. Rilevato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso — che lamentano, rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita omissione di una valutazione critica delle censure difensive; 2) vizio di motivazione quanto alla dedotta insussistenza di una prova certa circa la distrazione di beni da parte dell'imputata; 3) violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta; 4) violazione di legge in ordine al riconoscimento della continuità aziendale fraudolenta — sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che l'appello era del tutto generico, il che impone a questa Corte di rilevare l'inammissibilità ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato giacché 1) va considerato non già il termine ordinario, ma quello massimo di dodici anni e sei mesi calcolato ai sensi dell'art. 161 cod. pen., oltre le sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen.; 2) la prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare si computa dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non già da quella di commissione delle condotte; 3) ne consegue che il termine di prescrizione massimo cadrà il 29 aprile 2027, termine cui vanno aggiunte le sospensioni del procedimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2